DL Semplificazioni

Con il DL 21.6.2022 n. 73, pubblicato sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, sono state emanate misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali, disposizioni finanziarie e interventi sociali. Il DL 73/2022 è entrato in vigore il 22.6.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito vengono analizzate le principali novità. Il DL 73/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

DIFFERIMENTO A REGIME DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI INTRASTAT

L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 73/2022 prevede, a regime, che l’invio degli elenchi periodici INTRASTAT possa avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo cui gli elenchi stessi sono riferiti.

Il nuovo termine riguarda sia la presentazione degli elenchi su base mensile che quella su base trimestrale.

La normativa previgente stabiliva, invece, il termine del giorno 25 del mese successivo a quello del periodo (mese o trimestre) di riferimento.

Il nuovo termine è in vigore dal 22.6.2022 e si applica già in relazione agli elenchi relativi al mese di maggio 2022.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL C.D. “ESTEROMETRO”

Gli artt. 12 e 13 del DL 73/2022 introducono alcune modifiche alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), sia sul piano delle operazioni da rilevare che sul piano della disciplina sanzionatoria.

Viene prevista l’esclusione degli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro (per singola operazione).

Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

Inoltre, il DL 73/2022 dispone il differimento all’1.7.2022 dell’entrata in vigore della nuova disciplina sanzionatoria, operativa, tuttavia, già dall’1.1.2022.

Essa prevede che, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata una sanzione amministrativa pari a 2,00 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400,00 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

PROROGA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU PER L’ANNO 2021

L’art. 35 co. 4 del DL 73/2022 proroga dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021, di cui all’art. 1 co. 769 della L. 160/2019.

Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta intervenute nel 2021.

La proroga non riguarda gli enti non commerciali, per i quali il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2021 rimane fermo al 30.6.2022, ai sensi dell’art. 1 co. 770 della L. 160/2019.

RAZIONALIZZAZIONE DELLE DEDUZIONI IRAP PER LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’art. 10 del DL 73/2022 semplifica l’indicazione, nel modello IRAP, del costo deducibile dei dipendenti a tempo indeterminato.

Infatti, da un lato, si dispone la deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (art. 11 co. 4octies del DLgs. 446/97, interamente riformulato) e, dall’altro, le ulteriori deduzioni sono lasciate in vigore soltanto con riferimento ai lavoratori assunti con contratto di differente tipologia che già attualmente possono fruirne.

CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI - RILEVANZA NEL PERIODO DI IMPUTAZIONE IN BILANCIO

L’art. 8 del DL 73/2022 modifica l’art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) per effetto della correzione di errori contabili assumono immediato rilievo fiscale (fatta eccezione per i componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa) nell’esercizio in cui viene corretto l’errore, senza che sia, invece, necessaria (come era stato previsto dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31) la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

La modifica si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 22.6.2022 e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, già a partire dal 2022.

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA)

L’art. 24 del DL 73/2022 estende anche al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 le misure straordinarie volte a tener conto nell’applicazione degli ISA degli effetti di natura straordinaria conseguenti all’emergenza sanitaria e ad introdurre specifiche cause di esclusione.

Sotto il profilo della definizione delle strategie di controllo basate anche sul punteggio ISA, viene previsto che gli uffici terranno conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA - ABROGAZIONE

L’art. 9 co. 1 e 3 del DL 73/2022 dispone l’abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’art. 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del DL 138/2011.

Non viene, invece, modificata la disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

La modifica opera a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (vale a dire, dal periodo d’imposta 2022, per i soggetti “solari”).

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall’art. 30 della L. 724/94 non troveranno applicazione per il periodo d’imposta 2022 “solare” laddove:

  • i periodi d’imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
  • ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l’applicazione della disciplina per il periodo d’imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un’eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni.

CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI PRECOMPILATE PRESENTATE MEDIANTE PROFESSIONISTI O CAF - RIDUZIONE DAL 2023

L’art. 6 del DL 73/2022 dispone la riduzione dei controlli formali, ai sensi dell’art. 36ter del DPR 600/73, in relazione alle dichiarazioni precompilate che vengono presentate mediante un professionista o un CAF.

Viene infatti stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata non viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi;
  • il controllo formale, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, avviene solo più in caso di modifiche della dichiarazione precompilata;
  • il controllo formale non è comunque effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata;
  • il professionista o il CAF deve acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata;
  • in caso di difformità, l’Agenzia delle Entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di spesa che non risultano trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE

L’art. 3 co. 4 del DL 73/2022 ha disposto l’incremento, da 250,00 a 5.000,00 euro, della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche relative al primo o ai primi due trimestri solari.

