Novità green pass dal 31/03/2022

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno e fine dell’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la versione base. Sono le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza del decreto-legge approvato, il 17 marzo, dal Consiglio dei ministri.

Fino al 15 giugno, per gli over 50 resta in ogni caso l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.

Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche.

Il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. L’Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 marzo, ha infatti varato un nuovo decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” rivedendo, in particolare, le norme sugli obblighi di vaccinazione e per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato inoltre il meccanismo regolatorio delle restrizioni ancorato all’andamento cromatico dei colori delle regioni e verrà, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.

Smart working: proroga fino al 30 giugno

La conclusione dello stato di emergenza non cambierà però le regole vigenti sullo smart working: l’art. 10 della bozza di decreto-legge proroga, al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.

Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la regolamentazione dello smart working che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura.

Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro, al di fuori dall’ufficio, che superi la soglia di almeno il 30% dell’orario complessivo. Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sono necessari gli accordi individuali. Un’interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l’accordo individuale: se da una parte viene confermato l’obbligo dell’accordo individuale, dall’altra si afferma che gli aspetti più rilevanti debbano essere normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.

In particolare, gli accordi collettivi dovrebbero stabilire, oltre che il diritto alla disconnessione, le eventuali agevolazioni afferenti alcune specifiche categorie. La proposta di legge prevede, infatti, un accesso prioritario al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori. In particolare, per coloro che usufruiscono della legge 104; per i caregiver; in presenza di figli disabili; nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità.

In caso di violazione, invece, del diritto alla disconnessione, “si applicano le disposizioni di cui all’art. 615-bis del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Il disegno di legge demanda ai contratti “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione e all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”.

Il testo condiviso prevede, inoltre, una serie di agevolazioni per le aziende che si impegnano nella promozione dello smart working, che però scatterebbero solo per chi applica “contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative”. Il nuovo disegno di legge prevede, a tal riguardo, la riduzione dell’1% dei premi assicurativi INAIL per le aziende che utilizzano lo smart working. Inoltre “alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile” è ipotizzato il riconoscimento di un tax credit.

Green pass: la road map verso il ritorno alla normalità

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 si esaurirà il 31 marzo; l’art. 1 del decreto varato dall’Esecutivo specifica che nonostante questo, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate una o più ordinanze che possono contenere misure derogatorie purché "individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

Le ordinanze "sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione".

Tra le novità più dibattute approvate all’unanimità nel corso del Consiglio dei Ministri, la fine dell’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dello stipendio (maggiori e più precise delucidazioni verranno fornite appena disponibili).

Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita per le manifestazioni, e per accedervi basterà il green pass base. Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati alla dad solo gli alunni conclamati positivi. Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche o alle poste.

Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, piscine, palestre e centri benessere. Cambiano anche le regole per gli stranieri che dovranno possedere solo il green pass base e non più quello rafforzato, per poter soggiornare negli hotel e consumare nei ristoranti al chiuso.

Un ulteriore graduale ritorno alla normalità riguarda l’uso delle mascherine: i dispositivi di protezione saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indossare le Ffp2 anche per assistere a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.

Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso, “ad eccezione del momento del ballo”. Esentati sempre dall'indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti durante lo svolgimento di attività sportiva. Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell’esecuzione della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche.

Dal primo maggio, poi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della bozza di decreto verranno abbandonati green pass, mascherine al chiuso, anche nelle scuole. L’ultimo step della road map è fissato per il 15 giugno quando decadranno tutti gli obblighi vaccinali ad eccezione del personale appartenente al comparto sanitario.

Obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno varrà per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Fino a metà giugno vale l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Fino al 15 giugno per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per potenziali inadempienti; l'obbligo di vaccinazione permarrà, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Certificazione unica 2022

Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2022, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo. Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.

Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.

Termini e modalità di presentazione e consegna

In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo.

Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.

Per l’invio all’Agenzia delle Entrate, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la trasmissione telematica a cura del sostituto di imposta stesso o di un intermediario. È lasciata tuttavia alla facoltà del sostituto la scelta di inviare un unico flusso, o effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione si considera finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente. Ricordiamo che si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. La tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Per quanto riguarda la consegna ai percipienti, la trasmissione in formato elettronico rimane invece un’alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.

Contenuti e principali novità

Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.

Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro. Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.

In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all’art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.

In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Clausola di salvaguardia

Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.

Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto eliminate dalla CU 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Riduzione del premio INAIL 2022

I datori di lavoro, che attuano miglioramenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, possono ottenere una riduzione del premio assicurativo inviando una apposita domanda all’INAIL entro il 28 febbraio. Le misure di miglioramento devono essere state attuate entro il 31 dicembre 2021 ed il datore di lavoro deve essere nella condizione di poter chiedere ed ottenere il DURC. Il risparmio del premio si concretizza attraverso una riduzione del tasso medio, che verrà applicata al momento del calcolo della regolazione per l’anno 2022. Sulla concessione della riduzione non incide la presenza di infortuni o malattie professionali.

A differenza con quanto previsto nelle precedenti Tariffe 2000, è previsto un unico modello sia per le PAT che hanno il biennio di attività sia per quelle per le quali il biennio non è presente. Nella pratica sono PAT con il biennio completo quelle per le quali l’INAIL ha inviato il Modello 20SM con il quale è stata comunicata l’oscillazione determinata in base alla sinistrosità.

