Modello 730/2025 redditi 2024

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Si raccomanda la massima attenzione a non coprire parte delle fatture con gli scontrini del pos

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Evita di pinzare gli scontrini della farmacia, ci agevolerai la copia di modo che non si sbiadiscano nel tempo


Modello 730 singolo € 117,00

Modello 730 congiunto € 206,00

Gli importi sono da intendersi iva e cassa previdenza compresi e potrebbero subire variazioni in presenza di superbonus o di spese di ristrutturazione


Spese mediche
Si ricorda che è possibile accettare le spese mediche da precompilato, evitando la consegna di fatture mediche e scontrini, inviandoci copia del file delle spese mediche sostenute nel 2024, scaricato dal sito Sistema Tessera Sanitaria, accompagnato da apposita autocertificazione firmata.

Documentazione e schede

 

1 Principali Novità 730 2025 anno imposta 2024 Download
2 Scheda Documenti per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in caso di variazioni dei carichi familiari o dell’indirizzo di residenza o del sostituto di imposta Download
3 Scheda Informazioni preliminari per la compilazione del 730 da compilare e consegnare allo Studio in caso di variazioni rispetto all’anno precedente Download
4 Autocertificazione familiari a carico: da consegnare tassativamente allo studio Download
5 Autocertificazione spese sanitarie Sistema TS Download
6 Scheda relativa alla scelta dell’8, del 5 e del 2 per mille. Trattasi di documento obbligatorio da compilare e consegnare allo Studio (non usare la scheda allegata alla certificazione unica). Nel caso non si voglia effettuare alcuna scelta la scheda dovrà essere consegnata in bianco con una firma in fondo. Download
7 Informativa trattamento dati da riconsegnare allo Studio debitamente firmata. Download
8 Informativa trattamento dati per eredi o tutori. Download

 

Novita 2025: nuovi limiti di reddito per le detrazioni dal 1° gennaio 2025
Dal 1 gennaio 2025per le sole persone fisiche che hanno un reddito complessivo annuo 2025, al netto del reddito dell'unità adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, superiore a euro 75.000 viene stabilito un limite massimo di spese detraibili omnicomprensivo, con alcune eccezioni.
Sono inclusi gli oneri di cui all'art.15 del Tuir ovvero tutte le spese soggette a detrazione 19% e tutte le spese relative ai bonus edilizi (ristrutturazioni, sismabonus, ecobonus, bonus mobili, bonus barriere architettoniche 75%, ecc.), le spese detraibili relative ai canoni di locazione e per l'affitto ai giovani agricoltori, tutte le erogazioni liberali, le spese per asili nido, per l'iscrizione alle scuole di musica, le spese scolastiche, le spese veterinarie e gli interessi passivi mutuo contratti dal 1.1.25 ecc.

 

Rimangono escluse:

  • le spese sanitarie detraibili (art.15 c.1 lett.c) del Tuir)
  • le somme investite in start-up innovative
  • le somme investite per le piccole e medie imprese innovative
  • gli interessi passivi sui mutui contratti fino al 31.12.2024
  • le spese sostenute fino al 31.12.2024 che si protraggono per più anni relative ai bonus edilizi
  • le assicurazioni sulla vita, per non autosufficienza e per interventi calamitosi

 

Pertanto, a partire dal 1.1.2025, escludendo le spese sopra citate, i soggetti che percepiscono un reddito superiore a euro 75.000 potranno usufruire di un nuovo limite massimo di spese detraibili che è determinato moltiplicando l'importo base di spesa detraibili per un coefficiente stabilito in relazione al numero dei figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare.

 

L'importo base è pari a

  • euro 14.000 per un reddito da 75.001 a 100.000 euro
  • euro 8.000, per un reddito superiore a 100.000 euro

 

A tale limite si applica poi un coefficiente pari a:

  • 0,50 se nel nucleo non ci sono figli fiscalmente a carico
  • 0,70 se nel nucleo vi è un figlio fiscalmente a carico
  • 0,85 se nel nucleo vi sono due figli fiscalmente a carico
  • 1 se nel nucleo vi sono più di due figli a carico o almeno un figlio disabile, in base all'art.3 della Legge 104/92

SUPER DEDUZIONE_PER NUOVE ASSUNZIONI_PROROGA_E_CHIARIMENTI_UFFICIALI

1 PREMESSA

L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di de­ter­­minate condizioni.