A seguito della modifica apportata dall’art. 3 co. 4 e 5 del DL 73/2022 all’art. 17 co. 1bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia inferiore a 5.000,00 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre dell’anno, qualora l’ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia inferiore complessivamente a 5.000,00 euro.

L’innalzamento della soglia per il differimento del versamento dell’imposta di bollo relativa al primo o ai primi due trimestri dell’anno si applica relativamente alle fatture emesse a decorrere dall’1.1.2023.

COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - MODIFICA TERMINE PER IL SECONDO TRIMESTRE

L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.

In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.

Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).

Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

MODIFICA DEL TERMINE DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI

Modificando gli artt. 13 e 19 del DPR 131/86, con l’art. 14 del DL 73/2022, in vigore dal 22.6.2022, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per:

  • la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia;
  • la denuncia di eventi successivi alla registrazione.

L’imposta di registro è ancorata alla registrazione degli atti. La registrazione, per gli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/86, deve avvenire “in termine fisso”.

Il termine fisso di registrazione è stabilito dall’art. 13 del DPR 131/86 che, fino al 21.6.2022, lo fissava in 20 giorni, dalla data dell’atto, per gli atti formati in Italia, anche se operavano alcune eccezioni per le locazioni immobiliari e per la registrazione degli atti notarili (da registrare tramite modello unico informatico, MUI) per le quali già valeva il termine di 30 giorni.

Ora, il DL 73/2022 porta a 30 giorni il termine di registrazione “ordinario” indicato dall’art. 13 del DPR 131/86, con l’effetto di eliminare del tutto il termine di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso formati in Italia (sia agli atti notarili che non notarili) il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell’atto).

Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, in quanto erano già soggetti al termine di registrazione di 30 giorni, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare, ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.

È stato modificato anche l’art. 19 del DPR 131/86, stabilendo che il medesimo termine di 30 giorni si applichi anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.

Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:

  • in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
  • in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del DPR 131/86);
  • in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato (ex art. 36 del DPR 131/86).

Dal 22.6.2022, in tali situazioni opera il nuovo termine di 30 giorni per la denuncia, sicché il contribuente ha a disposizione 10 giorni in più per procedere alla registrazione rispetto a prima.

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER NUCLEI FAMILIARI CON FIGLI DISABILI

L’art. 38 del DL 73/2022 modifica gli artt. 2, 4 e 5 del DLgs. 230/2021, introducendo nuovi beneficiari e prevedendo, per l’anno 2022, un aumento degli importi e delle maggiorazioni dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli disabili a carico.

Con le modifiche all’art. 2 del DLgs. 230/2021, vengono inseriti fra i soggetti beneficiari dell’assegno in esame anche, in caso di nuclei familiari orfanili, ogni orfano maggiorenne già titolare di pensione ai superstiti a cui sia stata riconosciuta disabilità grave ex art. 3 co. 3 della L. 5.2.92 n. 104.

Viene modificato l’art. 4 del DLgs. 230/2021 prevedendo, per l’anno 2022:

  • un aumento, da 85,00 a 175,00 euro, dell’importo base massimo per i figli affetti da disabilità a carico, senza limiti di età;
  • l’applicazione della stessa maggiorazione prevista per i figli disabili minorenni dall’art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 anche ai figli disabili maggiorenni “under 21”.

Viene introdotto il co. 9-bis all’art. 5 del DLgs. 230/2021, aumentando di 120,00 euro al mese gli importi riconosciuti per l’anno 2022 ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità.

Le modifiche in esame hanno effetto con riferimento alle mensilità spettanti dal mese di marzo 2022.

Indennità una tantum del decreto aiuti

È stato pubblicato in G.U. il D.L. 50/2022, in vigore dal 18 maggio scorso, che contiene misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Per quanto più di interesse, il provvedimento contiene l’annunciata indennità di 200 euro a carico dello Stato per lavoratori dipendenti che, nel primo quadrimestre del 2022, abbiano beneficiato dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla Legge di Bilancio 2022, da corrispondere per il tramite dei datori di lavoro con le retribuzioni erogate nel mese di luglio 2022 agli aventi diritto. L’indennità è prevista anche per pensionati e altre categorie di soggetti, secondo diverse modalità.

Si riassumono le caratteristiche dell’indennità.

Lavoratori dipendenti (articolo 31)
A chi spetta Lavoratori dipendenti già beneficiari, nel primo quadrimestre del 2022 e per almeno una mensilità, dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, prevista dall’ultima Legge di Bilancio per il solo anno 2022.

L'indennità spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.

Caratteristiche L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.
Modalità di erogazione La somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 (trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022; appartenenza a nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza).

Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiamo compensato la predetta indennità una tantum di 200 euro, l’Istituto comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente. Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro interessati alla restituzione.

Qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale (35.000,00 annuo), l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022. La gestione del bonus dunque pare essere, nelle intenzioni del legislatore, del tutto assimilata a quella già operativa per il trattamento integrativo IRPEF.

Modalità di recupero Nel mese di luglio 2022 il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato dai datori di lavoro attraverso la denuncia UniEmens, secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.
Pensionati e altre categorie di soggetti (articolo 32)
Pensionati Ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Inps corrisponderà d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora tali soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individuerà l'ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps.

Dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito. L'ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.

L'indennità è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.

Domestici L'Inps, a domanda, erogherà nel mese di luglio 2022 ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 18 maggio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato.
NASpI e DIS-COLL Per coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni di NASpI o DIS-COLL, è riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Disoccupazione agricola Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021, sarà riconosciuta dall'Inps un’indennità una tantum pari a 200 euro.
Co.co.co. L'Inps, a domanda, eroga un’indennità una tantum pari a 200 euro ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi al 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata, purché non percepiscano trattamenti pensionistici e purché non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

Stagionali turismo, stabilimenti termali e spettacolo Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dal Decreto Sostegni (articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021: lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo) e dal Decreto Sostegni-bis (articolo 42, D.L. 73/2021: proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo), l'Inps eroga automaticamente un'indennità una tantum pari a 200 euro.
Stagionali a tempo determinato e intermittenti L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Iscritti al FPLS L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché tali soggetti abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Collaboratori occasionali L'Inps, a domanda, eroga ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ex articolo 2222, cod. civ., un'indennità una tantum pari a 200 euro, purché, per tali contratti, risulti per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile e i lavoratori risultino già iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata.
Incaricati delle vendite a domicilio L'Inps, a domanda, eroga agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18 maggio 2022 alla Gestione separata, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
Tempistiche Le indennità di 200 euro sopra elencate (da NASpI e DIS-COLL fino a incaricati delle vendite a domicilio) saranno erogate successivamente all'invio delle denunce UniEmens dei datori di lavoro di cui all'articolo 31.
Beneficiari del reddito di cittadinanza Ai nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro.

L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per gli altri soggetti sopra elencati.

Le prestazioni dei due articoli del decreto non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

 

Buono carburante

Con un emendamento al disegno di legge per la conversione del decreto Ucraina (D.L. n. 21/2022), approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del Senato, è stata modificata la norma riguardante il Bonus carburante per i lavoratori dipendenti.

Check list per l’utilizzo

In considerazione del suddetto emendamento, ricapitoliamo tutte le caratteristiche dell’agevolazione:

  • il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti e i soci di cooperative di produzione e lavoro che hanno anche un rapporto di lavoro subordinato. In virtù di questa impostazione, i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti). Inoltre, l’agevolazione resta preclusa ai lavoratori delle Pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici non economici;
  • la concessione dei buoni avverrà su base volontaria. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogarli e sino a che importo. Infatti, il datore di lavoro potrà arrivare a corrispondere anche un valore inferiore rispetto al massimale (200 euro) previsto dal legislatore. Può essere il caso che detta concessione sia preceduta da un regolamento aziendale unilaterale, che definisca modalità e criteri per l’erogazione dei buoni carburante;
  • l’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;
  • essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
  • nessun distinguo è stato fatto, dal legislatore, in relazione alla tipologia subordinata del rapporto di lavoro (tempo indeterminato o a termine) ovvero all’orario di lavoro (tempo pieno o part-time). Ragion per cui è lecito supporre che l’erogazione del buono carburante potrà raggiungere i 200 euro anche, ad esempio, per i lavoratori a tempo parziale;
  • stessa conclusione del punto precedente per i lavoratori che svolgono l’attività parzialmente o totalmente in smart working. È lecito supporre che ne possano beneficiare anche i lavoratori che svolgono la prestazione da remoto. Stante la volontarietà dell’erogazione, sarà il datore di lavoro che potrà valutare un’eventuale riproporzionamennto dei buoni;
  • il bonus potrà essere riconosciuto a prescindere dal reddito annuale;
  • il valore dei suddetti buoni carburante è da considerare aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal comma 3, secondo periodo, dell’articolo 51 del TUIR (258,23 euro). Proprio al fine di evitare fraintendimenti con questi ultimi, è il caso che i buoni corrisposti in virtù di quanto previsto dall’articolo 2, del D.L. n. 21/2022, vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro;
  • i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
  • Il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa
  • la messa a disposizione dei buoni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2022. Ciò non significa che anche il consumo, da parte dei lavoratori, debba avvenire entro tale data, ma entro la data di scadenza stampigliata sul buono stesso;
  • stante il tenore letterale della norma ed il budget di spesa messo a disposizione dal Governo, si può supporre che il valore massimo dell’agevolazione (200 euro) debba riguardare il singolo lavoratore, il quale, una volta ricevuto il buono carburante da un datore di lavoro, non potrà riceverlo anche da un altro, qualora, nel corso dell’anno 2022, cambi datore di lavoro. In attesa che l’Agenzia delle Entrate