L’individuazione del biennio è di particolare importanza perché:

  • per le PAT con il biennio la domanda deve essere presentata annualmente e la riduzione viene applicata in relazione al numero dei lavoratori anno del triennio (questo dato statistico viene indicato nel Modello 20SM)
  • per le PAT che non hanno ancora il biennio, la domanda deve essere presentata una sola volta ed ha validità fino al compimento del biennio e viene applicata la riduzione in misura fissa del 8%.
Attenzione

Anche se viene valutata la decorrenza della PAT, deve essere rispettata la condizione della presenza di almeno una Voce di Tariffa/Lavorazione che abbia il biennio di attività completo

Per biennio si intendono 2 anni completi con inizio 01.01 (01.01.2020 per l’anno 2022)

Le misure migliorative in materia di sicurezza sul lavoro

Il presupposto indispensabile per presentare il modello di riduzione per prevenzione è l’adozione di tutte le misure minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro). In sostanza, non è pensabile dichiarare di avere attuato misure migliorative senza avere adottato tutte le misure minime. Per migliorative si intendono quelle iniziative che superano le indicazioni minime contenute nel T.U. sicurezza sul lavoro.

Il Modello da trasmettere subisce delle modifiche effettuate allo scopo di orientare gli interventi migliorativi verso i tipi di eventi che hanno evidenziato una rilevante frequenza e gravità di casi; nel corso degli anni si è esteso il numero degli interventi di prevenzione per gli infortuni stradali o quelli accaduti in ambienti confinati.

In sostanza, da un modello in origine molto scarno, si è passati a quello attuale molto più articolato e complesso nel quale è possibile indicare interventi migliorativi con peso differenziato in relazione alla specifica attività esercitata (un intervento migliorativo riferito al rischio stradale ha un valore maggiore se adottato da una impresa di trasporti).

Particolare rilevanza è da sempre riservata ai miglioramenti attuati attraverso l’adozione di SGLS o responsabilità sociale che sono stati spostati dalla sezione “A” alla sezione “E”.

Trasmissione del modello

L’inoltro della domanda deve essere effettuato tramite il servizio telematico dedicato “Domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione” e non devono essere più utilizzate le opzioni che fanno riferimento ad OT20, OT24 ed OT23.

La procedura telematica consente l’inserimento di tanti interventi quanti ne occorrono per raggiungere il punteggio minimo di 100; in via generale i SGSL certificati da entri aderenti ad ACCREDIA o che applicano il mutuo riconoscimento, consento da soli il raggiungimento del punteggio minimo di 100. La procedura

telematica indica con precisione la documentazione probatoria da allegare in relazione all’intervento migliorativo indicato.

Attenzione

l’INAIL, con istruzione del 4 febbraio 2022 ha comunicato la non obbligatorietà della dichiarazione del datore di lavoro per gli interventi da E1 ad E13 ed E18

è possibile che i funzionari amministrativi, deputati al solo controllo formale riferito alla presenza di tutta la documentazione prevista, chiedano una integrazione; in questa ipotesi deve essere i documenti devono essere inseriti tramite la procedura telematica

Il servizio telematico resterà attivo fino alla mezzanotte del 28 febbraio 2022 ed è previsto l’invio tramite PEC solamente nella ipotesi di malfunzionamenti del servizio che mettano a rischio il rispetto del termine finale. I malfunzionamenti devono essere provati allegando il tipo di messaggio e non possono essere invocati nei giorni precedenti la scadenza del 28 febbraio 2022.

Attenzione

La procedura telematica prevede che ogni allegato non possa superare i 5mb di grandezza; le istruzioni reperibili sul portale www.inail.it forniscono le indicazioni necessarie alla trasmissione di questi documenti

La domanda viene, in un primo tempo, esaminata dai funzionari amministrativi INAIL che effettuano anche la verifica della regolarità contributiva. In merito a questo argomento, occorre precisare che il datore di lavoro deve essere nella condizione di ottenere la regolarità contributiva ed assicurativa attestata dal DURC.

Si rammenta ai datori di lavoro che:

  • hanno subito condanne penali o sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o che non hanno rispettato i CCNL, non sono nella condizione di chiedere la regolarità;
  • non sono in regola con gli adempimenti contributivi od assicurativi, non possono ottenere la regolarità attestata dal DURC.

Successivamente i tecnici esamineranno nel merito la documentazione allegata alle domande in relazione al campione minimo previsto dalla norma in materia di autocertificazioni.

Misura della riduzione

La riduzione si calcola sul Tasso Medio e, come detto, non è influenzata dalla presenza di eventi lesivi. Ricordando che per le PAT che si trovano nel primo biennio si applica una riduzione in misura fissa dell’8%, per quelle con il biennio la riduzione viene applicata secondo la tabella che segue

N° lav. PAT % riduzione
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Superiori a 200 5

L’INAIL può, nel periodo prescrizionale di 5 anni, procedere alla revoca della riduzione in relazione ad atti e fatti che si evidenziano successivamente all’accoglimento della domanda. La revoca può comportare, in relazione alla reale fruizione della riduzione, al recupero del premio maggiorato delle sanzioni civili per evasione od omissione a seconda della totale assenza delle misure dichiarate od alla loro inidoneità.

La totale assenza degli interventi migliorativi o della incompletezza delle misure minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008, comporta la segnalazione alle autorità inquirenti per falsa autocertificazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Novità in busta paga

Dal mese di marzo 2022, con l’avvio a regime dell’assegno unico universale, sono diverse le novità che impatteranno sui lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro con effetti nei cedolini paga.

