Autoliquidazione INAIL 2021/2022

Con istruzione operativa n. 14185 del 29 dicembre 2021, l’Inail ha fornito indicazioni relative all’autoliquidazione 2021/2022, rimandando per maggiori approfondimenti alla Guida all’autoliquidazione pubblicata sul proprio sito. Con la nota Inail n. 198/2022 sono stati diffusi il tasso di interesse annuo e i coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate.

Riepilogo scadenze/servizi e tasso di interesse per il pagamento in quattro rate.

Per il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata il termine è il 16 febbraio 2022, mentre per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni il termine è il 28 febbraio 2022. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2022.

Le dichiarazioni delle retribuzioni si devono presentare esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. on line e Invio telematico Dichiarazione Salari, con numero di riferimento 902022, da indicare nel modello F24.

Il premio può essere pagato, anziché in unica soluzione, in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso dello 0,10%, sulla base del quale sono calcolati i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata:

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
1^ 16 febbraio 2022 16 febbraio 2022 0
2^ 16 maggio 2022 16 maggio 2022 0,00024384
3^ 16 agosto 2022 22 agosto 2022 0,00049589
4^ 16 novembre 2022 16 novembre 2022 0,00074795

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2022 retribuzioni inferiori a quelle del 2021, devono inviare, entro il 16 febbraio 2022, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio Riduzione presunto, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2022. Gli armatori devono effettuare la comunicazione con l’analogo servizio Riduzione presunto per le PAN/certificati per cui ricorrono i presupposti.

Per i datori di lavoro titolari di PAT sono disponibili nel Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi visualizza basi di calcolo e Richiesta basi di calcolo e per le PAN il servizio Visualizzazione elementi calcolo.

Sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Imprese artigiane

La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione 2021 nella misura del 7,38%.

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2019/2020 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni 2020, inviata entro il 1° marzo 2021.

Nelle basi di calcolo la sussistenza dei requisiti è evidenziata nella sezione “Regolazione anno 2021 Agevolazioni” con il codice 127. L’applicazione della riduzione alla regolazione 2022 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l’apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni da presentare entro il 28 febbraio 2022.

Datori di lavoro operanti a Campione d’Italia

Ai premi dovuti, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2021 sia per la rata 2022.

La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il codice 003.

Cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate

Alle cooperative agricole e loro consorzi operanti nelle zone montane e svantaggiate che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, si applicano rispettivamente le riduzioni del 75% e del 68%, sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici 005 e 025.

Cooperative agricole e loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci.

Alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate, che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, compete una riduzione pari al 75% o al 68% in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate. La riduzione si applica sia alla regolazione 2021 che alla rata 2022. Le riduzioni in questione si applicano soltanto alle PAT con sedi dei lavori non ubicate in zone di montagna o svantaggiate e non si cumulano, quindi, con quelle spettanti alle cooperative agricole e loro consorzi operanti in zone montane o svantaggiate. In caso di pluralità di PAT deve essere indicata una sola percentuale di prodotto conferito alla cooperativa rispetto al totale del prodotto lavorato dalla stessa, anche se la quantità proveniente da zone montane o svantaggiate è diversa nelle varie PAT dell’azienda.

Per usufruire della riduzione si deve indicare nella dichiarazione delle retribuzioni 2021 la percentuale di prodotto conferito dai soci proveniente dalle zone montane o svantaggiate in rapporto al prodotto totale manipolato, trasformato o commercializzato dalla cooperativa.

Assunzioni ex articolo 4, commi 8-11, L. 92/2012

In relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, spetta la riduzione del 50% dei premi per 12 mesi. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione si prolunga fino al diciottesimo mese. Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per 18 mesi dall’assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE 651/2014 (e prima del Regolamento CE 800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto Regolamento, annualmente individuate con D.M., nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L’indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente ITL.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione).

Le riduzioni relative al Registro internazionale e alle assunzioni di cui alla L. 92/2012 costituiscono aiuti di Stato, quindi requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato. In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

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