Spese di trasferta 2025

Dal 1° gennaio 2025 il datore di lavoro può rimborsare eventuali spese sostenute dal Lavoratore durante la trasferta solo se le stesse sono state pagate con strumenti tracciabili.

 

Come noto, la normativa vigente prevede che NON sono soggetti a contributi INPS, premi INAIL e ritenute IRPEF i rimborsi delle spese sostenute dal lavoratore, INVIATO IN TRASFERTA, AL DI FUORI DEL TERRITORIO COMUNALE SEDE ABITUALE DI LAVORO, che siano state effettuate per pagare pranzi, cena, alloggio e per finalità similari (trattasi del così detto “rimborso a piè di lista”).

 

In base alla nuova disciplina, il rimborso potrà avvenire, in modalità ESENTE da contributi, premi e ritenute, solo ed esclusivamente se le spese sono state effettuate con strumento tracciabile. Pertanto, non sarà più sufficiente il “semplice” scontrino fiscale ma sarà necessario avere anche la tracciabilità del flusso finanziario.

 

ATTENZIONE: la modifica riguarda i rimborsi a piè di lista (cioè quelli fatti in modo analitico dietro presentazione dei giustificativi di spesa). La modifica non riguarda l’indennità forfettaria di trasferta esente fino a 46,48 euro al giorno che per sua natura, essendo forfettaria, non necessita di giustificativi di spesa.

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