Infatti, al finanziamento dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, si provvede anche con le risorse rivenienti dal superamento dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Abrogazioni

A tal fine, l’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede in particolare l’abrogazione:

- degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998;

- degli assegni familiari limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e di cui all’art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955;

- delle detrazioni fiscali di cui all’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni.

Impatti sui cedolini paga

Di conseguenza, dal mese di marzo 2022, in sede di predisposizione delle buste paga, i datori di lavoro non potranno più erogare ai lavoratori dipendenti gli assegni familiari suddetti, salvo quelli spettanti ai nuclei familiari senza figli.

Inoltre, nel calcolare l’IRPEF dovuta dai lavoratori, i datori di lavoro non potranno tenere conto delle detrazioni fiscali per i figli a loro carico, salvo per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni.

L’effetto che ne deriverà per i lavoratori dall’applicazione di tali nuove regole sarà l’inevitabile taglio del netto da corrispondere risultante dai cedolini paga.

Infatti, l’assegno unico e universale verrà erogato ai richiedenti dall’INPS mentre le detrazioni fiscali e gli assegni familiari transitavano nei cedolini dei dipendenti.

Peraltro, ai fini della verifica degli effetti positivi o meno sul piano finanziario, i lavoratori dipendenti dovranno tenere conto dell’assegno unico e universale che verrà corrisposto direttamente dall’INPS.

Occorre tuttavia ricordare che i criteri di calcolo della suddetta prestazione tengono conto della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, mentre sia ai fini degli assegni familiari che per la verifica del carico familiare ai fini IRPEF il riferimento era il reddito ai fini fiscali.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro non è prevista alcuna attività da compiere in quanto il citato art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede sic et simpliciter l’abrogazione della prestazione previdenziale e della detrazione fiscale mentre, come è stato evidenziato, non è previsto alcun ruolo nell’erogazione dell’assegno unico e universale.

Di converso, continueranno ad essere corrisposti gli assegni per i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili.

Inoltre, in sede di calcolo dell’IRPEF dovuta dai lavoratori, continueranno ad essere considerate le detrazioni spettanti per i figli di età pari a superiore a 21 anni e degli altri familiari a carico nonché per il coniuge.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, si considerano a carico i familiari che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Le altre novità per i cedolini paga 2022

Le novità relative all’assegno unico e universale si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Innanzitutto, quelle in materia di IRPEF in vigore già dal 1° gennaio 2022 relative:

1) alla rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;

2) alla modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro di cui all’art. 13 del TUIR;

3) alla modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020;

4) al superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

Inoltre, un impatto nei cedolini paga è anche quello derivante dall’applicazione dell’esonero parziale, di 0,8 punti percentuali, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché le novità contributive conseguenti alle modifiche alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021.

Per l’effettiva operatività di tali ultime due misure, peraltro, si attendono le istruzioni INPS anche se sono già entrate in vigore dal 1° gennaio 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Autoliquidazione INAIL 2021/2022

Con istruzione operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, l’Inail ha fornito indicazioni relative all’autoliquidazione 2021/2022, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all’autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con la nota Inail n. 198/2022 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate.

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2022, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. on line e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902022, da indicare nel modello F24.

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
1^ 16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
2^ 16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
3^ 16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
4^ 16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni inferiori a quelle del 2021, devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Imprese artigiane

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021.

Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022.

Datori di lavoro operanti a Campione d’Italia

Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall’assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato, quindi requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Quarantena da notificare all’azienda

Le nuove disposizioni in materia di quarantena da Covid-19 hanno un’evidente ricaduta sulla gestione del rapporto di lavoro delle persone coinvolte.

È necessario innanzitutto fare una distinzione tra quarantena e isolamento.

L’isolamento riguarda le persone contagiate, che hanno quindi contratto l’infezione, anche se asintomatiche.

Per costoro si applicano le normali regole della malattia, sotto il profilo tanto della giustificazione dell’assenza a mezzo di certificazione medica quanto della retribuzione del relativo periodo. Per il rientro al lavoro deve essere trasmesso al datore di lavoro, per il tramite del medico competente (ove nominato) il certificato medico di avvenuta negativizzazione.

La questione è più complessa per quel che riguarda la quarantena, cioè il periodo in cui una persona sana, venuta a contatto con una positiva al Covid-19, è sottoposta a limitazioni di contatti e circolazione, e quindi non può recarsi al lavoro. Oggi, dopo l’entrata in vigore del Dl 229/2021 e l’emanazione della circolare 60136 del ministero della Salute, le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono differenziate.

In pratica, si applica la misura della quarantena solo in caso di “contatto stretto” e solo ai seguenti soggetti:

  • persone che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) ovvero che l’abbiano completato da meno di 14 giorni;
  • persone che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e non abbiano ricevuto la dose booster.

Nel primo caso la quarantena dura 10 giorni, nel secondo cinque.

Invece solo “autosorveglianza” e obbligo di indossare la mascherina Ffp2 per dieci giorni, per chi ha ricevuto la terza dose oppure ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure ancora è guarito dal Covid da meno di 120 giorni. Questi soggetti possono quindi recarsi al lavoro, sia pure indossando la mascherina Ffp2 ed effettuando un test, rapido o molecolare, alla prima comparsa di sintomi. Potrebbe essere opportuno prevedere che venga informato il medico competente, che potrà all’occorrenza disporre opportune cautele.

Chi invece è sottoposto a quarantena non può accedere al luogo di lavoro per il periodo indicato nel provvedimento che lo riguarda. Deve comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria (che viene solitamente comunicato via sms o email). Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, può essere collocato in smart working. Altrimenti, il periodo di quarantena non è retribuito (trattandosi di impossibilità di rendere la prestazione per fatto che non dipende dal datore di lavoro), né (al momento) indennizzato dall’Inps, a seguito del venir meno del relativo finanziamento.