chiarisca l’argomento, potrebbe essere utile che il datore di lavoro, prima di erogare il buono carburante ai neoassunti del 2022, richieda da questi una autodichiarazione che certifichi l’erogazione (o meno) di buoni carburante durante l’anno 2022 da precedenti datori di lavoro.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Bonus 200

Il Decreto Aiuti ha stanziato un nuovo bonus di 200 euro che sarà riconosciuto nel mese di giugno/luglio 2022 a lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati con reddito sotto i 35 mila euro. Un importo "una tantum" previsto per far fronte ai rincari dell'energia e delle materie prime derivanti dalla situazione economico politica contingente.

Le categorie di soggetti destinatarie saranno:

  • pensionati, che lo riceveranno tramite l’INPS;
  • lavoratori dipendenti, inclusi colf, badanti e lavoratori domestici
  • lavoratori autonomi, verrà istituito un fondo speciale.
  • disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza.

L’erogazione del bonus è prevista:

  • nel mese di luglio in favore dei pensionati;
  • nei mesi di giugno e luglio per i lavoratori dipendenti.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza andranno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

  • rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
  • trattamenti di fine rapporto;
  • emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
  • ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
  • assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
  • indennità di accompagnamento.

L’importo erogato a titolo di bonus sarà esente da imponibili fiscali e previdenziali.

La medesima indennità pari a 200 euro una tantum sarà prevista per i disoccupati e i cassintegrati a zero ore che risultino tali nel mese di giugno prossimo. In entrambi i casi sarà sempre l’INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Come gestire la busta paga

I datori di lavoro dovranno riconoscere il bonus in via automatica ai propri lavoratori subordinati. La bozza del decreto-legge prevede però che, qualora in sede di conguaglio dovesse emergere la non spettanza per superamento del limite reddituale, l’azienda provvederà al recupero di quanto erogato in unica soluzione o in 8 rate mensili a decorrere da dicembre 2022.

L’importo erogato in busta paga dal sostituto d’imposta sarà dunque esposto in compensazione in F24 con apposito codice tributo di prossima istituzione.

Lavoratori autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti iscritti alle casse previdenziali o alla gestione separata Inps che abbiano redditi fino a 35 mila euro riceveranno il contributo. Le modalità di erogazione saranno stabilite con uno specifico decreto del Ministro del Lavoro.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Le collaborazioni occasionali ex. art. 2222 del c.c.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 856 del 2022, ha definito un vademecum sulla maxi-sanzione per lavoro nero. Nel documento, vengono indicati gli elementi, operativi e di immediata applicazione dell’Istituto, inerenti alla gestione del rapporto di lavoro ed in particolare per il lavoro occasionale.

La nota si occupa in particolare delle collaborazioni autonome occasionali che, infatti, non potevano non essere interessate vista la forte attenzione data in questo periodo storico dal legislatore a questi rapporti che, ricordiamo, sono caratterizzati da:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
  • corresponsione di un corrispettivo.

Se si decide di instaurare questa tipologia di rapporto bisogna, pertanto, essere certi dell’occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza. Oltre a questo, sarà necessario aver effettuato la comunicazione preliminare prevista per questa tipologia contrattuale, anche se, lo ricordiamo, non tutte le prestazioni richiedono tale comunicazione.

Quindi la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

Qui è opportuno ricordare che, in presenza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxi-sanzione, ricorrendo, invece, alla sola riqualificazione del rapporto. Gli obblighi, che devono essere riconducibili alla prestazione e che devono essere assolti ai fini della prova prima dei rilievi ispettivi, sono, soprattutto, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% e l’emissione della Certificazione Unica, relativa ai compensi corrisposti per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ma anche gli eventuali adempimenti previdenziali.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Novità green pass

Dopo la fine dello stato di emergenza, siamo alla vigilia di un’altra importante scadenza per le misure di contrasto alla pandemia, con significativi riflessi sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro. il 30 aprile è terminato anzitutto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, e quindi viene meno il correlato obbligo di controllo datoriale.

La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato, compresi gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, nonostante per queste due ultime categorie rimanga l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Anche gli ultracinquantenni, per i quali in ogni caso permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass.

