Legge di bilancio 2022 – novità in tema lavoro

Con la legge di Bilancio del 2022 (L. 234/2021) e la disposizione sull’assegno unico e universale per figli a carico (d.lgs. 230/2021) sono state introdotte importanti novità sulle buste paga dei lavoratori dipendenti dall’anno 2022 e, naturalmente, per i datori di lavoro. Di seguito una sintesi delle principali novità.

Buste paga lavoratori

Novità operative dal 1° gennaio 2022.

Contribuzione a carico dei lavoratori – c. 121

È prevista, per la generalità dei dipendenti, una riduzione dell’aliquota contributiva I.V.S. (invalidità, vecchiaia e superstiti) che passa dall’attuale 9,19% alla nuova misura dell’8,39% a cui sarà aggiunta, sulla base del settore di competenza, l’aliquota CIGS (0,30%) ovvero dei fondi bilaterali, bilaterali alternativi o FIS per il finanziamento degli ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015.

La nuova aliquota IVS ridotta verrà operata esclusivamente per l’anno 2022 (retribuzioni da gennaio a dicembre) a condizione che la retribuzione mensile, riparametrata per 13 mensilità, non superi l’importo di € 2.692,00.

Irpef e detrazioni d’imposta – c. 2-4

Sono state modificate le aliquote IRPEF. Dalle attuali cinque per scaglioni di reddito, l’imposta sarà calcolata sulla base della sottostante tabella:

REDDITO DA € A € ALIQUOTA
0,00 15.000,00 23%
15.000,01 28.000,00 25%
28.000,01 50.000,00 35%
OLTRE 50.000,01 43%

Parimenti, le detrazioni personali hanno subito la sottostante variazione.

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 15.000 € 1.880 (non inferiore a € 690 o se a tempo determinato non inferiore a € 1.380)
Oltre € 15.000 fino a € 28.000 € 1.910 + € 1.190 x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000 - € 15.000)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 1.910 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

e per le detrazioni per i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente:

REDDITO DETRAZIONE
Fino a € 5.500 € 1.265
Oltre € 5.500 fino a € 28.000 € 500+(€ 1.265-€ 500) x (€ 28.000-reddito) / (€ 28.000-€ 5.500)
Oltre € 28.000 fino a € 50.000 € 500 x (€ 50.000-reddito) / (€ 50.000-€ 28.000)

Viene inoltre prevista una detrazione aggiuntiva allo scopo di garantire l'invarianza per i lavoratori, ma solo per coloro che rientrano in particolari fasce di reddito:

TIPOLOGIA DI REDDITO DETRAZIONE
Lavoro dipendente da 25.000 a 35.000 Incremento € 65
Pensionati da 25.000 a 29.000 Incremento € 50
Lavoro autonomo da 11.000 a 17.000 Incremento € 5
Trattamento integrativo, previsto dal DL 3/2020 conv. in L. 21/2020

è confermato nella misura fino ad oggi riconosciuta (€ 1.200 in ragione d'anno) ma solo a favore dei soggetti con redditi complessivamente fino a € 15.000 (non più € 28.000). Il trattamento integrativo in parola, fermo restando il limite di € 1.200, spetterà anche per i redditi ricompresi tra € 15.000 e € 28.000 a condizione che la somma delle seguenti detrazioni sia superiore all'imposta lorda:

  • detrazioni per i carichi di famiglia;
  • detrazioni per i redditi da lavoro;
  • detrazioni per gli interessi passivi sui mutui relativi a terreni e abitazione principale contratti entro il 31 dicembre 2021;
  • detrazioni per spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica sostenute fino al 31 dicembre 2021.

È abrogata l’ulteriore detrazione prevista dall’art. 2 DL 3/2020 che disciplinava l'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati nel caso di redditi da € 28.000 a € 40.000.

Novità buste paga dal 1° marzo 2022

Cesseranno di essere erogati sia le detrazioni d’imposta per i figli a carico fino all’età di 21 anni, sia gli ANF.

Dette misure, infatti, sono state sostituite dall’Assegno Unico e Universale con decorrenza dal 1° marzo 2022. L’importo dell’assegno unico, variabile in base all’ISEE del nucleo familiare, sarà erogato direttamente dall’INPS. Donde, si rende necessario comunicare ai lavoratori dipendenti che, ai fini del conseguimento della già menzionata prestazione (che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente), dovranno presentare domanda in modalità telematica direttamente all’Inps ovvero per il tramite di Istituti di patronato. La domanda può già essere presentata.

