Comunicazione prestazioni di lavoro autonomo occasionale

Dal 21 dicembre 2021 è vigente una nuova disposizione che prevede l’obbligo di comunicare l’avvio dell'attività di un lavoratore autonomo occasionale (ex articolo 2222 c.c.).

Si tratta di quei lavoratori che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente e per i quali non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav). In pratica, sono rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionaleepisodica e comunque non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (così come previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 633/1972).

La nuova norma è inserita all’interno dell’art. 13, della legge n. 215/2021, di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) il quale, tra le altre cose, ha riscritto completamente l’art. 14 del D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, (TU sulla Salute e Sicurezza).

La finalità addotta dal legislatore, per motivare il nuovo adempimento burocratico, è quella di svolgere una attività di monitoraggio e per contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), di concerto con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro, ha pubblicato la nota n. 29 dell'11 gennaio 2022, con la quale ha fornito le prime indicazioni utili al corretto adempimento comunicativo.

Queste le principali indicazioni fornite dall’Ispettorato del lavoro, soggetto destinatario alla ricezione della comunicazione.

In primis, il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Quali rapporti vanno comunicati

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o, anche se avviati prima, i rapporti ancora in corso all’11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota INL n. 29/2022).

Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Come va effettuata la comunicazione

La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.

A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi e-mail in basso).

Cosa va scritto nella comunicazione

La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

  • dati del committente(ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale(nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa(esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso(solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Inoltre, per quanto non espressamente previsto, può essere il caso di allegare all’e-mail, anche la lettera di incarico, con le specifiche sull’attività che dovrà essere svolta.

Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata, ovvero potranno essere modificati i dati ivi inseriti, in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.

Quella che segue è una bozza di comunicazione con i dati obbligatori richiesti dall’Ispettorato del Lavoro.

 

FAC-SIMILE

Oggetto: Comunicazione avvio attività lavoro autonomo occasionale

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo articolo 14, comma 1, del TU Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008), siamo a comunicare l’avvio di una prestazione di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 c.c., tra la società                                                                                               , con sede legale in                                               p. IVA/CF                                                                             e il sig.                                                                                            nato a                              il                                        con CF                                               e residente in                     , per lo svolgimento della seguente attività                                                                                                                                                                                                                                                                          .

La prestazione occasionale verrà resa presso i locali                   ed inizierà il                                                                                                                                           ,

Alla conclusione dei lavori, il collaboratore riceverà un compenso pari a euro                                        , al lordo della ritenuta d’acconto del 20%.

 

Si precisa che:

  • La prestazione riguarda funzioni di alto profilo, non rientranti nell’ordinaria attività svolta dal committente.
  • L’incarico sarà svolto dal collaboratore in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, né di luogo e né di orario, potendo autodeterminare i propri ritmi di lavoro e senza l’inserimento nell’organizzazione gerarchica del Committente.

 

Si allega la lettera di incarico

 

L'Azienda

 

______________

 

Sanzione

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale. Alla sanzione non si applica la procedura di diffida, di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124 del 2004.

La sanzione potrà essere più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che il committente abbia provveduto ad effettuarne una nuova.

FAQ

Quelle che seguono sono alcune risposte a quesiti frequenti in materia. I chiarimenti forniti nascono da una mera interpretazione della legge e della nota emanata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

È possibile predisporre una lettera di incarico che identifica l’avvio dell’attività e non la sua conclusione?

Ritengo di no, in quanto mancherebbe uno degli elementi fondamentali di questa tipologia contrattuale: l’occasionalità. Prevedere una lettera di incarico ove non sia evidente la sporadicità della prestazione lavorativa ovvero identificare in un periodo medio/lungo la durata dell’accordo entro la quale svolgere la prestazione (ad esempio: la prestazione verrà svolta nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), può evidenziare l’assenza delle condizioni richieste dalla normativa per lo svolgimento del lavoro autonomo occasionale.

La comunicazione obbligatoria riguarda anche i collaboratori coordinati e continuativi?