Per rientrare al lavoro, il dipendente deve certificare di essere negativo, ottenere dall’autorità sanitaria il provvedimento di fine quarantena e trasmettere il tutto al datore di lavoro.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Obblighi vaccinali e di possesso del green pass

Il passaggio dal 2021 al 2022 e il crescere della curva dei contagi hanno determinato una serie di decisioni assunte dal Governo e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui sintesi non è senza complicazioni.

Per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare, è stato introdotto l’obbligo vaccinale per gli over 50, l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l’accesso al luogo di lavoro, il tutto con decorrenze differenziate.

Si ricorda che la fine dello stato di emergenza è fissata, per ora, al 31 marzo 2022 e che dal 1° febbraio prossimo i green pass avranno validità di 6 mesi (anziché 9), perciò chi è compiutamente vaccinato con le 2 dosi dovrà procedere con la terza, che potrà essere anticipata a 4 mesi dalla seconda invece dei 5, come previsto in precedenza. Per tutti i tipi di green pass restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un’idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Estensione dell'obbligo vaccinale

Over 50

Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all’8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

Dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid si applica anche al personale universitario, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell'impiego del green pass

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale, per l'accesso ai luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti a esibire il green pass rafforzato che i datori di lavoro sono tenuti verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni). Se ne sono privi, a tali lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per la violazione del divieto). Tali lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione la quale prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i lavoratori over 50 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio diffusione del contagio.

Fino al 31 marzo 2022 e con decorrenze diverse, è consentito esclusivamente ai possessori di green pass almeno base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

  • Servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
  • Pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con D.P.C.M. (dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal D.P.C.M.);

Colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

Green pass rafforzato
Quando Dove
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere ai seguenti servizi e attività:
  alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

sagre e fiere;

convegni e congressi;

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

servizi di ristorazione all’aperto;

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto;

mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022 Per accedere ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati al vaccino.

 

Green pass base
Quando Dove
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022 Per accedere a:

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.);

colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori.

al 1° febbraio (o altra data stabilita con D.P.C.M.) al 31 marzo 2022 Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con D.P.C.M.).

 

Sul sito del Governo è disponibile la tabella aggiornata al 10 gennaio 2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass base e con green pass rafforzato.

Sanzioni per inosservanza dell’obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

  • alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
  • a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

Smart working

I Ministri per la Pubblica Amministrazione e del lavoro, in data 5 gennaio 2022, hanno firmato una circolare congiunta per sensibilizzare le P.A. e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

La disciplina emergenziale per il lavoro agile è stata prorogata al 31 marzo 2022 dal D.L. 221/2021.

Nella circolare si ricorda, in sintesi, che la modalità di lavoro agile in periodo emergenziale può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali, e che gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Inail. Inoltre, i datori di lavoro privati comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori interessati nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione in modalità agile, utilizzando la procedura semplificata con la modulistica e l'applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, la circolare raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo del lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Obbligo di “green pass” per i lavoratori del settore privato – Proroga al 31.03.2022

Introducendo l’art. 9-septies al DL 22.4.2021 n. 52, conv. L. 17.6.2021 n. 87, l’art. 3 del DL 21.9.2021 n. 127, conv. L. 19.11.2021 n. 165, prevede l’obbligo, per tutti coloro che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”), ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria, tale obbligo si applica fino al 31.3.2022, rispetto al 31.12.2021 precedentemente previsto.

Per accedere ai luoghi di lavoro rimane sufficiente il green pass “base”, ottenibile anche dopo aver eseguito un tampone con esito negativo nelle 48 ore precedenti.

Tale obbligo non fa venire meno il rispetto dei protocolli e delle Linee Guida di settore contro il COVID-19.

Durata temporale

L’obbligo di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro si applica dal 15.10.2021 e fino al 31.3.2022, per effetto della proroga dello stato di emergenza sanitaria disposta dal DL 24.12.2021 n. 221, rispetto al precedente termine del 31.12.2021.

Ambito Applicativo

Rientra nell’applicazione dell’obbligo di green pass chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato a prescindere dalla tipologia contrattuale in base alla quale tale attività viene prestata, ricomprendendo quindi le attività svolte, anche sulla base di contratti esterni, a titolo di volontariato, con causa di formazione, libera professione, ecc.  Vi rientra anche il lavoro domestico.

La norma ha quindi una portata generale che, come detto, prescinde dalla natura autonoma o subordinata del lavoratore.

Esclusioni

L’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass ai fini dell’accesso sul luogo di lavoro non trova applicazione per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. Tali soggetti, nelle more del rilascio dell’apposito applicativo, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente, non sono soggetti ad alcun controllo.

Chi lavora sempre in smart working non ha l’obbligo di green pass, in quanto la certificazione verde serve per accedere ai luoghi di lavoro. Il lavoro agile non può, però, essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo in questione.

Obblighi del datore di lavoro

L’obbligo di essere in possesso del green pass per i lavoratori comporta obblighi anche in capo ai datori di lavoro. Infatti, l’art. 9-septies co. 4 del DL 52/2021 dispone che ogni datore di lavoro è tenuto a verificare il possesso del green pass da parte dei suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti che per svolgere la loro attività lavorativa debbano accedere sul luogo di lavoro.

