Sconti INAIL OT23

Le imprese che eseguono interventi aggiuntivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rispetto a quelli già normalmente resi obbligatori dalla normativa in materia, possono richiedere uno sconto sul premio assicurativo. Si tratta di una misura agevolativa che l’Istituto ripropone annualmente e in misura differenziata a seconda dell’anzianità e della dimensione aziendale. Gli interventi migliorativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021.

La normativa vigente prevede una serie di opportunità di risparmio sul costo del lavoro per le aziende che effettuano, senza esservi obbligate, una serie di interventi aggiuntivi volti a migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti e a prevenire infortuni o malattie professionali.

Le opportunità di riduzione del premio INAIL si applicano ai datori di lavoro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • regolaritàin merito agli obblighiin materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • assenza di infortuninel biennio 2020-2021;
  • stipula dell’assicurazione da almeno due anni;
  • che intraprendono interventi migliorativiper la sicurezzae la salute dei lavoratori dipendenti rientranti nelle seguenti categorie:
    • prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • prevenzione del rischio stradale
    • prevenzione delle malattie professionali
    • formazione, addestramento, informazione
    • gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • gestione delle emergenze e DPI

Attenzione: per le aziende che sono nel primo biennio di attività è prevista la spettanza di una riduzione in misura fissa, previo rispetto della medesima procedura stabilita per la generalità dei datori di lavoro.

Per le aziende neocostituite, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Per tutte le altre aziende, dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%;
  • da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%;
  • da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%;
  • oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%.

Attenzione: La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo OT23 anno 2022 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso INAIL sugli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuare entro il 31 dicembre 2021.

Ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

Per avere diritto alla riduzione l’azienda deve:

  • accertarsi di essere in regola con tutti gli adempimenti obbligatoriprevisti dal D.Lgs. n. 81/2008- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
  • verificare che le azioni di miglioramento introdotte (o da attuare) entro il 2021 corrispondano ai requisiti previsti dall’INAILal fine della riduzione del premio assicurativo obbligatorio e raggiungano il punteggio minimo richiesto, corrispondente a 100 punti;
  • compilare ed inviare la domandadi riduzione del tasso medio di tariffa (OT23), per via telematicaattraverso il portale INAIL.

Attenzione: lo sconto si somma alla eventuale oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali. L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati.

Gli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

 

 

Bonus mobili

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l'arredamento sono i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, in particolare interventi di:

  • manutenzione ordinaria con riferimento a parti comuni. Attenzione: l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • sismabonus (vedasi interpello 558/2020) acquisto di un immobile antisismico (risposta Agenzia delle Entrate del 2021 n. 515)
  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • acquisto di immobili ristrutturati da imprese che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile (la Legge di Stabilità 2015 ha ampliato da 6 a 18 mesi il termine entro cui l'immobile dev'essere ceduto/assegnato dall'impresa di costruzione o cooperativa edilizia).

Non è possibile abbinare il bonus mobili a quegli interventi eseguiti nelle singole abitazioni che l'art. 16-bis del TUIR agevola con il 50% a prescindere dalla categoria edilizia in cui ricadono: ad esempio, opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, interventi di cablatura degli edifici, opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, quelle per prevenire infortuni domestici, acquisto box pertinenziale.

Non danno mai diritto al bonus mobili gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus.

L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

Limite al Bonus

E’ possibile acquistare mobili e/o grandi elettrodomestici solo entro l’anno successivo alla data di inizio lavori. Quindi per gli acquisti che si effettuano nel 2021 l'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia con data inizio lavori posteriore al 1° gennaio 2020. La data di inizio lavori deve risultare da apposite abilitazioni amministrative, dalla Cila o da una dichiarazione sostitutiva in tutti i casi dove non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Massimali

Nel 2021 il massimale per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici è stato aumentato ad euro 16.000,00.

In base alle ultime notizie relative alla bozza della Legge di Bilancio non ancora approvata, per il 2022 il massimale scenderà ad euro 5.000,00.

Per le spese relative al bonus mobili a cavallo d’anno non è ancora chiaro se si dovrà tener conto del nuovo massimale ridotto, di conseguenza, si consiglia di anticipare il più possibile le fatture ed i relativi pagamenti entro il 31.12.2021. Si ricorda che il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili (bonifico ordinario, carta di credito, bancomat)

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.