Legge delega per la riforma fiscale

L’agevolazione:

  • dà attuazione all’art. 6 co. 1 lett. b) della L. 9.8.2023 n. 111 (legge delega per la riforma fiscale);
  • è prevista in attesa della completa attuazione della c.d. “mini IRES” e della revisione delle age­volazioni a favore degli operatori economici.

Disposizioni attuative

Con il DM 25.6.2024 sono state stabilite le relative disposizioni attuative.

Proroga per il 2025, 2026 e 2027 - Novità della legge di bilancio 2025

L’art. 1 co. 399 - 400 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha prorogato l’agevolazione per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 e per i due successivi (periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, per i soggetti “solari”).

Le disposizioni dell’art. 4 del DLgs. 216/2023 si applicano, nei limiti e alle condizioni ivi previste, anche agli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta rispetto al periodo d’imposta precedente.

L’agevolazione deve essere calcolata su base “mobile”, consentendo di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente.

Tale adeguamento temporale deve essere effettuato anche con riferimento alla sussistenza degli altri requisiti richiesti dalla normativa (ad esempio, ai fini della verifica dell’“anzianità” dell’attività aziendale o professionale).

Chiarimenti ufficiali

Con la circ. 20.1.2025 n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi all’agevolazione.

2 soggetti beneficiari

Possono beneficiare della “super deduzione”:

  • i titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’art. 73 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 del TUIR);
  • gli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR, anche in forma associata.

Esercizio dell’attività per 365 giorni

Per fruire dell’agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni (o 366 giorni antecedenti se il periodo d’imposta “non solare” include il 29.2.2024).

In altri termini, i soggetti “solari” devono aver effettivamente esercitato l’attività nei 365 giorni antece­denti l’1.1.2024; sono quindi escluse le imprese costituite dal 2.1.2023.

Nella sostanza, deve sussistere un periodo minimo in cui l’attività d’impresa o professionale sia stata effettivamente esercitata prima del periodo agevolato (anche con riferimento ai periodi oggetto di proroga).

A tal fine rileva, in linea generale, la data di inizio attività indicata nel modello AA7/10 o AA9/12 (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024 e circ. Agenzia delle Entrate 1/2025).

Enti non commerciali

Per gli enti non commerciali di cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR, l’agevolazione opera esclusivamente per le nuove assunzioni di lavoratori impiegati nell’esercizio dell’attività commerciale, a condizione che risultino da separata evidenza contabile.

In caso di personale impiegato sia nell’attività istituzionale che in quella commerciale, la maggiorazione spetta in proporzione al rapporto tra l’ammontare di ricavi e proventi derivante dall’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all’incentivo fiscale:

  • gli imprenditori agricoli che determinano il reddito ai sensi dell’art. 32 del TUIR, non essendo titolari di reddito d’impresa;
  • le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa;
  • i soggetti in regime forfetario.

3 determinazione dell’agevolazione

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo rife­ribile all’incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.

Rilevanza della forma contrattuale

In merito all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato rilevanti, occorre fare riferimento alla forma contrattuale di cui all’art. 1 del DLgs. 81/2015 (quindi anche il contratto di apprendistato).

3.1 condizioni

Per accedere all’agevolazione, è richiesto che:

  • il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo di riferimento agevolato (es. 2024) sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo precedente (es. 2023), al netto delle diminuzioni oc­cupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
  • il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) alla fine del periodo di riferimento agevolato (es. 2024) sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo precedente (es. 2023), senza considerare i decrementi infragruppo.