No, la procedura va effettuata solo per le prestazioni di lavoro svolte dai collaboratori autonomo occasionali (art. 2222 c.c.).

Inoltre, la comunicazione non dovrà essere effettuata nei seguenti casi:

  • per Prestazioni Occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017);
  • per professioni intellettuali, in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta nel art. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA;
  • per i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale”.

È obbligatorio comunicare le giornate di prestazione o solo l’avvio dell’attività lavorativa?

Ritengo che sia possibile comunicare esclusivamente l’avvio dell’attività lavorativa. Si tenga presente che, normalmente, le prestazioni occasionali sono contigue e identificate in un breve periodo. Qualora, viceversa, il periodo, ove identificare le prestazioni, sia medio/lungo, ovvero qualora siano in atto più lettere di incarico per più attività, è il caso di ribadire, con una ulteriore comunicazione, che la prestazione da effettuare “appartiene” ad una determinata lettera di incarico.

La comunicazione dovrà riguardare anche i rapporti già in essere?

, qualora la prestazione sia ancora da avviare.

Qualora la prestazione sia stata resa dal 21 dicembre scorso, la comunicazione va effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Sto pagando un lavoratore autonomo occasionale per una prestazione resa nel 2021, devo fare la comunicazione obbligatoria prima del pagamento?

No, in quanto la comunicazione deve avvenire all’avvio della prestazione lavorativa e non al momento del pagamento. Qualora l’attività sia stata svolta nel 2021 (prima del 21 dicembre) e oggi deve essere pagato il compenso, in virtù del ricevimento della notula da parte del collaboratore, nessuna comunicazione all’ITL deve essere effettuata.

Nel seguente Link troverete gli Indirizzi e-mail, degli Ispettorati Territoriali del Lavoro, ai quali inviare la comunicazione di avvio dell'attività autonomo occasionale

 

 

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Novità fiscali 2022

Novità del DL Fisco-Lavoro n. 146/2021

Il DL 146/2021 convertito contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • il Patent box viene sostituito da una nuova “super deduzione” dei costi di ricerca e sviluppo per beni immateriali; tale nuova disciplina è stata già modificata dalla legge di bilancio 2022;
  • ai fini dell’IMU, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati in Comuni diversi, è possibile beneficiare delle agevolazioni previste per l’abitazione principale per un immobile scelto dai componenti del nucleo stesso;
  • la modifica della disciplina sul controllo formale delle dichiarazioni precompilate, presentate direttamente o tramite il sostituto d’imposta, nello specifico, laddove siano apportate modifiche al modello 730 precompilato opera comunque l’esclusione dal controllo formale per la parte dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Inoltre, con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano invece modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica. Dunque, controlli mirati solo sui dati modificati e non su tutta la dichiarazione.;
  • la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021;
  • sono stati convertiti da lire ad euro e lievemente modificati gli importi dei ricavi (fissato a 5,164 milioni di euro) e delle rimanenze (fissato 1,1 milioni di euro) il cui superamento determina, in capo ai soggetti in contabilità ordinaria, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.

In sede di conversione del DL 146/2021 è stata inoltre abolita l’estensione agli iscritti solo nel Registro dei revisori legali dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità, prevista dal testo originario del DL.

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

  • il rinvio, dall’1.1.2022 all’1.7.2022, delle modifiche alla disciplina dell’esterometro, vale a dire l’obbligo di trasmissione dei dati con il formato della fattura elettronica via Sistema di Interscambio;
  • la proroga, anche per il 2022, del divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative ad operazioni i cui dati devono essere inviati a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018) e da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, emettono fatture relative a prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018);
  • il rinvio dall’1.7.2021 all’1.7.2022 della possibilità di memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi mediante sistemi evoluti di incasso (art. 2 co. 5-bis del DLgs. 127/2015);
  • il rinvio dall’1.1.2022 all’1.1.2023 dell’obbligo, per gli esercenti attività di commercio al minuto tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (es. farmacie), di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema TS tramite i registratori telematici per assolvere l’obbligo di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015;

