I rimborsi spese dei professionisti non fanno più reddito

Novità Fiscali 2025 per Professionisti: Riaddebito Spese al Cliente con Vantaggi

A partire dal 1° gennaio 2025, le spese di trasferta, addebitate in modo analitico al cliente, non saranno più considerate parte del reddito imponibile.

Questa modifica, introdotta con il D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, rappresenta un'opportunità di semplificazione e chiarezza per i professionisti.

Cosa cambia concretamente?

Il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non sarà più qualificato come compenso. Ciò significa che tali somme non concorreranno alla formazione del reddito imponibile e, di conseguenza, non saranno soggette a tassazione.

Allo stesso modo tali spese non saranno deducibili dal reddito.

Quali spese sono coinvolte?

La nuova normativa riguarda diverse tipologie di spese, principalmente si tratta dei rimborsi delle spese analitiche di trasferta sostenute per un incarico (es. vitto, alloggio, trasporto).

Esempi pratici per comprendere i vantaggi

Professionista in regime forfettario:

  • Fino al 2024: il riaddebito delle spese di trasferta (1.000 €) veniva considerato compenso imponibile, concorrendo al raggiungimento della soglia degli 85.000 €.
  • Dal 2025: il riaddebito delle stesse spese (1.000 €) non sarà più considerato compenso imponibile, non concorrendo al raggiungimento della soglia degli 85.000 €.

Professionista in regime semplificato/ordinario:

  • Fino al 2024: il riaddebito delle spese di trasferta (1.000 € + IVA) veniva considerato compenso imponibile, con conseguente applicazione di ritenuta d'acconto.
  • Dal 2025: il riaddebito delle stesse spese (1.000 € + IVA) non sarà più considerato compenso imponibile, con eliminazione della ritenuta d'acconto.

Come funziona il riaddebito analitico?

Il riaddebito è definito analitico quando:

  1. Il documento di spesa è intestato al professionista.
  2. Ogni spesa viene riaddebitata in modo dettagliato in parcella, corrispondendo ai documenti giustificativi.

Rimborso spese forfetario: un'alternativa

Resta ferma la possibilità di optare per un rimborso spese "forfetario", ovvero l'addebito di una somma non necessariamente corrispondente a quella sostenuta. In tal caso, il rimborso sarà considerato onorario imponibile e concorrerà alla formazione del reddito.

Trattamento IVA

Nulla cambia in tema di iva:

Se l'anticipazione è effettuata in nome e per conto del cliente, la somma dovuta a titolo di rimborso dal cliente al mandatario è esclusa dalla base imponibile IVA a norma dell'art. 15 co. 1 n. 3 del DPR 633/72, purché regolarmente documentata.

In assenza della spendita del nome del mandante (quindi se la fattura non è intstata al cliente), invece, le spese sostenute e riaddebitate sono incluse nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del DPR 633/72.

Richiedi maggiori informazioni

Hai dubbi o necessiti di chiarimenti? Contatta lo Studio per una consulenza personalizzata.

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

14 + diciassette =