A tal fine, il DM 25.6.2024 ha disposto che:

  • rileva la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel periodo di riferimento agevolato;
  • i lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale;
  • rilevano per l’impresa utilizzatrice i dipendenti con contratto di somministrazione, in proporzione alla durata del rapporto di lavoro;
  • i soci lavoratori di cooperative sono considerati assimilati ai lavoratori dipendenti;
  • non rilevano i dipendenti assunti precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest’ultima sia interrotto a decorrere dal 30.12.2023;
  • non rileva il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all’estero di un soggetto residente.

Calcolo della media occupazionale

In relazione al calcolo della media occupazionale, occorre considerare la somma dei rapporti tra il numero dei giorni di lavoro previsti contrattualmente in relazione a ciascun lavoratore dipendente e 365 giorni.

La circ. Agenzia delle Entrate 1/2025 (§ 2) ha fornito alcune esemplificazioni in merito al calcolo della media occupazionale.

Considerando un’impresa con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che nel corso del 2023 ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, di cui uno impiegato per 365 giorni e l’altro per soli 180 giorni, causa dimissioni, ai fini della determinazione della media occupazionale occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 = 1,49.

Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale, tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del 2024. Nell’ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano stati assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento (31.12.2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49.

Una volta verificato l’incremento occupazionale, occorre stabilire se vi sia anche l’incremento occupazionale complessivo.

Supponendo che la stessa impresa del precedente esempio nel corso del 2023, oltre ai due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo 180 giorni), abbia in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo determinato per soli 90 giorni (a decorrere dall’1.6.2023), ai fini della determinazione della media occupazionale occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74.

Ai fini della verifica dell’incremento occupazionale complessivo, tale valore (1,74) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato al 31.12.2024. Nell’ipotesi sopra indicata, in cui nel periodo agevolato siano stati assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell’anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d’imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in organico è pari a 3, maggiore di 1,74.

Operazioni straordinarie

Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro ai sensi dell’art. 1406 c.c., sempre che il contratto sia in essere al termine del periodo di riferimento agevolato.

In tali casi, quindi, i dipendenti non rilevano né per il dante causa (per il periodo d’imposta agevolato e per quello precedente) né per l’avente causa (cfr. relazione illustrativa al DM 25.6.2024).

Tale sterilizzazione viene meno per l’avente causa qualora il contratto di lavoro non sia in essere al termine del periodo agevolato.

Viene altresì disposto che, nei suddetti casi, i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo agevolato rileva­no sia per il dante causa che per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di la­voro.

3.2 costo rilevante

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

  • l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9 del Conto economico, come definito dall’OIC 12);
  • l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), del periodo di riferimento agevolato rispetto a quello relativo al precedente.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl abbia assunto nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della “super deduzione” è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

Rilevanza della voce B.9 di Conto economico

L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 1/2025 (§ 3), ha chiarito che a tal fine occorre considerare, nello specifico, le seguenti voci di bilancio:

  • 9 a) salari e stipendi;
  • 9 b) oneri sociali;
  • 9 c) trattamento di fine rapporto;
  • 9 d) trattamento di quiescenza e simili;
  • 9 e) altri costi.

Sono invece esclusi, secondo quanto precisato dall’Agenzia, gli oneri rilevati in altre voci del Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l’aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.

Modalità di imputazione dei costi

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

3.3 misura della “super deduzione”

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%.

Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Lavoratori meritevoli di maggior tutela

Nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023.

Si tratta, ad esempio, di:

  • lavoratori molto svantaggiati;
  • persone con disabilità;
  • donne con almeno due figli minori;
  • giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
  • soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, secondo quanto previsto dal DM 25.6.2024, il costo del personale, come sopra determinato, è maggiorato di un ulteriore 10%; in tal caso, la maggiorazione sarà quindi pari al 30% (cfr. relazione illustrativa al DM).

Nel caso in cui l’incremento del costo complessivo del personale dipendente sia inferiore al costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti, in presenza di entrambe le categorie di lavoratori (con maggiorazione quindi del 20% e del 30%) il costo da assumere ai fini della maggiorazione va ripartito tra le due categorie proporzionalmente al costo del personale di nuova assunzione a tempo indeter­minato di ciascuna di esse.

