Novità in busta paga

Dal mese di marzo 2022, con l’avvio a regime dell’assegno unico universale, sono diverse le novità che impatteranno sui lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro con effetti nei cedolini paga.

Infatti, al finanziamento dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, si provvede anche con le risorse rivenienti dal superamento dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Abrogazioni

A tal fine, l’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede in particolare l’abrogazione:

- degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998;

- degli assegni familiari limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e di cui all’art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955;

- delle detrazioni fiscali di cui all’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni.

Impatti sui cedolini paga

Di conseguenza, dal mese di marzo 2022, in sede di predisposizione delle buste paga, i datori di lavoro non potranno più erogare ai lavoratori dipendenti gli assegni familiari suddetti, salvo quelli spettanti ai nuclei familiari senza figli.

Inoltre, nel calcolare l’IRPEF dovuta dai lavoratori, i datori di lavoro non potranno tenere conto delle detrazioni fiscali per i figli a loro carico, salvo per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni.

L’effetto che ne deriverà per i lavoratori dall’applicazione di tali nuove regole sarà l’inevitabile taglio del netto da corrispondere risultante dai cedolini paga.

Infatti, l’assegno unico e universale verrà erogato ai richiedenti dall’INPS mentre le detrazioni fiscali e gli assegni familiari transitavano nei cedolini dei dipendenti.

Peraltro, ai fini della verifica degli effetti positivi o meno sul piano finanziario, i lavoratori dipendenti dovranno tenere conto dell’assegno unico e universale che verrà corrisposto direttamente dall’INPS.

Occorre tuttavia ricordare che i criteri di calcolo della suddetta prestazione tengono conto della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, mentre sia ai fini degli assegni familiari che per la verifica del carico familiare ai fini IRPEF il riferimento era il reddito ai fini fiscali.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro non è prevista alcuna attività da compiere in quanto il citato art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede sic et simpliciter l’abrogazione della prestazione previdenziale e della detrazione fiscale mentre, come è stato evidenziato, non è previsto alcun ruolo nell’erogazione dell’assegno unico e universale.

Di converso, continueranno ad essere corrisposti gli assegni per i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili.

Inoltre, in sede di calcolo dell’IRPEF dovuta dai lavoratori, continueranno ad essere considerate le detrazioni spettanti per i figli di età pari a superiore a 21 anni e degli altri familiari a carico nonché per il coniuge.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, si considerano a carico i familiari che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Le altre novità per i cedolini paga 2022

Le novità relative all’assegno unico e universale si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Innanzitutto, quelle in materia di IRPEF in vigore già dal 1° gennaio 2022 relative:

1) alla rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;

2) alla modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro di cui all’art. 13 del TUIR;

3) alla modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020;

4) al superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

Inoltre, un impatto nei cedolini paga è anche quello derivante dall’applicazione dell’esonero parziale, di 0,8 punti percentuali, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché le novità contributive conseguenti alle modifiche alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021.

Per l’effettiva operatività di tali ultime due misure, peraltro, si attendono le istruzioni INPS anche se sono già entrate in vigore dal 1° gennaio 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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