14/09/2021 – Contratto di rioccupazione

L’articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Tale tipologia contrattuale ha raggiunto la piena operatività in seguito al recente messaggio INPS con il quale sono state fornite le necessarie precisazioni sulle modalità operative.

Contratto di rioccupazione e sgravi contributivi

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

Domanda di fruizione dello sgravio

La domanda può essere presentata con il modulo di istanza on-line “RIOC” dal 15 settembre 2021

Istruttoria dell’INPS

L’Istituto, ricevuta la domanda, provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;
  • registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Revoca del beneficio

E’ prevista la revoca dell'esonero, con il conseguente recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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