4 utilizzo dell’agevolazione

L’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da apportare in sede di determina­zione del reddito d’impresa (non anche ai fini IRAP).

Pertanto, occorre operare una variazione in diminuzione nel modello REDDITI.

Con riferimento al periodo d’imposta 2024 (soggetti “solari”), la variazione dovrà quindi essere effettuata nel modello REDDITI 2025.

5 acconti

Per espressa previsione normativa, nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il 2025, 2026 e 2027 non si tiene conto delle disposizioni in esame (metodo previsionale).

Inoltre, nella determinazione dell’acconto per il 2025 (art. 4 co. 7 del DLgs. 216/2023) e per il 2026, 2027 e 2028 (art. 1 co. 400 della L. 207/2024) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando tali disposizioni (metodo storico).

 

I rimborsi spese dei professionisti non fanno più reddito

Novità Fiscali 2025 per Professionisti: Riaddebito Spese al Cliente con Vantaggi

A partire dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta, addebitate in modo analitico al cliente, non saranno più considerate parte del reddito imponibile.

Questa modifica, introdotta con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, rappresenta un'opportunità di semplificazione e chiarezza per i professionisti.

Cosa cambia concretamente?

Il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non sarà più qualificato come compenso. Ciò significa che tali somme non concorreranno alla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, non saranno soggette a tassazione.

Allo stesso modo tali spese non saranno deducibili dal reddito.

Quali spese sono coinvolte?

La nuova normativa riguarda diverse tipologie di spese, principalmente si tratta dei rimborsi delle spese analitiche di trasferta sostenute per un incarico (es. vitto, alloggio, trasporto).

Esempi pratici per comprendere i vantaggi

Professionista in regime forfettario:

  • Fino al 2024: il riaddebito delle spese di trasferta (1.000 €) veniva considerato compenso imponibile, concorrendo al raggiungimento della soglia degli 85.000 €.
  • Dal 2025: il riaddebito delle stesse spese (1.000 €) non sarà più considerato compenso imponibile, non concorrendo al raggiungimento della soglia degli 85.000 €.

Professionista in regime semplificato/ordinario:

  • Fino al 2024: il riaddebito delle spese di trasferta (1.000 € + IVA) veniva considerato compenso imponibile, con conseguente applicazione di ritenuta d'acconto.
  • Dal 2025: il riaddebito delle stesse spese (1.000 € + IVA) non sarà più considerato compenso imponibile, con eliminazione della ritenuta d'acconto.

Come funziona il riaddebito analitico?

Il riaddebito è definito analitico quando:

  1. Il documento di spesa è intestato al professionista.
  2. Ogni spesa viene riaddebitata in modo dettagliato in parcella, corrispondendo ai documenti giustificativi.

Rimborso spese forfetario: un'alternativa

Resta ferma la possibilità di optare per un rimborso spese "forfetario", ovvero l'addebito di una somma non necessariamente corrispondente a quella sostenuta. In tal caso, il rimborso sarà considerato onorario imponibile e concorrerà alla formazione del reddito.

Trattamento IVA

Nulla cambia in tema di iva:

Se l'anticipazione è effettuata in nome e per conto del cliente, la somma dovuta a titolo di rimborso dal cliente al mandatario è esclusa dalla base imponibile IVA a norma dell'art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, purché regolarmente documentata.

In assenza della spendita del nome del mandante (quindi se la fattura non è intstata al cliente), invece, le spese sostenute e riaddebitate sono incluse nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del DPR 633/72.

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Novità in materia di IRPEF e IRES

Il testo fornisce un'analisi dettagliata delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 13.12.2024 n. 192, che riforma il regime fiscale per l'IRPEF e l'IRES, in vigore dal 31.12.2024. Le principali modifiche riguardano:

1. Redditi dei Terreni: Viene ampliato il concetto di reddito agrario, includendo attività agricole senza collegamento diretto al terreno e colture "fuori suolo". Si introducono regole specifiche per la tassazione di redditi derivanti dalla cessione di crediti di carbonio.