Il datore di lavoro, pertanto, non potrà procedere più, dal 1° marzo 2022, ad erogare gli ANF e le detrazioni per figli a carico fino al compimento del 21° anno di età.

segue novità per i lavoratori

Congedo padri lavoratori (comma 134)

Diventa strutturale il congedo obbligatorio a favore del padre lavoratore.

Per l’effetto, il padre lavoratore dipendente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio, ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni obbligatori oltre ad un ulteriore giorno facoltativo, in accordo con la madre e in sua sostituzione.

Naspi (c. 221)

con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022:

  • non viene più richiesto che i lavoratori possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
  • la NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione; tale riduzione decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione per i beneficiari della NASPI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Novità per i datori di lavoro

Agevolazioni per le assunzioni

Esonero contributivo aziende in crisi (c. 119)

I datori di lavoro in crisi (per i quali, cioè, è aperto un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui alla L. 296/2006 art. 1 c. 852) del settore privato, per le assunzioni effettuate nell’anno 2022 a tempo indeterminato, è possibile beneficiare dell’agevolazione di cui all’art. 1 comma 10 della L. 178/2020 (100% dei contributi aziendali Inps nel limite di € 6.000,00 annuali per 3 anni) a prescindere dall’età anagrafica (è confermato il requisito di non aver mai avuto un rapporto a tempo indeterminato precedentemente l’assunzione).

Decontribuzione per le lavoratrici madri (c. 137)

Sempre in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, è previsto un esonero contributivo nella misura del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato.

L'agevolazione spetta per la durata di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Assunzione di lavoratori in CIGS con contratto di apprendistato (c. 248)

Viene estesa dal 1° gennaio 2022, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato professionalizzante, e senza limiti di età, lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria aderenti ad un accordo di transizione occupazionale ex art. 22-ter del d.lgs. n. 148/2015 (si veda anche paragrafo della CIGS).

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (c. 253-254)

Alle società cooperative costituite a partire dal 1° gennaio 2022 viene riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua.

Apprendistato di 1° e 3° livello (esclusi i “professionalizzanti”) - c. 645

Per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. Il beneficio spetta per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, ferma restando l'aliquota al 10% per i periodi contributivi successivi al terzo.

Tutte le predette agevolazioni non sono al momento operative per mancanza di istruzioni e/o di autorizzazione dell’UE.

Tirocini formativi curriculari ed extracurriculari

(c. 720-726) In materia di tirocini si prevede invece una stretta allo scopo di contrastarne l'uso distorto, con sanzioni che vanno da un minimo di € 1.000 fino a € 6.000 in caso di mancato pagamento dell'indennità prevista a favore del tirocinante. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio il Governo e le regioni dovranno concludere, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari.

Ammortizzatori sociali

Numerose sono le novità in materia di ammortizzatori sociali di cui al d.lgs. 148/2015 con riferimento alle sole riduzioni/sospensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022 (non sono ricomprese le sospensioni/riduzioni iniziate nel 2021 ancorché proseguite nel corso del 2022).

In estrema sintesi:

Novità di carattere generale:

  • (c. 191-192) inclusione fra i percettori della CIGS anche dei lavoratori a domicilio e con contratto di apprendistato 1° e 3° livello (in aggiunta, al già previsto, apprendistato professionalizzante), a condizione che non sia pregiudicato il percorso formativo. Restano, pertanto, esclusi i soli dirigenti;
  • (c. 191) viene modificato il criterio dell’anzianità lavoro effettivo presso l’unità produttiva di riferimento: si passa dai 90 gg. ai 30 gg. di lavoro effettivo (ricomprendendo ferie, festività, infortuni ed astensione obbligatoria per maternità), fermo restando che la seniority non è richiesta per gli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo);
  • (c. 193) inclusione dei dirigenti, apprendisti e lavoratori a domicilio per la determinazione delle soglie dimensionali per il riconoscimento dei differenti trattamenti;
  • (c. 194) misura del trattamento: il massimale cassa integrazione guadagni non è più articolato in due fasce di retribuzione. Vi sarà, pertanto, un massimale unico (per l’anno 2021 pari a € 1.199,72 - quello dell’anno 2022 deve ancora essere determinato);
  • (c. 195) dal 1° gennaio 2025 vi sarà, solo per coloro che nei due anni precedenti non hanno usufruito di ammortizzatori sociali, una riduzione del contributo addizionale – fermo restando l’esclusione per le imprese assoggettate a procedure concorsuali e di amministrazione straordinaria;
  • (c. 196) in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, il termine per l’invio dei modelli SR41 (uniemens-cig) è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del secondo mese dall’inizio della sospensione/riduzione ovvero, se posteriore, entro 60 gg. dalla data dell’autorizzazione;
  • (c. 197) compatibilità con lo svolgimento dell’attività lavorativa: se il lavoratore, già beneficiario di un trattamento, inizia un lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi ovvero una qualsiasi attività di lavoro autonomo non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate; se il lavoratore svolge attività di lavoro subordinato a tempo determinato fino a 6 mesi il trattamento resta sospeso per la durata del rapporto.