04/11/2021 – Obbligo di fattura elettronica per le operazioni con l’estero

Dal 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture elettroniche. La novità riguarda sia le vendite che gli acquisti:

  • Operazioni attive: trasmissione della fattura elettronica entro i termini di emissione delle fatture (12 giorni per le immediate, 15 del mese dopo per le differite). Il file xml della fattura elettronica non verrà recapitato al fornitore estero, al quale dovrà essere inviata la copia cartacea o pdf.
  • Operazioni passive: trasmissione di un file xml entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (per gli acquisti da fornitori UE) o di effettuazione dell’operazione (per gli acquisti da fornitori Extra-UE). Il file non verrà recapitato al fornitore estero e non gli dovrà essere recapitato nessun documento.

Al fine di poter comunicare gli acquisti meditante la trasmissione del file xml, sono stati istituiti i seguenti “Tipo Documento”:

  • TD17 nel caso di integrazioni/autofatture per l’acquisto di servizi UE ed Extra-UE
  • TD18 nel caso di integrazioni per l’acquisto di beni UE
  • TD19 nel caso di integrazioni/autofatture per l’acquisto di beni venduti in Italia da soggetti esteri (Art. 17 c. 2) DPR 633/72)

Per completezza, si segnala anche la possibilità (non l’obbligo) di effettuare l’invio dei file xml relativi alle fatture dei fornitori italiani emesse in reverse charge, in tal caso il tipo documento da utilizzare è il TD16.

Cessioni di beni Extra-UE

Per le cessioni di beni Extra-UE non è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, purché si disponga della documentazione comprovante la fuoriuscita della merce, necessaria anche per godere del regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) e b).

Si precisa che per le cessioni intracomunitarie permane l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Pertanto, dovranno essere esaminati i processi amministrativi per valutare se è più conveniente emettere la fattura elettronica a tutti i clienti, anche quelli stabiliti al di fuori dalla comunità europea.

Momento di effettuazione dell’operazione

Per determinare il giorno in cui scade l’invio del file xml è fondamentale saper identificare il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, si ritiene utile riassumere le regole che lo determinano.

Tipo operazione Nazionalità del Fornitore Momento di effettuazione Note
Acquisto di beni UE Primo giorno tra:

-   consegna o spedizione dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Se fattura non ricevuta, obbligo di emissione di autofattura entro il 15° giorno del terzo mese successivo alla consegna dei beni
Acquisto di servizi UE Primo giorno tra:

-   ultimazione della prestazione

-   pagamento del corrispettivo

Per le prestazioni periodiche vale data di maturazione del corrispettivo
Acquisto di beni provenienti dall’estero Extra-UE Primo giorno tra:

-   consegna dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Invio del file xml non necessario, gli obblighi sono assolti dalla dogana
Acquisto di beni già in Italia Extra-UE Primo giorno tra:

-   consegna dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Operazioni di cui all’art. 17 c. 2 DPR 633/72
Acquisto di servizi Extra-UE Primo giorno tra:

-   ultimazione della prestazione

-   pagamento del corrispettivo

Per le prestazioni periodiche vale la data di maturazione del corrispettivo

E’ utile ribadire che:

  • la data di emissione coincide con la data riportata nel campo data del file xml
  • la scadenza per l’emissione del file xml non corrisponde con la scadenza per l’invio dello stesso.

L’emissione del file deve avvenire:

  • per gli acquisti UE, il giorno di ricezione della fattura del fornitore comunitario
  • per gli acquisti Extra-UE, il giorno di effettuazione dell’operazione.

La trasmissione deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo all’emissione.

Contenuto del file xml

Nel file xml relativo agli acquisti da fornitori esteri devono essere riportati i seguenti dati.

Campo Indicazioni
Tipo documento TD17 servizi UE ed Extra-UE

TD18 beni UE

TD19 beni Extra-UE già in Italia

Cedente/Prestatore Fornitore estero
Cessionario/Committente Cliente italiano
Data UE: data ricezione fattura

Extra-UE: data effettuazione operazione

Numero Consigliabile numerazione ad hoc
Imponibile Imponibile indicato nella fattura estera eventualmente convertito in euro
Imposta/Natura IVA o codice natura se senza IVA
Descrizione Estremi della fattura estera
Invio UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura

Extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione

Esempi

Acquisto da fornitore UE

Se il 18 febbraio 2022 si riceve una fattura per l’acquisto di un bene da un fornitore comunitario, entro il 15 marzo 2022 dovrà essere spedito allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il file xml con Tipo Documento TD18.