2. Redditi di Lavoro Dipendente: Cambiano le modalità di deducibilità dei contributi ai Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale e si estendono le esenzioni per i contributi per non autosufficienza ai familiari a carico. Vengono aggiornati i limiti per i fringe benefit e le indennità di trasferta.

3. Redditi di Lavoro Autonomo: Si definisce una nuova nozione di reddito autonomo e si stabiliscono regole per la deducibilità delle spese, inclusi i rimborsi spese e le spese di manutenzione. Viene confermato il principio di cassa per l'imputazione temporale dei proventi.

4. Redditi d'Impresa: Si introducono nuovi coefficienti per le società non operative e si offre la possibilità di affrancare le riserve in sospensione d'imposta. Viene ridotto il divario tra valori contabili e fiscali e si stabiliscono nuove regole per il riporto delle perdite.

5. Redditi Diversi: Si modifica il regime fiscale delle plusvalenze per i terreni edificabili ricevuti in donazione, stabilendo che il prezzo di acquisto si basa sul costo sostenuto dal donante.

In sintesi, il decreto introduce significative modifiche fiscali che mirano a semplificare e aggiornare il sistema impositivo, con particolare attenzione alle nuove forme di reddito e alle esigenze delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Clicca qui sotto per leggere il testo completo della circolare.

 

Lavoro di Somministrazione

Si ricorda ai Signori clienti che le aziende che abbiano  concluso, nel corso dell’anno 2024, contratti con le agenzie  di somministrazione sono  tenute, entro  il 31 gennaio  2025,  a comunicare  alla Rsu o alle rappresentanze aziendali  o, in mancanza,  alle associazioni  territoriali  di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori  comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,  il numero  e i motivi dei contratti di somministrazione conclusi nel periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente.

Si fornisce a questo link una bozza di comunicazione.

 

Spese di trasferta 2025

Dal 1° gennaio 2025 il datore di lavoro può rimborsare eventuali spese sostenute dal Lavoratore durante la trasferta solo se le stesse sono state pagate con strumenti tracciabili.

 

Come noto, la normativa vigente prevede che NON sono soggetti a contributi INPS, premi INAIL e ritenute IRPEF i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore, INVIATO IN TRASFERTA, AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE SEDE ABITUALE DI LAVORO, che siano state effettuate per pagare pranzi, cena, alloggio e per finalità similari (trattasi del così detto “rimborso a piè di lista”).

 

In base alla nuova disciplina, il rimborso potrà avvenire, in modalità ESENTE da contributi, premi e ritenute, solo ed esclusivamente se le spese sono state effettuate con strumento tracciabile. Pertanto, non sarà più sufficiente il “semplice” scontrino fiscale ma sarà necessario avere anche la tracciabilità del flusso finanziario.

 

ATTENZIONE: la modifica riguarda i rimborsi a piè di lista (cioè quelli fatti in modo analitico dietro presentazione dei giustificativi di spesa). La modifica non riguarda l’indennità forfettaria di trasferta esente fino a 46,48 euro al giorno che per sua natura, essendo forfettaria, non necessita di giustificativi di spesa.

DL Milleproroghe

1 Premessa

Con il DL 27.12.2024 n. 202, pubblicato sulla G.U. 27.12.2024 n. 302, sono state previste numerose proroghe e differimenti di termini (c.d. decreto “Milleproroghe”).

Il DL 202/2024 è entrato in vigore il 28.12.2024, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 202/2024.

Il DL 202/2024 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 proroga dell’esclusione iva per gli enti associativi

L’art. 3 co. 10 del DL 202/2024 rinvia all’1.1.2026 l’applicazione delle novità IVA previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 21.10.2021 n. 146 per gli enti associativi.

Viene modificato, a tal fine, l’art. 1 co. 683 della L. 30.12.2021 n. 234, che fissava la decorrenza delle citate disposizioni all’1.1.2025.