Novità della Legge di Bilancio 2022

La legge di bilancio per l’anno 2022 contiene, tra le altre, le seguenti novità:

  • l’esclusione da IRAP, dal 2022, per artisti, professionisti e imprenditori individuali;
  • la riforma dell’IRPEF, mediante la modifica degli scaglioni di reddito imponibile, delle aliquote, delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali e del “trattamento integrativo della retribuzione” (c.d. “bonus di 100,00 euro al mese”), applicabile dal periodo d’imposta 2022;
  • la messa a regime dell’innalzamento a 2 milioni di euro del limite annuo cumulativo di crediti utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24 o rimborsabili in conto fiscale con la procedura “semplificata”;
  • la modifica la disciplina della detrazione IRPEF, di cui all’art. 16 co. 1-ter del TUIR, spettante a favore dei giovani conduttori che stipulino un contratto di locazione in relazione all’unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale;
  • è previsto che, per i maggiori valori dei marchi e dell’avviamento oggetto di rivalutazione o di riallineamento nei bilanci 2020, la deduzione sia ripartita in un periodo minimo di 50 anni (in alternativa, l’impresa può mantenere l’ammortamento per diciottesimi versando una ulteriore imposta sostitutiva, o rinunciare ex post agli effetti fiscali della rivalutazione o del riallineamento);
  • limitatamente all’anno 2022, la riduzione dell’aliquota IMU al 37,5% per i soggetti residenti all’estero, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;
  • la proroga fino al 31.3.2022 delle agevolazioni previste per le imprese di pubblico esercizio (esenzione dal canone unico, dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e assenza di autorizzazioni per dehors);
  • le disposizioni sulla “super deduzione” del 110% (non più 90%) dei costi di ricerca e sviluppo per determinati beni immateriali (esclusi marchi e know how) si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del DL 146/2021 (2021, soggetti “solari”);
  • la proroga dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione;
  • la proroga del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione con tempistiche differenziate a seconda della tipologia di investimenti, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione;
  • il rifinanziamento l’agevolazione “Sabatini” e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000,00 euro;
  • la proroga al 2023 il credito d’imposta per i sistemi di filtraggio acqua potabile;
  • la posticipazione da 60 giorni a 180 giorni dei termini di pagamento delle cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022;
  • il potenziale superamento dell’aggio di riscossione dall’1.1.2022, con una quota a carico del debitore da determinarsi con decreto ministeriale;
  • la sospensione della decorrenza di termini relativi agli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio dello stesso;
  • viene consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche nei bilanci 2021.

 

In materia di imposte indirette possono evidenziarsi le seguenti novità:

  • l’introduzione dell’aliquota IVA del 10% per prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compresi tra quelli compostabili o lavabili (già agevolati con aliquota IVA del 5%);
  • la previsione dell’aliquota IVA del 5%, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione ad uso civile e industriale, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;
  • il rinvio di “plastic tax” e “sugar tax” all’1.1.2023.

Novità Bonus edilizi

La legge di bilancio per l’anno 2022 prevede la proroga generalizzata al 31.12.2024 dei termini finali delle finestre temporali agevolate dei bonus edilizi già vigenti.

Restano fuori dalla proroga “generalizzata” al 31.12.2024 soltanto:

  • il superbonus;
  • il bonus facciate;
  • il bonus colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.

Interventi prorogati al 31.12.2024

I bonus edilizi vigenti, per i quali viene disposta la proroga sino al 31.12.2024, sono:

  • la detrazione IRPEF del 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • il sismabonus, di cui ai co. 1-bis ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni per interventi (50%, 70-80% e 75-85%) ed anche del c.d. “sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al 1-septies;
  • il bonus mobili, di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 (ma con un limite di spesa che scende da 16.000,00 a 10.000,00 euro);
  • l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia con riguardo alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal co. 2-quater1, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
  • il bonus verde, di cui all’art. 1 co. 12 - 15 della L. 205/2017.

