04/11/2021 – Obbligo di fattura elettronica per le operazioni con l’estero

Dal 1° gennaio 2022 l’esterometro sarà sostituito dall’invio delle fatture elettroniche. La novità riguarda sia le vendite che gli acquisti:

  • Operazioni attive: trasmissione della fattura elettronica entro i termini di emissione delle fatture (12 giorni per le immediate, 15 del mese dopo per le differite). Il file xml della fattura elettronica non verrà recapitato al fornitore estero, al quale dovrà essere inviata la copia cartacea o pdf.
  • Operazioni passive: trasmissione di un file xml entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura estera (per gli acquisti da fornitori UE) o di effettuazione dell’operazione (per gli acquisti da fornitori Extra-UE). Il file non verrà recapitato al fornitore estero e non gli dovrà essere recapitato nessun documento.

Al fine di poter comunicare gli acquisti meditante la trasmissione del file xml, sono stati istituiti i seguenti “Tipo Documento”:

  • TD17 nel caso di integrazioni/autofatture per l’acquisto di servizi UE ed Extra-UE
  • TD18 nel caso di integrazioni per l’acquisto di beni UE
  • TD19 nel caso di integrazioni/autofatture per l’acquisto di beni venduti in Italia da soggetti esteri (Art. 17 c. 2) DPR 633/72)

Per completezza, si segnala anche la possibilità (non l’obbligo) di effettuare l’invio dei file xml relativi alle fatture dei fornitori italiani emesse in reverse charge, in tal caso il tipo documento da utilizzare è il TD16.

Cessioni di beni Extra-UE

Per le cessioni di beni Extra-UE non è previsto l’obbligo di emissione della fattura elettronica, purché si disponga della documentazione comprovante la fuoriuscita della merce, necessaria anche per godere del regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett. a) e b).

Si precisa che per le cessioni intracomunitarie permane l’obbligo di emissione della fattura elettronica. Pertanto, dovranno essere esaminati i processi amministrativi per valutare se è più conveniente emettere la fattura elettronica a tutti i clienti, anche quelli stabiliti al di fuori dalla comunità europea.

Momento di effettuazione dell’operazione

Per determinare il giorno in cui scade l’invio del file xml è fondamentale saper identificare il momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, si ritiene utile riassumere le regole che lo determinano.

Tipo operazione Nazionalità del Fornitore Momento di effettuazione Note
Acquisto di beni UE Primo giorno tra:

-   consegna o spedizione dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Se fattura non ricevuta, obbligo di emissione di autofattura entro il 15° giorno del terzo mese successivo alla consegna dei beni
Acquisto di servizi UE Primo giorno tra:

-   ultimazione della prestazione

-   pagamento del corrispettivo

Per le prestazioni periodiche vale data di maturazione del corrispettivo
Acquisto di beni provenienti dall’estero Extra-UE Primo giorno tra:

-   consegna dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Invio del file xml non necessario, gli obblighi sono assolti dalla dogana
Acquisto di beni già in Italia Extra-UE Primo giorno tra:

-   consegna dei beni

-   pagamento del corrispettivo

Operazioni di cui all’art. 17 c. 2 DPR 633/72
Acquisto di servizi Extra-UE Primo giorno tra:

-   ultimazione della prestazione

-   pagamento del corrispettivo

Per le prestazioni periodiche vale la data di maturazione del corrispettivo

E’ utile ribadire che:

  • la data di emissione coincide con la data riportata nel campo data del file xml
  • la scadenza per l’emissione del file xml non corrisponde con la scadenza per l’invio dello stesso.

L’emissione del file deve avvenire:

  • per gli acquisti UE, il giorno di ricezione della fattura del fornitore comunitario
  • per gli acquisti Extra-UE, il giorno di effettuazione dell’operazione.

La trasmissione deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo all’emissione.

Contenuto del file xml

Nel file xml relativo agli acquisti da fornitori esteri devono essere riportati i seguenti dati.

Campo Indicazioni
Tipo documento TD17 servizi UE ed Extra-UE

TD18 beni UE

TD19 beni Extra-UE già in Italia

Cedente/Prestatore Fornitore estero
Cessionario/Committente Cliente italiano
Data UE: data ricezione fattura

Extra-UE: data effettuazione operazione

Numero Consigliabile numerazione ad hoc
Imponibile Imponibile indicato nella fattura estera eventualmente convertito in euro
Imposta/Natura IVA o codice natura se senza IVA
Descrizione Estremi della fattura estera
Invio UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura

Extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione

Esempi

Acquisto da fornitore UE

Se il 18 febbraio 2022 si riceve una fattura per l’acquisto di un bene da un fornitore comunitario, entro il 15 marzo 2022 dovrà essere spedito allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il file xml con Tipo Documento TD18.

Si ricorda che, nel caso non venga ricevuta la fattura del fornitore UE, è necessario provvedere ad emettere una autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione.

Acquisto da fornitore Extra-UE

Se il 18 febbraio 2022 viene ultimato (oppure viene pagato) un servizio prestato da un fornitore non comunitario, entro il 15 marzo 2022 dovrà essere spedito allo SDI dell’Agenzia delle Entrate il file xml con Tipo Documento TD17.

L’invio dovrà essere fatto anche se non è stata ancora ricevuta la fattura dal fornitore non comunitario.

Decorrenza

L’obbligo scatta dal 1° gennaio 2022, tuttavia, è già possibile trasmettere fatture attive elettroniche intestate a clienti esteri piuttosto che trasmettere file xml contenenti i dati degli acquisti effettuati da fornitori esteri.

Pertanto, invitiamo i clienti che tengono autonomamente le scritture contabili, a prendere contatto sin d’ora con la propria casa di software, al fine di abilitare l’emissione dei documenti elettronici richiesti obbligatoriamente dal 1° gennaio 2022.

A coloro che hanno affidato allo Studio la tenuta delle scritture contabili, chiediamo di essere tempestivi nell’informare lo Studio in relazione agli acquisti effettuati da fornitori esteri.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

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