In sostanza, viene prorogato per un altro anno il regime di “decommercializzazione” IVA dei corrispettivi specifici ricevuti dagli enti associativi per talune operazioni effettuate verso soci e tesserati in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72). Ne consegue che soltanto a partire dall’1.1.2026 tali operazioni saranno attratte nel campo di applicazione dell’imposta e assoggettate, nella maggior parte dei casi, al regime di esenzione.

Si ricorda che le modifiche previste dall’art. 5 co. 15-quater del DL 146/2021 sono finalizzate a uniformare la disciplina nazionale a quella unionale, anche allo scopo di definire la procedura di infrazione avviata a tale riguardo verso l’Italia.

Secondo quanto espressamente indicato dal DL 202/2024, l’ulteriore rinvio al 2026 è disposto “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore” prevista in attuazione della legge delega di riforma fiscale (art. 7 della L. 9.8.2023 n. 111).

2.1 operazioni escluse da IVA fino al 31.12.2025

Per effetto della proroga disposta dall’art. 3 co. 10 del DL 202/2024, continuano a essere escluse da IVA fino al 31.12.2025 le seguenti operazioni previste dall’art. 4 co. 4, 5 e 6 del DPR 633/72:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, da parte di associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nei confronti di soci, associati o partecipanti, ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti dei rispettivi associati e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali (art. 4 co. 4 del DPR 633/72);
  • cessioni di pubblicazioni, da parte delle citate associazioni, effettuate prevalentemente verso i propri associati (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali e regionali (art. 4 co. 5 del DPR 633/72);
  • somministrazioni di alimenti e bevande da parte di associazioni di promozione sociale, rese a favore di soci, associati o partecipanti, rese dietro pagamento di corrispettivi specifici presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, sempreché l’attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali (art. 4 co. 6 del DPR 633/72).

L’esclusione da imposta resta subordinata al rispetto dei requisiti statutari previsti dall’art. 4 co. 7 del DPR 633/72.

Si ricorda che, in base all’art. 3 del DL 113/2024, il regime di esclusione IVA di cui all’art. 4 co. 4 del DPR 633/72 si applica anche alle società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in società di capitali senza fine di lucro. Ciò in virtù di quanto previsto dall’art. 90 co. 1 della L. 289/2002, il quale stabilisce che le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle suddette SSD.

2.2 esenzioni valide dal 2026

Dall’1.1.2026, le richiamate previsioni di esclusione da IVA verranno abrogate e le operazioni in parola diverranno rilevanti ai fini dell’imposta. Contestualmente, verranno introdotte nuove ipotesi di esenzione nell’art. 10 del DPR 633/72. Nello specifico, saranno esentate le seguenti operazioni:

1)  prestazioni di servizi, e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in con­formità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2)  prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3)  cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni pro­pa­gan­distiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1), organizzate a loro esclusivo profitto;

4)  somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale, sempreché l’attività di sommini­stra­zione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.

L’applicazione di tali esenzioni è subordinata alla condizione che esse non provochino distorsioni della concorrenza e che siano rispettati alcuni requisiti statutari da parte dell’ente.

Il passaggio dal regime di esclusione a quello di esenzione imporrà agli enti, in linea generale, di assolvere gli obblighi di cui al Titolo II del DPR 633/72 (fatturazione, dichiarazione, ecc.). Le operazioni esenti, inoltre, concorreranno alla formazione del volume d’affari (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 25.2.2022 n. 5).

3 PRESTAZIONI SANITARIE - DIVIETO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA IN AMBITO B2C - ESTENSIONE AL PRIMO TRIMESTRE 2025

L’art. 3 co. 6 del DL 202/2024 ha disposto la proroga al 31.3.2025 del divieto di fatturazione elettronica previsto dall’art. 10-bis del DL 119/2018.

Pertanto, ancora per il primo trimestre del 2025 permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI), in capo:

  • ai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
  • ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (l’art. 9-bis 2 del DL 135/2018 fa riferimento alle disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018, che sono state direttamente oggetto di proroga).