L’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione per loro, come per gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, comporterà solo la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dalle Entrate sulla base degli elenchi forniti dal ministero della Salute, senza conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.

Diversa sembrerebbe essere la situazione del personale medico e sanitario, soggetto a obbligo vaccinale sino al 31 dicembre 2022, dal momento che la norma che li riguarda precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo avviene attraverso «la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione». Analoga, anche se la formulazione della norma è meno chiara, si presenta la situazione dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. Per queste specifiche categorie, dunque, il green pass potrebbe continuare ad avere rilievo, anche se sul punto un chiarimento non guasterebbe.

L’altra rilevante novità riguarda le mascherine. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso verrà meno dal 1° maggio. Questo dovrebbe valere, quindi, anche nei luoghi di lavoro, nei quali fino al 30 aprile le mascherine (chirurgiche) sono considerati dispositivi di protezione individuale (Dpi) in base all’articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008. Il venir meno della qualificazione come Dpi delle mascherine ad opera della legge potrebbe trascinare con sé anche la caducazione delle norme contenute nei Protocolli anti-contagio, adottati dal 2020 nei luoghi di lavoro e addirittura “legificati” dall’articolo 29 bis del Dl 23/20, norma non soggetta a scadenza, a mente della quale, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione dei Protocolli medesimi. L’ultima versione del Protocollo nazionale, quella del 6 aprile 2021, riprende infatti la qualificazione come Dpi delle mascherine, imponendone come conseguenza l’uso in caso di condivisione degli ambienti di lavoro e di riunioni in presenza.

Tuttavia, non va trascurato che molti protocolli aziendali impongono l’uso generalizzato delle mascherine a prescindere dalle disposizioni legislative. Inoltre, nulla impedisce che il datore, in un’ottica di rigoroso rispetto del dovere di sicurezza, possa anche unilateralmente imporre, fino a che permane comunque il rischio Covid-19, l’uso della mascherina degli ambienti di lavoro, quantomeno nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento. Non si dimentichi, del resto, che l’infezione contratta in occasione di lavoro è pur sempre considerata (e tutelata) come infortunio sul lavoro. Vedremo se l’annunciato decreto-legge porterà elementi di chiarezza sul punto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile che intervenga un aggiornamento del contenuto dei Protocolli oggi vigenti per fornire alle imprese indicazioni aderenti al nuovo contesto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Principali novità decreto sostegni ter

È stata pubblicata sul S.O. n. 13 della G.U. n. 73/2022, la L. 25 del 28 marzo 2022, di conversione, con modifiche, del D.L. 4/2022, c.d. Decreto Sostegni-ter, con il quale il Governo prosegue nella politica di sostegno alle imprese in questo periodo pandemico. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo Contenuto
Articolo 1, comma 1

Rifinanziamento Fondo attività chiuse

Per l’anno 2022 viene rifinanziato il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito con l’articolo 2, D.L. 73/2021, per un ammontare pari a 20 milioni di euro. Il Fondo è destinato alle attività che risultavano chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) per effetto di quanto previsto dalle misure di prevenzione di cui all’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021.

Si applicano, in quanto compatibili, le vigenti misure attuative disciplinate dal D.L. 73/2021.

Articolo 1, commi 2-3

Sospensione versamenti

Viene prevista la sospensione, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, D.L. 221/2021, dei termini relativi ai seguenti versamenti:

ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022.

Viene, inoltre, previsto che non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Articolo 2

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Nello stato di previsione del Mise è istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, avente lo scopo di concedere contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43 e tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99 aventi i seguenti requisiti:

ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019. Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi ex articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

Ulteriori requisiti richiesti alla data di presentazione della domanda sono:

sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro Imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO richiamati;

non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, Regolamento (UE) 651/2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;

non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), D.Lgs. 231/2001.

Le imprese devono presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Mise, con indicazione della sussistenza dei requisiti, comprovati con dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000. Con provvedimento Mise, saranno individuati: termini e modalità di invio della domanda;

indicazioni operative in merito alle modalità di concessione ed erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura;

necessarie specificazioni in relazione alle verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca, disposta ai sensi dell’articolo 9, D.Lgs. 123/1998, in caso di rilevata assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili;

modalità per assicurare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile.

All’erogazione del contributo non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, e le verifiche sulla regolarità contributiva delle imprese beneficiarie.

Le risorse finanziarie del Fondo sono ripartite tra le imprese aventi diritto, riconoscendo a ciascuna un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta, come segue:

60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

Qualora la dotazione finanziaria non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Mise provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi previste.