Si ricorda che, nel caso non venga ricevuta la fattura del fornitore UE, è necessario provvedere ad emettere una autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.

Acquisto da fornitore Extra-UE

Se il 18 febbraio 2022 viene ultimato (oppure viene pagato) un servizio prestato da un fornitore non comunitario, entro il 15 marzo 2022 dovrà essere spedito allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il file xml con Tipo Documento TD17.

L’invio dovrà essere fatto anche se non è stata ancora ricevuta la fattura dal fornitore non comunitario.

Decorrenza

L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2022, tuttavia, è già possibile trasmettere fatture attive elettroniche intestate a clienti esteri piuttosto che trasmettere file xml contenenti i dati degli acquisti effettuati da fornitori esteri.

Pertanto, invitiamo i clienti che tengono autonomamente le scritture contabili, a prendere contatto sin d’ora con la propria casa di software, al fine di abilitare l’emissione dei documenti elettronici richiesti obbligatoriamente dal 1° gennaio 2022.

A coloro che hanno affidato allo Studio la tenuta delle scritture contabili, chiediamo di essere tempestivi nell’informare lo Studio in relazione agli acquisti effettuati da fornitori esteri.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

15/10/2021 – Nuove modalità di controllo automatizzato del green pass

Con un aggiornamento al DPCM del 17 giugno 2021, il Governo ha previsto alcune modifiche alle modalità di controllo del Green pass.

Queste le novità:

I soggetti preposti alla verifica del certificato verde Covid-19 potranno richiedere in anticipo, rispetto alla prestazione lavorativa, l’informativa sul possesso del Green pass a particolari categorie di lavoratori (es. lavoratori che svolgono la prestazione lavorativa in base a turnazioni o lavoratori connessi all’erogazione di servizi essenziali), ciò al fine di contemperare specifiche esigenze di natura organizzativa.

Il Ministero della salute renderà disponibili, ai datori di lavoro, specifiche funzionalitàche consentono una verifica quotidiana e automatizzatadel possesso delle certificazioni verdi in corso di validità del personale effettivamente in servizio, di cui sia previsto l’accesso ai luoghi di lavoro. Queste le funzionalità che saranno previste:

  • l’utilizzo di un pacchetto di sviluppo per applicazioni(Software Development Kit-SDK), con licenza open source, che consenta di integrare nei sistemi di controllo degli accessi, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, le funzionalità di verifica della Certificazione verde COVID-19, mediante la lettura del QR code;
  • per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, sarà possibile una interazione, in modalità asincrona, tra la Piattaforma NoiPA e la PN-DGC per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;
  • per i datori di lavoro pubblici e privati con più di 50 dipendenti, una interazione, in modalità asincrona, tra il Portale istituzionale INPS e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità;
  • per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni con almeno 1.000 dipendenti, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale delle amministrazioni pubbliche, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, e la PN-DGC, per la verifica del possesso delle Certificazioni verdi COVID-19 in corso di validità.

Nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid- 19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati potranno comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni per il rilascio del certificato verde Covid-19.

Nel caso in cui, all’esito delle verifiche effettuate con le nuove modalità di verifica descritte al punto b), l’interessato non risulti in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso di validità, lo stesso ha diritto di richiedere che la verifica della propria certificazione verde COVID-19 sia nuovamente effettuata al momento dell’accesso al luogo di lavoro mediante l’applicazione “VerificaC19”.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

 

29/09/2021 – Green pass nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (aggiungo: allo stato attuale, data coincidente con la fine dello stato di emergenza), per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi infra descritti.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, l’accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare l’avvenuta vaccinazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Allegati:

  1. Avviso per accesso ai luoghi di lavoro
  2. Lettera incarico per verifica possesso green pass
  3. Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass

17/09/2021 – Green pass per i lavoratori

La bozza di decreto, approvato dal Consiglio del 16 settembre 2021 prevede che dal 15 ottobre tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.