Il divieto opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni B2C e non nei rapporti B2B. Tuttavia, anche in questo caso, qualora le prestazioni sanitarie siano rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti in fattura (risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2019 n. 307 e FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 73).

4 Credito d’imposta per la ristrutturazione delle imprese turistico/alberghiere - Proroga per l’effettuazione degli interventi al 31.10.2025

L’art. 14 co. 1 del DL 202/2024 prevede la proroga dal 31.12.2024 al 31.10.2025 del termine ultimo per effettuare gli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico/alberghiere, disciplinato dall’art. 1 del DL 6.11.2021
n. 152.

5 accesso AL 5 PER MILLE dell’irpef - proroga del regime transitorio per le onlus

L’art. 12 del DL 202/2024, modificando ulteriormente l’art. 9 co. 6 del DL 228/2021, estende al 2025 la disciplina transitoria in materia di 5 per mille dell’IRPEF applicabile alle ONLUS.

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del DPCM 23.7.2020, a decorrere dal 2022 il 5 per mille può essere destinato, tra l’altro, al sostegno degli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS; tuttavia, in via transitoria, per le ONLUS iscritte al 22.11.2021 alla relativa Anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate, la disposizione che riconosce quali beneficiari del 5 per mille gli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS ha effetto a decorrere dal quinto anno successivo a quello di operatività del RUNTS (avvenuta il 23.11.2021), quindi dal 2026.

Fino al 31.12.2025, le suddette ONLUS continuano di conseguenza ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità stabilite dal DPCM 23.7.2020 per gli enti del volontariato.

6 Differimento del termine per adempiere all’obbligo di assi-curazione per rischi catastrofali

L’art. 13 del DL 202/2024 proroga dal 31.12.2024 al 31.3.2025 il termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte delle imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.

6.1 Obbligo di stipula di polizze catastrofali

La proroga interviene sull’art. 1 co. 101 - 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), che ha introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione da parte delle imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, a copertura dei danni:

  • relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
  • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).

6.2 Sanzioni

La stipula dell’assicurazione è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

6.3 Decreto attuativo

La proroga è dovuta alla mancata emanazione del decreto attuativo, che definirà le modalità di:

  • individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo;
  • determinazione e adeguamento periodico dei premi, tenuto conto anche del principio di mutualità;
  • coordinamento rispetto ai vigenti atti di regolazione e vigilanza prudenziale in materia assicurativa, anche con riferimento ai limiti della capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese;
  • aggiornamento dei valori di scoperto o franchigia.

7 Lavoro dipendente a termine - Individuazione delle causali in assenza di previsioni della contrattazione collettiva - Proroga

L’art. 14 co. 3 del DL 202/2024 interviene in materia di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, modificando ulteriormente l’art. 19 co. 1 lett. b) del DLgs. 15.6.2015 n. 81, prorogando dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il regime transitorio introdotto dall’art. 24 del DL 48/2023.

Fino al 31.12.2025, pertanto, in assenza di previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda che regolino le causali per l’apposizione del termine, le parti del singolo contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono autonomamente individuare le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva dirette a giustificare l’apposizione di un termine superiore ai 12 mesi e fino a 24 mesi.

8 Proroga dei permessi di costruire e di altri atti in materia edilizia

L’art. 7 co. 2 del DL 202/2024 modifica l’art. 10-septies co. 1 del DL 21/2022, il quale, nell’ambito delle “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, detta disposizioni a sostegno dell’edilizia privata, in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.

Nello specifico, la norma in esame dispone che sono prorogati di 36 mesi (in sostituzione dei precedenti 30 mesi e, quindi, con un differimento di ulteriori 6 mesi dell’originaria proroga):

  • i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. a) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024). La proroga si applica anche ai termini relativi alle SCIA, delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate, nonché ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga;
  • i termini di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della L. 1150/42, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31.12.2024 (e non più, come disposto in precedenza dalla lett. b) del co. 1 dell’art. 10-septies del DL 21/2022, fino al 30.6.2024), purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del DLgs. 42/2004 (c.d. Codice dei beni culturali). La proroga può essere concessa anche per i diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30 co. 3-bis del DL 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 co. 4-bis del DL 76/2020.