 Superbonus

Per quanto concerne il superbonus, stante un termine finale “generale” fissato al 30.6.2022, la riformulazione del co. 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 amplia il predetto termine finale sino:

  • al 31.12.2025 (con aliquota del 110% sino al 31.12.2023, del 70% per le spese sostenute nel 2024 e del 65% per le spese sostenute nel 2025), per gli interventi effettuati da condomìni, oppure da persone fisiche che possiedono per intero l’edificio oggetto degli interventi (il quale può essere composto al massimo da quattro unità immobiliari); da persone fisiche, su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente (c.d. “interventi trainati”); da ONLUS, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;
  • al 31.12.2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” (compresi quelli effettuati da persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio) e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30.6.2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
  • al 31.12.2022, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30.6.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Bonus facciate

Per quanto concerne il bonus facciate, di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, il termine finale della finestra agevolata viene prorogato solo per l’anno 2022 (con aliquota che si riduce al 60%).

Bonus facciate anche per interventi parziali

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 838/2021, ha riconosciuto la possibilità di accedere al c.d. “bonus facciate” di cui all’art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 anche nell’ipotesi di interventi “parziali” che non interessano l’intera facciata (ma una sola porzione della medesima).

Ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, per poter fruire del bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019 non è necessario che i lavori interessino l’intera facciata visibile dell’edificio, essendo possibile accedere a tale agevolazione anche nelle ipotesi in cui gli interventi risultino mirati a risolvere un problema localizzato su una sola porzione della facciata medesima.

Trattandosi, tuttavia, di un intervento su una parte comune dell’edificio condominiale (pur se il condominio non risulta formalmente costituito), il condòmino, per poter beneficiare del bonus facciate ex art. 1 co. 219 - 223 della L. 160/2019, dovrà ottenere e conservare un’apposita delibera condominiale di approvazione di tale intervento (non è stato, dunque, considerato sufficiente l’invio di una comunicazione di avvio dei lavori ai proprietari delle altre unità immobiliari).

Colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Per quanto concerne il bonus colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, invece, non è prevista alcuna proroga del termine finale. Di conseguenza, per le spese sostenute dopo il 31.12.2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto se sussisteranno i presupposti per considerare l’intervento “trainato” nel superbonus 110%, ai sensi del co. 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.

Opzioni per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo

Con riguardo alla disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, la L. 234/2021:

  • proroga la finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni in parallelo alla proroga dei bonus edilizi (fino al 2024 per la generalità delle detrazioni);
  • amplia il novero delle detrazioni “edilizie” per le quali è possibile esercitare le predette opzioni (si inserisce la nuova detrazione per le barriere architettoniche e quella spettante per la realizzazione di box auto pertinenziali);
  • generalizza, salvo che per taluni interventi c.d. “minori” (interventi classificati come attività di edilizia libera e interventi di importo complessivo non superiore a 10.000,00 euro, fatta eccezione per quelli che beneficiano del c.d. “bonus facciate”), l’obbligo di accompagnare l’esercizio dell’opzione con una attestazione di congruità delle spese e un visto di conformità dei dati della documentazione che attesta la spettanza del beneficio;
  • comprende, tra le spese detraibili, quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità dei dati e dell’attestazione di congruità delle spese oggetto delle opzioni.

Semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, lo svolgimento delle assemblee di società, associazioni e fondazioni è agevolata, in ragione dell’emergenza da COVID-19, fino al 31.7.2022.

Norme emergenziali in tema di assemblee

Si ricorda che l’art. 106 co. 7 del DL 18/2020 convertito, nel contesto delle disposizioni emergenziali in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, ha applicato le relative previsioni alle assemblee tenute entro il 31.12.2021. Ora, in base all’art. 3 co. 1 del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”), tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31.7.2022.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2 primo periodo);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (co. 2 secondo periodo). Questa disposizione è stata da taluni letta come il riconoscimento della possibilità, nella fase emergenziale, di tenere un’assemblea “virtuale”, ovvero senza indicazione del luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (co. 4, 5 e 6).