Ai fini della quantificazione del contributo rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir. Resta fermo che, con riferimento a ciascuna impresa istante, l’importo del contributo determinato è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Articolo 3, comma 1

Fondo per i parchi tematici, acquatici, geologici e zoologici

Il Fondo di cui all’articolo 26, D.L. 41/2021, viene incrementato, per l’anno 2022, di 20 milioni di euro, da destinare a interventi in favore di parchi tematici, acquatici, parchi geologici e giardini zoologici.

Articolo 3, commi 2 e 2-bis

Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA e altri settori in difficoltà

Intervenendo sull’articolo 1-ter, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), viene esteso l’ambito di applicazione del contributo a fondo perduto. In particolare, il nuovo comma 2-bis stanzia 40 milioni di euro per il 2022, da destinare alle imprese che svolgono, come attività prevalente comunicata ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, che nel 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020, in luogo dei ricavi, la riduzione deve fare riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

In sede di conversione in legge è stato previsto che, in considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istat definirà entro 90 giorni, decorrenti dal 28 marzo 2022, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.

Articolo 3, comma 3

Allargamento perimetro credito rimanenze di magazzino

Il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, moda e accessori, di cui all'articolo 48-bis, D.L. 34/2020, è riconosciuto, per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche alle imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici ATECO: 47.51, 47.71, 47.72.

Viene conseguentemente incrementata la disponibilità, che passa da 150 a 250 milioni di euro per il 2022.

Articolo 3, comma 4-bis

Classificazione merceologica delle vendite a domicilio

Viene previsto che l’Istat, entro 90 giorni decorrenti dal 28 marzo 2022, dovrà definire una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), L. 173/2005, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.

Articolo 4, comma 2

Esonero contributivo turismo

Con riferimento alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di cui all'articolo 7, D.L. 104/2020, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il medesimo esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 6 mesi dalla predetta conversione.

Articolo 4, commi 2-ter e 2-septies

Esonero contributi per le agenzie di viaggio e i tour operator

Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dal 28 marzo 2022, è riconosciuto fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, di esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L’esonero è concesso ai sensi della comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Articolo 6

Proroga validità bonus termali

Viene estesa al 31 marzo 2022 la validità dei buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’articolo 29-bis, D.L. 104/2020, non fruiti all’8 gennaio 2022.

Art. 6-quinquies

Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

Viene prevista una specifica modalità di ingresso (articolo 27, T.U. Immigrazione, e fuori dai flussi) per i lavoratori nomadi digitali e da remoto non appartenenti all'UE. Si considerano come tali i cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l’attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro; il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 28 marzo 2022, sono definiti le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell’attività lavorativa da svolgere.

Articolo 7, comma 1

Esonero contribuzione addizionale per integrazioni salariali

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’Allegato I, D.L. 4/2022, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa con intervento degli ammortizzatori sociali sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 (Cigo e Cigs) e 29, comma 8 (Fis), D.Lgs. 148/2015.

Articolo 7, commi da 2-bis a 2- quinques

Soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (L. 170/2010) sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione: l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, in ambito privato, a partire dalle attività di selezione, è garantito senza alcuna forma di discriminazione e assicurando condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia dell'utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali. Al fine di favorire l'inclusione professionale di persone con DSA che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione, le imprese prevedono che il responsabile dell'inserimento lavorativo aziendale, adeguatamente formato in materia di persone con DSA, predisponga l'ambiente più adatto per l'inserimento e la realizzazione professionale delle medesime prevedendo l'applicazione di misure analoghe a quelle previste per la selezione per l'accesso nel pubblico impiego, o comunque che assicurino una tutela non inferiore. Tali misure compensative e dispensative sono applicate in ogni occasione di valutazione per l’accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all’esercizio di attività e professioni, nonché in ambito sociale.

Articolo 9, comma 2

Rifinanziamento Fondo per il sostegno sportivo

Viene rifinanziato con 20 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo istituito con l’articolo 10, comma 3, D.L. 73/2021, destinato all’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle Autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle società sportive professionistiche e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Articolo 9, comma 3

Destinazione del Fondo unico a sostegno e potenziamento del settore sportivo

Viene previsto che le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi. Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del Fondo, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 27 gennaio 2022, sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Articolo 10, commi 1 e 3

Transizione 4.0

Intervenendo sull’articolo 1, comma 1057-bis, L. 178/2020, è previsto che per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti in beni strumentali 4.0 inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto Mise, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 10-quater

Proroga del termine di comunicazione dell’opzione di cessione del credito o sconto in fattura

Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121, D.L. 34/2020, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.

Articolo 10-quater, comma 2

 

Proroga del termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata 2022

Per l’anno 2022, il termine del 30 aprile è prorogato  al 23 maggio.

