Le collaborazioni occasionali ex. art. 2222 del c.c.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 856 del 2022, ha definito un vademecum sulla maxi-sanzione per lavoro nero. Nel documento, vengono indicati gli elementi, operativi e di immediata applicazione dell’Istituto, inerenti alla gestione del rapporto di lavoro ed in particolare per il lavoro occasionale.

La nota si occupa in particolare delle collaborazioni autonome occasionali che, infatti, non potevano non essere interessate vista la forte attenzione data in questo periodo storico dal legislatore a questi rapporti che, ricordiamo, sono caratterizzati da:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
  • corresponsione di un corrispettivo.

Se si decide di instaurare questa tipologia di rapporto bisogna, pertanto, essere certi dell’occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza. Oltre a questo, sarà necessario aver effettuato la comunicazione preliminare prevista per questa tipologia contrattuale, anche se, lo ricordiamo, non tutte le prestazioni richiedono tale comunicazione.

Quindi la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

Qui è opportuno ricordare che, in presenza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxi-sanzione, ricorrendo, invece, alla sola riqualificazione del rapporto. Gli obblighi, che devono essere riconducibili alla prestazione e che devono essere assolti ai fini della prova prima dei rilievi ispettivi, sono, soprattutto, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% e l’emissione della Certificazione Unica, relativa ai compensi corrisposti per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ma anche gli eventuali adempimenti previdenziali.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

17 − quattro =