 

In forza del co. 8-bis del medesimo art. 106 del DL 18/2020 convertito, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Termini di approvazione del bilancio al 31.12.2021

La proroga in questione non appare impattare sul primo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, che continua a disporre: “in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”.

Di conseguenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2021, al momento, solo in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c., si potrà procedere all’approvazione nel maggior termine di 180 giorni.

Applicazione delle semplificazioni a cda e collegi sindacali

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, infine, è da ritenere che il ricorso “agevolato”, ovvero a prescindere dalle indicazioni statutarie, a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali.

Deducibilità delle perdite su crediti prescritti

Con il principio di diritto 29.12.2021 n. 16, l’Agenzia delle Entrate conferma che, a prescindere dall’applicazione del principio di derivazione rafforzata, la prescrizione del credito costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita dal reddito d’impresa.

Infatti, da un lato, l’art. 101 co. 5 del TUIR dispone che gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono “in ogni caso” quando, tra l’altro, il diritto alla riscossione del credito è prescritto.

Dall’altro, la medesima norma dispone che la cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili costituisce evento idoneo a consentire la deduzione della relativa perdita.

Imputazione temporale della perdita

Secondo il principio di diritto 16/2021, l’avvenuta prescrizione rappresenta il momento limite oltre il quale la deduzione non è più ammessa. A fondamento di tale conclusione, viene richiamato l’art. 101 co. 5-bis del TUIR, a norma del quale la deduzione delle perdite su crediti di modesto importo scaduti da più di 6 mesi o vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali o istituti assimilati non è più consentita quando l’imputazione in bilancio avviene in un periodo d’imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del medesimo.

Novità sui Modelli Intrastat

Con la determinazione dell’Agenzia delle Dogane e monopoli 23.12.2021 n. 489386, adottata di concerto con Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, sono stati approvati le istruzioni e i tracciati dei nuovi modelli INTRASTAT, introducendo modifiche rilevanti nella relativa presentazione e compilazione.

Le modifiche introdotte derivano in gran parte dall’applicazione del Reg. UE 2152/2019, ma recepiscono anche alcune delle modifiche introdotte con i c.d. “quick fixes” (direttiva 2018/1910/UE, recepita dal DLgs. 192/2021), nonché, in materia statistica, dal Reg. UE 1197/2020.

Fra le novità in argomento si segnalano, in particolare:

  • l’abolizione dell’obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
  • per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, l’innalzamento della soglia di presentazione a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
  • l’eliminazione, negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) delle informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all’ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
  • la previsione di alcune semplificazioni per la compilazione degli elenchi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni in caso di spedizioni di valore inferiore a 1.000,00 euro;
  • l’introduzione, negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis), del dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici;
  • l’introduzione della nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all’identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di “call-off stock”.

Le nuove modalità di presentazione dei modelli si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dall’1.1.2022. Sono dunque confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all’ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25.1.2022.

Novità in tema di esterometro

L’Agenzia delle Entrate, con il provv. in oggetto, ha recepito il differimento dall’1.1.2022 all’1.7.2022 dell’efficacia delle modifiche al c.d. “esterometro”, che prevedono l’invio dei dati via Sistema di Interscambio (SdI), con il formato della fattura elettronica, disposto dal DL 146/2021.

Con il rinvio della nuova disciplina, la comunicazione delle operazioni con soggetti non stabiliti sarà effettuata, ancora per tutto il primo semestre 2022, secondo le attuali modalità e termini.

Esonero contributivo – rimborso o compensazione

Con il messaggio 23.12.2021 n. 4620, l’INPS ha chiarito che le richieste di compensazione e rimborso degli importi già versati relativi all’esonero dei lavoratori autonomi e professionisti, di cui all’art. 1 co. 20 - 22-bis della L. 178/2020 (attuato con il DM 17.5.2021), potranno essere presentate anche dopo il 31.12.2021.

Tali importi potranno essere compensati o rimborsati, ad opera delle Strutture territoriali competenti, successivamente al completamento delle verifiche di sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa. Le verifiche sono difatti ancora in corso e non c’è una data certa per il loro completamento.