Novità in materia di CIGS

  • (c. 198) la CIGS viene estesa a tutti i datori di lavoro (indipendentemente dal settore di appartenenza) che nel semestre precedente l’inizio della sospensione/riduzione abbiano occupato più di 15 dipendenti (nel computo si calcolano anche i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti a prescindere dalla tipologia);
  • (c. 199) nella causale di riorganizzazione viene introdotta anche l’ipotesi della transizione digitale, tecnologica, ecologica ed energetica;
  • (c. 199) contratti di solidarietà: sale la soglia di percentuale media della riduzione, passando dall’attuale 60 all’80% (per ciascun lavoratore dal 70% al 90%, ferma la percentuale media);
  • (c. 200) viene introdotta un’ulteriore ipotesi di CIGS denominata “di transizione occupazionale” (art. 22-ter del d.lgs. 148/2015) della durata di 12 mesi massimi da riconoscere alle imprese che all’esito di programmi di riorganizzazione o crisi aziendale debbano gestire lavoratori a rischio di esubero (c. 243-247). Per l’anno 2022 verrà riconosciuta esclusivamente per prorogare trattamenti di contratti di solidarietà;
  • (c. 202) per i lavoratori interessati sarà obbligatorio (pena la perdita del trattamento) la partecipazione a percorsi di qualificazione/riqualificazione professionale (GOL). Per i datori che assumeranno (a tempo indeterminato) tali lavoratori è istituito un incentivo economico pari al 50% della CIGS autorizzata e non goduta;
  • (c. 216) viene istituito un trattamento straordinario per un massimo di 52 settimane fruibili entro il 31.12.2023 per le imprese che, per fronteggiare processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica, abbiano esaurito i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

Fondi bilaterali, bilaterali alternativi e FIS (settori non coperti da CIGO/CIGS) – (c. 204-206; 208-213)

  • Gli statuti dei fondi dovranno adeguarsi, entro il 31.12.2022, di modo da garantire le prestazioni ai datori che occupino anche un solo dipendente. Diversamente, dal 01.01.2023, confluiranno nel FIS;
  • Parimenti, dovranno garantire una prestazione di assegno di integrazione salariale pari al nuovo massimale di cassa;
  • Dal 01.01.2022 sono soggetti alla disciplina del FIS tutti i datori di lavoro non compresi nella disciplina di quelli ordinari (CIGO/CIGS) e di quelli di cui ai fondi bilaterali ed alternativi, a condizione di avere almeno un dipendente.

Ai fini del rilascio del DURC assume rilievo la circostanza che il pagamento dei contributi ai fondi bilaterali e bilaterali alterativi sia regolarmente assolto (c. 214).

Proroga del contratto di espansione per gli anni 2022-2023 con riduzione a 50 dipendenti per l’accesso (c. 215).

Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale

(c. 224-238) I datori di lavoro che occupano almeno 250 dipendenti (nel novero si computano anche i dirigenti e gli apprendisti) che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, debbono effettuare una particolare procedura da attivare almeno 90 giorni prima dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Pensioni

Gli interventi sono finalizzati a ottenere maggiore flessibilità per l’uscita dal lavoro e una maggiore gradualità in vista di una riforma complessiva del sistema previdenziale.

Trattasi di:

Quota 102 (c. 87-88)

Per il solo 2022 viene prevista la possibilità di pensionamento anticipato per i soggetti che maturano in corso d’anno i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 38 anni.

Ape Sociale (c. 91-93)

Viene disposta la proroga al 2022 dell’Ape sociale, ampliando la categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della Naspi. Si prevede, ai fini dell'accesso all'Ape sociale, la riduzione del requisito di anzianità contributiva da 36 a 32 anni per i lavoratori appartenenti al settore edile e al settore della ceramica e terracotta.

Opzione donna (c. 94)

Viene prorogata per l’anno 2022, la possibilità di pensionamento anticipato per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, all’esito anche delle circolari applicative e dei provvedimenti legislativi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

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