Il DPCM 12.10.2021, introducendo la lett. h) al co. 2 dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021, inserisce espressamente i datori di lavoro pubblici e privati, nonché i loro delegati, tra i soggetti deputati alla verifica del possesso del green pass in ambito lavorativo, con riferimento al personale e ai soggetti terzi che accedono sul posto di lavoro.

Inoltre, entro il 15.10.2021, i datori di lavoro devono aver:

  • definito le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, da effettuare prioritariamente, ove possibile, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro;
  • individuato con atto formale il soggetto deputato a tale controllo.

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle disposizioni già previste dal DPCM 17.6.2021, che regolamenta la verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

Il DPCM 12.10.2021, integrando l’art. 13 del DPCM 17.6.2021, ha disposto che ai datori di lavoro saranno messe a disposizione dal Ministero della Salute specifiche funzionalità, descritte nell’allegato H del medesimo DPCM, al fine di consentire verifiche quotidiane e automatizzate del possesso del green pass del personale effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di  lavoro, senza rivelare le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC.

In applicazione del co. 10 lett. c) di tale norma è stata elaborata e resa disponibile sul sito web dell’INPS la procedura “Greenpass50+” che, interrogando la Piattaforma nazionale-DGC (c.d. PN-DGC), permette la verifica del possesso del green pass sui luoghi di lavoro per le aziende con più di 50 dipendenti e gli enti pubblici  (escluse le scuole) non aderenti a NoiPA;  tale limitazione non vale per i datori di lavoro che debbano verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-bis del DL 1.4.2021 n.  44, conv.  L.  28.5.2021 n.  76, per il personale che opera presso le strutture di cui all’art. 1-bis del DL 44/2021 stesso, e dall’art. 4-ter del medesimo decreto per il personale ivi elencato (messaggio INPS 18.12.2021 n.  4529).

Ai sensi dell’art.  9-octies del DL 52/2021, introdotto dall’art.  3 co.  1 del DL 8.10.2021 n.  139, conv. L. 3.12.2021 n. 205, il datore di lavoro può richiedere ai lavoratori, in presenza di specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di comunicare preventivamente il possesso o meno del green pass. I lavoratori possono invece richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde; in tal caso sono esonerati dai controlli per tutta la durata della validità del green pass (art.  9-septies co.  5 del DL 52/2021).

Conseguenze del mancato possesso del Green pass

L’art. 9-septies del DL 52/2021 dispone che il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 debba essere considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della stessa e, comunque, non oltre il 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.  In particolare, al lavoratore non spetta alcuna componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, per la giornata di lavoro non prestata.

I soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, possono avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi o dai medici di medicina generale.

Imprese con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti si prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31.3.2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Il legislatore esclude dunque la possibilità di sanzionare disciplinarmente il dipendente che risulti assente per il mancato possesso del green pass.

Sanzioni

Sanzioni per il lavoratore

Qualora il lavoratore acceda ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti dal DL 127/2021, è punibile con:

  • una sanzione amministrativa di importo compreso tra 600,00 e 1.500,00 euro, comminabile dal Prefetto previa segnalazione da parte del datore di lavoro;
  • una sanzione disciplinare, comminabile dal datore di lavoro secondo le previsioni dei codici disciplinari vigenti in azienda.

Sanzioni per il datore di lavoro

Il decreto sanziona altresì i datori di lavoro che omettano di effettuare i necessari controlli o di definire le modalità operative per l’organizzazione degli stessi, per i quali è prevista l’applicazione dell’art.  4 co.  1, 3, 5 e 9 del DL 19/2020 convertito, che dispone una sanzione da 400,00 a 1.000,00 euro.

Controlli a campione

Le aziende che effettuano i controlli a campione non sono sanzionabili se, a seguito di un controllo delle Autorità, venga accertata la presenza di lavoratori senza green pass, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi, come previsto dal DL 127/2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Legge di bilancio 2022 – novità in tema lavoro

Con la legge di Bilancio del 2022 (L. 234/2021) e la disposizione sull’assegno unico e universale per figli a carico (d.lgs. 230/2021) sono state introdotte importanti novità sulle buste paga dei lavoratori dipendenti dall’anno 2022 e, naturalmente, per i datori di lavoro. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Buste paga lavoratori

Novità operative dal 1° gennaio 2022.

Contribuzione a carico dei lavoratori – c. 121

È prevista, per la generalità dei dipendenti, una riduzione dell’aliquota contributiva I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti) che passa dall’attuale 9,19% alla nuova misura dell’8,39% a cui sarà aggiunta, sulla base del settore di competenza, l’aliquota CIGS (0,30%) ovvero dei fondi bilaterali, bilaterali alternativi o FIS per il finanziamento degli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015.

La nuova aliquota IVS ridotta verrà operata esclusivamente per l’anno 2022 (retribuzioni da gennaio a dicembre) a condizione che la retribuzione mensile, riparametrata per 13 mensilità, non superi l’importo di € 2.692,00.

Irpef e detrazioni d’imposta – c. 2-4

Sono state modificate le aliquote IRPEF. Dalle attuali cinque per scaglioni di reddito, l’imposta sarà calcolata sulla base della sottostante tabella:

REDDITO DA € A € ALIQUOTA
0,00 15.000,00 23%
15.000,01 28.000,00 25%
28.000,01 50.000,00 35%
OLTRE 50.000,01 43%

Parimenti, le detrazioni personali hanno subito la sottostante variazione.