Articolo 10-quinquies

Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 68, D.L. 18/2020, il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5, D.L. 119/2018, all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019 e all’articolo 1, commi 190 e 193, L. 145/2018, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:

entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

A tal fine, sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, D.L. 18/2020.

Restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente al 28 marzo 2022.

Articolo 14, commi 1-2

Riduzione oneri di sistema utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, a integrazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 504, L. 234/2021, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il I trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.200 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 2, D.Lgs. 47/2020, relativi all’anno 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull’apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Articolo 14-bis

Contributo per la riduzione dei costi dell’energia elettrica per apparecchiature necessarie al mantenimento in vita

Al fine di sostenere le famiglie e le persone che utilizzano presso la propria abitazione l’energia elettrica per apparecchiature mediche necessarie per il mantenimento in vita ai sensi del D.M. 13 gennaio 2011, presso la Presidenza del CdM è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per l’anno 2022 volto a fornire un contributo ai predetti soggetti, nei limiti delle risorse autorizzate, finalizzato ad attenuare l’aumento dei costi dell’energia elettrica.

Con decreto del Presidente del CdM sono individuate le modalità di attuazione anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.

Articolo 15, commi 1, 2 e 4

Credito d’imposta imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre 2022.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all’articolo 34, L. 388/2000.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il Mef effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

Articolo 15-bis

Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili

A decorrere dal 1° febbraio e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione a 2 vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:

impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del conto energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;

impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

I produttori interessati, previa richiesta da parte del GSE, trasmettono al medesimo, entro 30 giorni dalla richiesta, una dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti le informazioni necessarie, come individuate da ARERA.

In ragione di ciò, viene soppresso il successivo articolo 16.

Articolo 19, comma 6

Detrazioni per carichi di famiglia

L’articolo 19, comma 6, D.L. 4/2022, interviene per modificare l’articolo 12, Tuir, avente a oggetto le detrazioni per carichi di famiglia.

Nello specifico, l’articolo 12, comma 1, lettera d), Tuir, ora prevede la detrazione per ogni altra persona (diversa da coniuge e figli), indicata nell'articolo 433, cod. civ., che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria, da ripartire pro quota tra coloro che ne hanno diritto spetti a esclusione in ogni caso dei figli, ancorché per i medesimi non si goda della specifica detrazione ai sensi della lettera c) del medesimo comma.

Il nuovo comma 4-ter prevede, poi, che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’articolo 12, Tuir, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi del comma 1, lettera c), siano considerati al pari dei figli per i quali tale detrazione, invece, spetta.

Si ricorda che dal 1° marzo 2022, ai sensi della predetta lettera c), come modificata dal D.Lgs. 230/2021, la detrazione per figli fiscalmente a carico legittimi, naturali riconosciuti, adottivi o affidati spetterà solo se gli stessi hanno età pari o superiore a 21 anni, dato che per loro non è prevista l’erogazione dell’assegno unico e universale

Articolo 22, comma 1

Proroga integrazioni salariali aziende di rilevanza strategica

Alle aziende di minimo 1.000 dipendenti che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, D.L. 207/2012, viene data la possibilità, per una durata massima di ulteriori 26 settimane, fruibili fino al 31 marzo 2022, di presentare istanza di proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all’articolo 3, D.L. 103/2021.

Articolo 23

Integrazioni salariali: ulteriori modifiche al D.lgs. 148/2015

L’articolo apporta modifiche al D.lgs. 148/2015 in materia di ammortizzatori sociali. Nello specifico, viene soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 1-bis. In sostanza, l’esonero dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale dalle imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un’area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, è mantenuto anche dal 1° gennaio 2022 relativamente a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le modifiche all’articolo 7, comma 5-bis, D.Lgs. 148/2015, dispongono che, in caso di pagamento diretto delle prestazioni relative agli ammortizzatori sociali, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

All’articolo 8, comma 2, secondo periodo, D.lgs. 148/2015, viene precisato che il lavoratore che svolga attività di lavoro subordinato di durata pari o superiore a 6 mesi, nonché di lavoro autonomo, durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Qualora il lavoratore svolga attività di lavoro subordinato a tempo determinato pari o inferiore a 6 mesi, il trattamento è sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

All’articolo 14, D.lgs. 148/2015, viene previsto che l’esame congiunto, preventivo alla richiesta di ammortizzatore sociale, possa essere svolto anche in via telematica.

Dal 27 gennaio 2022 viene abrogato l’articolo 22-ter, comma 5, D.lgs. 148/2015, ovvero la previsione, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione o crisi aziendale, di cui all'articolo 22-bis, D.lgs. 148/2015, potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà.