La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”.

Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

14/09/2021 – Contratto di rioccupazione

L’articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Tale tipologia contrattuale ha raggiunto la piena operatività in seguito al recente messaggio INPS con il quale sono state fornite le necessarie precisazioni sulle modalità operative.

Contratto di rioccupazione e sgravi contributivi

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

Domanda di fruizione dello sgravio

La domanda può essere presentata con il modulo di istanza on-line “RIOC” dal 15 settembre 2021

Istruttoria dell’INPS

L’Istituto, ricevuta la domanda, provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;
  • registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Revoca del beneficio

E’ prevista la revoca dell'esonero, con il conseguente recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

03/09/2021 – Bonus Enasarco

Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, Enasarco ha fatto sapere che, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è possibile presentare le richieste per il contributo asilo nido 2021 e per il bonus scolastico 2021. Si tratta di misure introdotte a sostegno di agenti e rappresentanti con figli a carico e in possesso dei requisiti di reddito e ISEE previsti dal regolamento dell’Ente.  È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata sul sito istituzionale dell’Enasarco, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus asilo nido

Il Bonus asilo nido spetta alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato, nel periodo 1° settembre 2020 – 31 luglio 2021, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • iscrizione in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  • ISEE (con attestazione di Inps valida) non superiore a 31.898,91 euro.

Il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascun nucleo familiare.

Bonus scolastico 2021

Si tratta di una prestazione che la Fondazione eroga per contribuire all’acquisto di testi scolastici e universitari, per l’anno di frequenza 2021/2022.

Il bonus spetta alle famiglie degli agenti con figli che frequentano scuole secondarie di primo, secondo grado e università, fiscalmente a carico degli iscritti.

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  • essere titolare di un reddito annuo lordo per il 2019 (rilevabile dal modello Unico PF2020) non superiore a 30.000 euro.

Il bonus è pari a 150 euro per ogni figlio, fino a un massimo di 300 euro per nucleo familiare.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

03/09/2021 – Le agevolazioni per l’azienda: formare per assumere in Lombardia

Le agevolazioni per l’azienda – formare per assumere in Lombardia

Con delibera n. 4922/2021, la Regione Lombardia ha approvato una nuova misura che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di reimpiego e di inserimento attraverso l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione, sulla base delle esigenze delle aziende.

Con decreto n. 9190/2021, la Regione Lombardia ha approvato il bando “Formare per Assumere”: dal 26 luglio 2021 possono presentare domanda di contributo sul sito https://www.bandi.regione.lombardia.it i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso.

Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di 5.000.000 di euro, incrementabile con successivi step di finanziamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link

oppure scrivere alla casella di posta dedicata formareperassumere@regione.lombardia.it.

Destinatari

L’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Beneficio

L’iniziativa finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e, ove richiesto, i costi di selezione del personale.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno.

La misura prevede infatti anche un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un voucher per i servizi di selezione del personale, il cui utilizzo è opzionale.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 euro, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da un’università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell’avviso.

Voucher selezione

L’azienda può accedere anche a un voucher fino a 500 euro per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Bonus occupazionale

L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;
  • lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;
  • lavoratori over 55: 6.000 euro;
  • lavoratrici over 55: 8.000 euro.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

Decorrenza

Ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 8 luglio 2021. Allo stesso modo, la formazione e l’eventuale servizio di ricerca e selezione devono essere stati erogati a partire da quella data.

Precisazioni per l’apprendistato

L’incentivo occupazionale è ammissibile per qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).

Quanto al voucher per la formazione, per l’apprendistato di I e II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

  • è facoltativa, in quanto si intende già assolta attraverso la componente di formazione esterna e interna prevista nel piano formativo finalizzato a costruire le competenze necessarie all’attività lavorativa;
  • qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all’allegato 1 A “Percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS” dell’avviso.

Per l’apprendistato di II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

  • è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell’impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali;
  • deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia (i corsi dovranno essere inseriti nell’offerta formativa ID 404 “Percorsi professionalizzanti”);
  • nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR 4676/2015 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all’interno dei cataloghi provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di programmazione provinciale.

Quanto al voucher per i servizi di ricerca e selezione, è ammissibile unicamente per l’apprendistato di II livello, mentre non è riconosciuto qualora l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.