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato non inferiore a € 1.380)
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 1.910 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

e per le detrazioni per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 5.500 € 1.265
Oltre € 5.500 fino a € 28.000 € 500+(€ 1.265-€ 500) x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000-€ 5.500)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 500 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

Viene inoltre prevista una detrazione aggiuntiva allo scopo di garantire l'invarianza per i lavoratori, ma solo per coloro che rientrano in particolari fasce di reddito:

TIPOLOGIA DI REDDITO DETRAZIONE
Lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 Incremento € 65
Pensionati da 25.000 a 29.000 Incremento € 50
Lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 Incremento € 5
Trattamento integrativo, previsto dal DL 3/2020 conv. in L. 21/2020

è confermato nella misura fino ad oggi riconosciuta (€ 1.200 in ragione d'anno) ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente fino a € 15.000 (non più € 28.000). Il trattamento integrativo in parola, fermo restando il limite di € 1.200, spetterà anche per i redditi ricompresi tra € 15.000 e € 28.000 a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:

  • detrazioni per i carichi di famiglia;
  • detrazioni per i redditi da lavoro;
  • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

È abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 DL 3/2020 che disciplinava l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nel caso di redditi da € 28.000 a € 40.000.

Novità buste paga dal 1° marzo 2022

Cesseranno di essere erogati sia le detrazioni d’imposta per i figli a carico fino all’età di 21 anni, sia gli ANF.

Dette misure, infatti, sono state sostituite dall’Assegno Unico e Universale con decorrenza dal 1° marzo 2022. L’importo dell’assegno unico, variabile in base all’ISEE del nucleo familiare, sarà erogato direttamente dall’INPS. Donde, si rende necessario comunicare ai lavoratori dipendenti che, ai fini del conseguimento della già menzionata prestazione (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente), dovranno presentare domanda in modalità telematica direttamente all’Inps ovvero per il tramite di Istituti di patronato. La domanda può già essere presentata.

Il datore di lavoro, pertanto, non potrà procedere più, dal 1° marzo 2022, ad erogare gli ANF e le detrazioni per figli a carico fino al compimento del 21° anno di età.

segue novità per i lavoratori

Congedo padri lavoratori (comma 134)

Diventa strutturale il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore.

Per l’effetto, il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni obbligatori oltre ad un ulteriore giorno facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione.

Naspi (c. 221)

con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

  • non viene più richiesto che i lavoratori possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Novità per i datori di lavoro

Agevolazioni per le assunzioni

Esonero contributivo aziende in crisi (c. 119)

I datori di lavoro in crisi (per i quali, cioè, è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui alla L. 296/2006 art. 1 c. 852) del settore privato, per le assunzioni effettuate nell’anno 2022 a tempo indeterminato, è possibile beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 10 della L. 178/2020 (100% dei contributi aziendali Inps nel limite di € 6.000,00 annuali per 3 anni) a prescindere dall’età anagrafica (è confermato il requisito di non aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato precedentemente l’assunzione).

Decontribuzione per le lavoratrici madri (c. 137)

Sempre in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è previsto un esonero contributivo nella misura del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'agevolazione spetta per la durata di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato (c. 248)

Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 (si veda anche paragrafo della CIGS).

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (c. 253-254)

Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.

Apprendistato di 1° e 3° livello (esclusi i “professionalizzanti”) - c. 645

Per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Il beneficio spetta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l'aliquota al 10% per i periodi contributivi successivi al terzo.

Tutte le predette agevolazioni non sono al momento operative per mancanza di istruzioni e/o di autorizzazione dell’UE.

Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari

(c. 720-726) In materia di tirocini si prevede invece una stretta allo scopo di contrastarne l'uso distorto, con sanzioni che vanno da un minimo di € 1.000 fino a € 6.000 in caso di mancato pagamento dell'indennità prevista a favore del tirocinante. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio il Governo e le regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Ammortizzatori sociali

Numerose sono le novità in materia di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015 con riferimento alle sole riduzioni/sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 (non sono ricomprese le sospensioni/riduzioni iniziate nel 2021 ancorché proseguite nel corso del 2022).

In estrema sintesi:

Novità di carattere generale:

  • (c. 191-192) inclusione fra i percettori della CIGS anche dei lavoratori a domicilio e con contratto di apprendistato 1° e 3° livello (in aggiunta, al già previsto, apprendistato professionalizzante), a condizione che non sia pregiudicato il percorso formativo. Restano, pertanto, esclusi i soli dirigenti;
  • (c. 191) viene modificato il criterio dell’anzianità lavoro effettivo presso l’unità produttiva di riferimento: si passa dai 90 gg. ai 30 gg. di lavoro effettivo (ricomprendendo ferie, festività, infortuni ed astensione obbligatoria per maternità), fermo restando che la seniority non è richiesta per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo);
  • (c. 193) inclusione dei dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio per la determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento dei differenti trattamenti;
  • (c. 194) misura del trattamento: il massimale cassa integrazione guadagni non è più articolato in due fasce di retribuzione. Vi sarà, pertanto, un massimale unico (per l’anno 2021 pari a € 1.199,72 - quello dell’anno 2022 deve ancora essere determinato);
  • (c. 195) dal 1° gennaio 2025 vi sarà, solo per coloro che nei due anni precedenti non hanno usufruito di ammortizzatori sociali, una riduzione del contributo addizionale – fermo restando l’esclusione per le imprese assoggettate a procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria;
  • (c. 196) in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il termine per l’invio dei modelli SR41 (uniemens-cig) è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese dall’inizio della sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro 60 gg. dalla data dell’autorizzazione;
  • (c. 197) compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa: se il lavoratore, già beneficiario di un trattamento, inizia un lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi ovvero una qualsiasi attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 6 mesi il trattamento resta sospeso per la durata del rapporto.