Per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

Articolo 23-quater

Disposizioni in materia di somministrazione di lavoro

È prorogata al 31 dicembre 2022 la disposizione che prevede che, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore possa impiegare in missione, per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la sostituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Articolo 27

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Modificando l’articolo 54, D.L. 34/2020, viene incrementato a 2,3 milioni di euro, rispetto ai precedenti 1,8 milioni di euro, l’importo massimo delle misure di aiuto stanziabili da parte di Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e CCIAA.

Viene, inoltre, previsto, per effetto della sostituzione del comma 3, che gli aiuti non possono superare in qualsiasi momento l’importo di 345.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o di 290.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 345.000 euro o 290.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo 54, D.L. 34/2020, e rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti, non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è stato superato.

Articolo 27-bis Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura

Viene stabilito che entro 90 giorni, decorrenti dal 28 marzo 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili saranno aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al D.M. 13 gennaio 1979, recante “Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale”, anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l’ambito di attività.

Articolo 28-quater

Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante modifica dell'articolo 1, L. 234/2021 (nuovo comma 43-bis), si prevede che per i lavori edili (Allegato X, D.Lgs. 81/2008) di importo superiore a 70.000 euro, i bonus previsti in edilizia, come il 110% (in particolare, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, dall'articolo 1, comma 12, L. 205/2017, e dall'articolo 1, comma 219, L. 160/2019, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori (e nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori) è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. Tale indicazione deve essere verificata per il rilascio, ove previsto, del visto di conformità.

L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’INL, dell'Inps e delle Casse edili.

L’articolo 1, comma 43-bis, L. 234/2021, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Modello 730/2022 redditi 2021

La campagna 730 sta per iniziare, cosa devi fare?

 

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Il nostro Studio è a disposizione per la prenotazione dell’elaborazione del modello 730, garantendo adeguata consulenza sulle novità fiscali.

Da quest'anno abbiamo attivato il servizio FEA (Firma Elettronica Avanzata) che permette di velocizzare i processi di firma dei documenti. A tal fine vi verrà richiesto un indirizzo e-mail ed un numero di cellulare personale.

Obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese ai fini della detrazione

La Legge di Bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19% al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non possono più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Ad oggi, con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che "il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio."

Tale annotazione non può essere manuale. Pertanto:

  • Nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi effettua la prestazione o il servizio, non sarebbe necessario esibire ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV.
  • Qualora, invece, dalla fattura non sia possibile ricavare il metodo di pagamento utilizzato, si renderà sempre necessario avere a disposizione quantomeno la ricevuta Bancomat o, in mancanza, l'estratto conto dettagliato ovvero altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto esborso mediante uno dei mezzi tracciabili previsti dalla normativa.

In mancanza, non sarà possibile tenere conto della relativa spesa in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Allegati

A completamento dell’informativa si allegano i seguenti documenti:

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Comunicazione online lavoratori autonomi occasionali

Con un comunicato stampa del 24 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, a partire dal 28 marzo 2022, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Il servizio dovrà essere utilizzato per effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Dati da comunicare

La comunicazione deve contenere I seguenti dati:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale

Lo Studio resta a diposizione per eventuali chiarimenti.

Crediti d’imposta energia elettrica e buoni carburante tra le novità del DL Ucraina

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

Incremento della misura dei crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:

  • per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
  • per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

Credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante

L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).

Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Settore turistico - credito d’imposta per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle con-dizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

Bonus carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gpl

L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

  • a 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

Contributo straordinario del 10% contro il caro bollette

L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

  • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
  • introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Determinazione e versamento

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • superiore a 5.000.000,00 di euro;
  • pari o superiore al 10%.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’art. 11 del DL 21/2022 introduce alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedendo, a determinate condizioni e categorie di imprese, nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale e l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

Ulteriori periodi di cigo e assegno di integrazione salariale

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che non possono più ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31.12.2022.

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame riconosce un ulteriore trattamento per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata.

Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al medesimo decreto (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.).

Esonero dal versamento della contribuzione addizionale

L’art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015, il contributo addizionale è attualmente di importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi

L’art. 12 del DL 21/2022 modifica l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo ulteriormente l’ambito applicativo dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi.

Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2021 e 2022), di cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
  • lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Lavoratori in naspi

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra:

  • il beneficio introdotto dall’art. 1 co. 119 della L. 234/2021;
  • il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 28.6.2012 n. 92).

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

L’art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”, le operazioni di rinegoziazione e ri-strutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Notifica per le esportazioni di materie prime critiche

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell’operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin-gola operazione.

Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico

L’art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia relativamente:

  • a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
  • al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territo-rio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

La garanzia opera fino al 90% dell’importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 1 del DL 23/2020 convertito).