9 Proroghe in materia di locazioni di immobili in regime di edilizia agevolata

L’art. 7 co. 1 del DL 202/2024 interviene sull’art. 1-bis del DL 132/2023, disponendo la proroga per un ulteriore anno, ossia fino al 31.12.2025:

  • dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento, ancora in corso e in scadenza entro il 31.12.2025, aventi ad oggetto unità immobiliari ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di edilizia residenziale, di cui all’art. 18 del DL 152/91, per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
  • del termine entro il quale il proprietario che intenda alienare a titolo oneroso i suddetti immobili deve notificare la proposta di alienazione all’assegnatario, titolare del diritto di prelazione;
  • del termine sino al quale i contratti di locazione o di assegnazione in godimento di immobili ad uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all’art. 18 del DL 152/91, già scaduti, si intendono rinnovati al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione, salvo che sia intervenuto un provvedimento di rilascio dell’immobile passato in giudicato.

10 aiuti di stato in materia di IMU - proroga del termine di registrazione

L’art. 3 co. 1 del DL 202/2024 proroga al 30.11.2025 il termine entro cui i Comuni devono adempiere agli obblighi di indicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), in relazione alle misure straordinarie, in materia di IMU, adottate per il contrasto alla pandemia di COVID-19.

Sospensione della responsabilità patrimoniale

In conseguenza della proroga sopra illustrata, l’art. 3 co. 2 del DL 202/2024 stabilisce che, con esclusivo riferimento alle predette misure straordinarie relative all’IMU, è differita al 30.11.2025 anche la sospensione della responsabilità patrimoniale prevista per l’inadempimento degli obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 31-octies co. 1 del DL 137/2020.

11 Proroga del termine per la costituzione dell’organo a tutela dei tifosi

L’art. 15 del DL 202/2024 differisce dal 31.12.2024 al 31.12.2025 il termine per la costituzione dell’organo consultivo a tutela dei tifosi da parte delle società sportive professionistiche, previsto dall’art. 51 del DLgs. 36/2021.

 

Legge di bilancio 2025

Legge di bilancio 2025

La Legge di bilancio 2025 introduce diverse novità significative per cittadini e imprese italiane:

IRPEF e Detrazioni

  • IRPEF a tre aliquote: Viene confermata la semplificazione dell'IRPEF con tre scaglioni, favorendo i redditi più bassi.
  • Limite alle detrazioni: Per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, viene introdotto un tetto massimo alle detrazioni fiscali, con alcune eccezioni per famiglie numerose, disabili e investimenti in start-up.
  • Bonus edilizi: Il bonus ristrutturazioni al 50% viene prorogato nel 2025, ma con limitazioni per le seconde case e un tetto di spesa.

Misure per le Imprese

  • Riduzione IRES: Le imprese che investono e assumono possono beneficiare di una riduzione dell'aliquota IRES.
  • Incentivi agli investimenti: Vengono stanziati fondi per incentivare gli investimenti privati, soprattutto al Sud, e per il settore turistico.
  • Credito d'imposta: Viene prorogato il credito d'imposta per le spese di consulenza legate alla quotazione in borsa delle PMI.
  • Investimenti pubblici: Si prevede un potenziamento degli investimenti pubblici in diversi settori, come difesa, infrastrutture e sanità.
  • Controlli sui fondi pubblici: Vengono rafforzati i controlli sull'utilizzo dei fondi pubblici da parte delle aziende e degli enti.

Altre Novità

  • Caldaie a gas: Viene eliminato definitivamente l'incentivo fiscale per l'acquisto e l'installazione delle caldaie a gas.
  • Mance: Aumenta la soglia di reddito per la detassazione delle mance per il personale di bar e ristoranti.
  • Regime forfettario: Viene innalzata la soglia di reddito per accedere al regime forfettario.

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