Istruzioni per la compensazione e il rimborso

Il messaggio in commento detta le istruzioni per la richiesta di rimborso o compensazione.

Le istanze di rimborso devono essere presentate attraverso:

  • il “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”, utilizzando la funzionalità “Domande di rimborso” presente all’interno di “Domande telematizzate”, per quanto riguarda artigiani e commercianti;
  • il “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”, “Domande telematizzate”, “Rimborsi”, per i lavoratori agricoli autonomi.

Le istanze di compensazione devono invece essere presentate tramite:

  • le “Comunicazioni Bidirezionali”, per gli artigiani e commercianti (a tal fine è necessario inserire nell’oggetto “Esonero legge n. 178/2020 domanda di compensazione”);
  • la funzionalità “Domande telematizzate”, “Comp. Contributiva”, disponibile all’interno dell’apposito cassetto previdenziale, per i lavoratori agricoli autonomi.

Inoltre, per i soggetti non tenuti al pagamento della contribuzione sul minimale di reddito e per i liberi professionisti, le richieste di rimborso o compensazione potranno essere trasmesse soltanto dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno di competenza 2021.

Assegno unico e universale

L’art. 2 della L. 46/2021 istituisce dal 2022 l’assegno unico e universale per figli a carico, dettandone i principi generali e rinviando a DLgs. attuativi la definizione della relativa disciplina. Secondo il DLgs. attuativo 29.12.2021 n. 230, l’assegno:

  • potrà essere richiesto dall’1.1.2022, ma il pagamento avverrà a partire dall’1.3.2022;
  • spetterà su base mensile per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare in base all’indicatore ISEE.

La domanda dovrà essere presentata all’INPS, secondo modalità che saranno rese note dallo stesso Istituto di previdenza.

Nuclei familiari aventi diritto e requisiti del soggetto richiedente

L’accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività. Ai sensi dell’art. 2 co. 1 del DLgs. in esame, l’assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal 7° mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

 

Inoltre, occorre che il soggetto richiedente sia in possesso di determinati requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno.

Importo e maggiorazioni

L’importo mensile dell’assegno in esame viene definito con precisione dal DLgs. attuativo e nella relativa Tabella n. 1 allegata.

L’art. 4 co. 1 del DLgs. attuativo dispone il riconoscimento di un importo pari a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 allegata allo schema di DLgs. in esame, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

L’art. 4 co. 2 del DLgs. attuativo dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l’importo spettante sia pari a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella n. 1 al-legata al DLgs. attuativo, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’as¬segno resta costante.

L’art. 2 della L. 46/2021 e il DLgs. attuativo dispongono le seguenti ipotesi di maggiorazione:

  • in caso di figli successivi al secondo;
  • qualora l’assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni;
  • con un’aliquota non inferiore al 30% e non superiore al 50% per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità;
  • una maggiorazione pari a 30,00 euro mensili (riducibili in base all’ISEE, fino ad annullarsi) per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (art. 4 co. 8 e 10 del DLgs. attuativo);
  • una maggiorazione forfetaria, dall’anno 2022, per i nuclei familiari con 4 o più figli, pari a 100,00 euro per il nucleo;
  • una maggiorazione transitoria per le prime tre annualità per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro.

Misure soppresse

Dall’1.1.2022 vengono meno il premio alla nascita, il Fondo di sostegno alla natalità di cui all’art. 1 co. 353 e 348 - 349 della L. 232/2016 e l’assegno di natalità ex art. 1 co. 125 della L.190/2014.

Dall’1.3.2022 verranno meno invece:

  • l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L. 448/98);
  • le detrazioni fiscali previste dall’art. 12 co. 1 lett. c) e 1-bis) del TUIR;
  • l’assegno per il nucleo familiare (art. 2 del DL 69/88) e gli assegni familiari previsti dal DPR 797/55;
  • l’assegno “ponte” introdotto dal DL 79/2021, la cui scadenza inizialmente fissata al 31.12.2021 viene dunque prorogata al 28.2.2021.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.