Novità in materia di CIGS

  • (c. 198) la CIGS viene estesa a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal settore di appartenenza) che nel semestre precedente l’inizio della sospensione/riduzione abbiano occupato più di 15 dipendenti (nel computo si calcolano anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia);
  • (c. 199) nella causale di riorganizzazione viene introdotta anche l’ipotesi della transizione digitale, tecnologica, ecologica ed energetica;
  • (c. 199) contratti di solidarietà: sale la soglia di percentuale media della riduzione, passando dall’attuale 60 all’80% (per ciascun lavoratore dal 70% al 90%, ferma la percentuale media);
  • (c. 200) viene introdotta un’ulteriore ipotesi di CIGS denominata “di transizione occupazionale” (art. 22-ter del d.lgs. 148/2015) della durata di 12 mesi massimi da riconoscere alle imprese che all’esito di programmi di riorganizzazione o crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero (c. 243-247). Per l’anno 2022 verrà riconosciuta esclusivamente per prorogare trattamenti di contratti di solidarietà;
  • (c. 202) per i lavoratori interessati sarà obbligatorio (pena la perdita del trattamento) la partecipazione a percorsi di qualificazione/riqualificazione professionale (GOL). Per i datori che assumeranno (a tempo indeterminato) tali lavoratori è istituito un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta;
  • (c. 216) viene istituito un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31.12.2023 per le imprese che, per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica, abbiano esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Fondi bilaterali, bilaterali alternativi e FIS (settori non coperti da CIGO/CIGS) – (c. 204-206; 208-213)

  • Gli statuti dei fondi dovranno adeguarsi, entro il 31.12.2022, di modo da garantire le prestazioni ai datori che occupino anche un solo dipendente. Diversamente, dal 01.01.2023, confluiranno nel FIS;
  • Parimenti, dovranno garantire una prestazione di assegno di integrazione salariale pari al nuovo massimale di cassa;
  • Dal 01.01.2022 sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro non compresi nella disciplina di quelli ordinari (CIGO/CIGS) e di quelli di cui ai fondi bilaterali ed alternativi, a condizione di avere almeno un dipendente.

Ai fini del rilascio del DURC assume rilievo la circostanza che il pagamento dei contributi ai fondi bilaterali e bilaterali alterativi sia regolarmente assolto (c. 214).

Proroga del contratto di espansione per gli anni 2022-2023 con riduzione a 50 dipendenti per l’accesso (c. 215).

Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale

(c. 224-238) I datori di lavoro che occupano almeno 250 dipendenti (nel novero si computano anche i dirigenti e gli apprendisti) che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbono effettuare una particolare procedura da attivare almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Pensioni

Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Trattasi di:

Quota 102 (c. 87-88)

Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni.

Ape Sociale (c. 91-93)

Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta.

Opzione donna (c. 94)

Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, all’esito anche delle circolari applicative e dei provvedimenti legislativi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Assegno unico e universale

Il D.Lgs. 230/2021, pubblicato nella G.U. n. 309/2021, istituisce l’assegno unico e universale (Auu) per i figli a carico a decorrere dal 1° marzo 2022. Si tratta di un beneficio economico mensile, determinato dall’Inps sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’Isee.

Con il messaggio n. 4748/2021 l’Inps ha comunicato che, a partire dal 1° gennaio 2022, è disponibile sul suo sito internet la procedura per la presentazione delle domande di Auu. La domanda è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo. Sarà emanata una apposita circolare, ma nel frattempo l’Inps ha anticipato le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

È online il simulatore dell’Auu che permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico. Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo

A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati:

  • il premio alla nascita o per l’adozione del minore;
  • le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità.

Inoltre, a decorrere dal 1° marzo 2022:

  • sono abrogate le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, che resta riconosciuto con riferimento all’anno 2022 esclusivamente per le mensilità di gennaio e di febbraio;
  • cessano di essere riconosciute le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili;
  • sono modificate le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12, Tuir, che dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

È disposta la proroga, per i mesi di gennaio e febbraio 2022:

  • delle misure in materia di assegno temporaneo per i figli minori (riconosciuto fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022);
  • della maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per beneficiare dell’assegno

La domanda di Auu può essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico (facente parte del nucleo familiare indicato a fini Isee) fino al compimento dei 21 anni di età. I figli maggiorenni, in particolare, per potere beneficiare dell’assegno devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere dai requisiti sopra elencati.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.

 

Misura e decorrenza dell’assegno

L’importo dell’Auu è determinato sulla base dell’Isee del nucleo familiare del beneficiario, con la seguente decorrenza della misura:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

Per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’Isee per la determinazione della condizione economica del nucleo

Con riferimento all’Isee:

  • in presenza di figli minorenni si terrà conto dell’Isee minorenni e dell’Isee minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione (tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’Isee ordinario);
  • per i figli maggiorenni, il riferimento è all’Isee ordinario e all’Isee ordinario corrente.

L’Auu “in assenza di Isee”

In assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati e occorre distinguere le sottoelencate ipotesi:

  • Isee presentato entro il 30 giugno - la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • Isee presentato dal 1° luglio - la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
  • assenza di Isee oppure Isee pari o superiore a 40.000 euro - la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Compatibilità dell’Auu con le prestazioni sociali e con il Reddito di cittadinanza

L’Auu è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza l'Inps corrisponde d'ufficio l’Auu, congiuntamente al RdC e con le modalità di erogazione di quest’ultimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di Auu per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU per gli eventi sopravvenuti. La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito inps.it, se si è in possesso di Spid di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di una Carta Nazionale dei Servizi (Cns);
  • Contact center integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Modalità di erogazione dell’assegno

L’assegno è corrisposto dall’Inps ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita. I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’Inps. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Ai fini del pagamento “in misura intera” o “ripartita” il richiedente ha la possibilità di scegliere una delle 3 diverse opzioni, come di seguito specificate, per l’imputazione del pagamento previste nella domanda. Ad esempio, nel caso di genitori coniugati potrà essere prescelto il pagamento del 100% a uno solo di essi. In tale caso deve essere selezionata la prima casella del modello di domanda:

  • “In accordo con l’altro genitore chiedo che l’intero importo dell’assegno mi sia corrisposto in qualità di richiedente”. La medesima casella può essere selezionata anche nel caso in cui i genitori separati/divorziati, siano comunque d’accordo tra loro sul pagamento in misura intera al richiedente. Nei medesimi casi di genitori coniugati/separati/divorziati, si può optare anche per il pagamento ripartito selezionando la seconda o la terza casella della domanda. Può verificarsi, altresì, che il minore sia in affidamento esclusivo o condiviso; ovvero sia stato nominato un tutore o un affidatario: nel primo caso, la regola generale prevede il pagamento in misura intera al genitore affidatario, selezionando la prima casella sopra indicata;
  • in ipotesi di “affidamento condiviso”, invece, si può optare per il pagamento ripartito al 50%, selezionando, alternativamente, una delle 2 seguenti opzioni:
    • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e dichiaro di essere stato autorizzato dall’altro genitore ad indicare la modalità di pagamento della sua quota”;
    • “Chiedo che l’importo dell’assegno sia corrisposto in misura ripartita al 50% tra i due genitori e in mancanza di accordo indicherò solo le modalità di pagamento per la mia quota di assegno”.

In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali. Nel caso di affidamento condiviso del minore in cui con provvedimento del giudice venga stabilito il collocamento del minore presso il richiedente si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario, salva comunque la possibilità per l’altro genitore di modificare la domanda in un momento successivo optando per il pagamento ripartito. Infine, nel caso di nomina di un tutore o di un soggetto affidatario ai sensi della L. 184/1983 l’assegno è erogato al tutore o all’affidatario nell’esclusivo interesse del minore; in questo caso il richiedente dovrà presentare la domanda in qualità di tutore o affidatario selezionando la relativa opzione.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice Iban aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea Sepa. Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
    • conto corrente bancario;
    • conto corrente postale;
    • carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
    • libretto di risparmio dotato di codice Iban;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta RdC, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Lo strumento di riscossione dotato di Iban deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo. Possono verificarsi le seguenti principali casistiche:

  • liquidazione dell’assegno nella misura del 100% dell’importo al genitore richiedente - lo strumento deve essere intestato/cointestato al medesimo genitore. Nel caso di affidamento a uno dei genitori la domanda deve essere presentata dal genitore affidatario;
  • liquidazione dell’assegno nella misura del 50% dell’importo al genitore richiedente e il restante 50% all’altro genitore - gli strumenti devono essere intestati/cointestati a ognuno dei genitori;
  • liquidazione dell’assegno a uno dei soggetti che, in luogo dei genitori, esercitano la responsabilità genitoriale (tutore/i, affidatario/i) e presentano la relativa domanda - lo strumento deve essere intestato/cointestato a uno dei tutori o affidatari;
  • liquidazione dell’assegno al figlio maggiorenne per il quale matura il relativo diritto che presenta la domanda in sostituzione dei genitori - lo strumento deve essere intestato/cointestato al figlio maggiorenne (la prestazione è limitata alla quota di competenza del figlio maggiorenne).

La verifica sulla titolarità dell’Iban è effettuata dall’Inps e, in caso di accredito su strumenti aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’aerea Sepa, il richiedente dovrà fornire il modello di identificazione finanziaria previsto dall’UE (Financial identification Sepa), debitamente compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione.

Il pagamento in contanti, ammissibile anche nei confronti di un solo genitore nel caso di liquidazione ripartita, è effettuato presso uno degli sportelli postali del territorio italiano.

Le FAQ

Quando si potrà richiedere l’assegno unico?

Dal 1° gennaio 2022, ma per definire l’importo è necessario aver presentato un Isee valido e corretto. È possibile anche presentate la domanda senza Isee, ma si ottiene solo l’importo minimo previsto. Sarà comunque possibile inviare l’Isee successivamente: se entro il 30 giugno verranno riconosciuti gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo. È obbligatorio comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare tramite Isee.

L’Isee è obbligatorio?

Non è obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’Auu.

Quando verrà pagato l’assegno unico?

Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno a essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.

Quali prestazioni verranno sostituite dall’assegno unico?

Il premio alla nascita (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), gli Anf e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà, invece, vigente il bonus nido.

Quindi dal 1° gennaio 2022 non percepiremo più le detrazioni e gli assegni familiari?

Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo.

Bisogna presentare la domanda a gennaio?

Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

Chi ha presentato domanda per l’assegno temporaneo deve ripresentarla per assegno unico?

Sì, tranne coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l’Auu in automatico.

Chi deve presentare la domanda?

Uno dei 2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale.

Come avviene il pagamento?

In via ordinaria su Iban intestato al richiedente o bonifico domiciliato.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta on line accedendo al sito Inps con Spid, Cie o Cns o tramite patronato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.