29/09/2021 – Green pass nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione nell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.

In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (aggiungo: allo stato attuale, data coincidente con la fine dello stato di emergenza), per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi infra descritti.

È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.

Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.

In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto l’estensione dell’obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, l’accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare l’avvenuta vaccinazione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Allegati:

  1. Avviso per accesso ai luoghi di lavoro
  2. Lettera incarico per verifica possesso green pass
  3. Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass

17/09/2021 – Green pass per i lavoratori

La bozza di decreto, approvato dal Consiglio del 16 settembre 2021 prevede che dal 15 ottobre tutti i lavoratori appartenenti al comparto pubblico e privato, inclusi i liberi professionisti e i collaboratori familiari, dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro.

Chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato.

La bozza di decreto, in relazione ai controlli, specifica che “i datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni”. All’ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali proprio come avviene negli Istituti scolastici e nelle università ove già vige l’obbligo del dirigente di accertare che docenti e dipendenti siano “in possesso della certificazione”.

Al momento della verifica chi non avrà il green pass non potrà accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verrà considerato assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, nell’ambito del comparto pubblico, e solo un giorno nel privato, “il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti retribuzione e altri compensi o emolumenti”. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida certificazione verde. La sospensione del rapporto di lavoro non è qualificabile come sanzione disciplinare.

La violazione dell’obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

14/09/2021 – Contratto di rioccupazione

L’articolo 41, D.L. 73/2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis), convertito ad opera della L. 106/2021, ha introdotto una nuova tipologia contrattuale di natura subordinata a tempo indeterminato che non ha una natura strutturale (essendo stipulabile dal 1° luglio al 31 ottobre 2021), finalizzata a incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei disoccupati che hanno offerto la propria disponibilità a essere inseriti nel mondo del lavoro nella fase successiva al superamento della pandemia.

Tale tipologia contrattuale ha raggiunto la piena operatività in seguito al recente messaggio INPS con il quale sono state fornite le necessarie precisazioni sulle modalità operative.

Contratto di rioccupazione e sgravi contributivi

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato la cui stipula attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico.

L’assunzione con il contratto di rioccupazione, che deve avvenire tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di 6 mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Pertanto, è onere delle parti procedere alla definizione del suddetto progetto e rispettare gli obblighi in esso previsti.

Possono fruire dell’incentivo contributivo i datori di lavoro privati, con esclusione delle pubbliche amministrazioni, delle aziende che operano nel settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e delle imprese del settore finanziario.

Domanda di fruizione dello sgravio

La domanda può essere presentata con il modulo di istanza on-line “RIOC” dal 15 settembre 2021

Istruttoria dell’INPS

L’Istituto, ricevuta la domanda, provvede a:

  • verificare l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
  • calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
  • verificherà la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
  • in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informare, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è stato autorizzato a fruire dell’esonero e individuare l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione;
  • registrare la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Revoca del beneficio

E’ prevista la revoca dell'esonero, con il conseguente recupero del beneficio già fruito, in caso di licenziamento del lavoratore assunto con contratto di ricollocazione, durante o al termine del semestre di inserimento, ovvero nel caso in cui il datore di lavoro proceda con un licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore “ricollocato”, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

03/09/2021 – Bonus Enasarco

Con un avviso pubblicato sul proprio portale istituzionale, Enasarco ha fatto sapere che, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 è possibile presentare le richieste per il contributo asilo nido 2021 e per il bonus scolastico 2021. Si tratta di misure introdotte a sostegno di agenti e rappresentanti con figli a carico e in possesso dei requisiti di reddito e ISEE previsti dal regolamento dell’Ente.  È possibile inviare la richiesta esclusivamente online, attraverso l’area riservata sul sito istituzionale dell’Enasarco, entro il 31 dicembre 2021.

Bonus asilo nido

Il Bonus asilo nido spetta alle famiglie di agenti con figli in età da 0 a 3 anni che abbiano frequentato, nel periodo 1° settembre 2020 – 31 luglio 2021, le scuole dell’infanzia pubbliche o private (parificate o legalmente riconosciute).

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • iscrizione in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  • ISEE (con attestazione di Inps valida) non superiore a 31.898,91 euro.

Il bonus è pari al 30% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.500 euro per ciascun nucleo familiare.

Bonus scolastico 2021

Si tratta di una prestazione che la Fondazione eroga per contribuire all’acquisto di testi scolastici e universitari, per l’anno di frequenza 2021/2022.

Il bonus spetta alle famiglie degli agenti con figli che frequentano scuole secondarie di primo, secondo grado e università, fiscalmente a carico degli iscritti.

Alla data della presentazione della domanda, è necessario avere i seguenti requisiti:

  • essere un iscritto in attività, con almeno un rapporto di agenzia attivo;
  • avere un’anzianità contributiva di almeno 4 trimestri (coperti esclusivamente da contributi obbligatori e non inferiori al minimale) anche non consecutivi negli ultimi due anni;
  • essere titolare di un reddito annuo lordo per il 2019 (rilevabile dal modello Unico PF2020) non superiore a 30.000 euro.

Il bonus è pari a 150 euro per ogni figlio, fino a un massimo di 300 euro per nucleo familiare.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

03/09/2021 – Le agevolazioni per l’azienda: formare per assumere in Lombardia

Le agevolazioni per l’azienda – formare per assumere in Lombardia

Con delibera n. 4922/2021, la Regione Lombardia ha approvato una nuova misura che ha l’obiettivo di ridurre i tempi di reimpiego e di inserimento attraverso l’adeguamento delle competenze dei lavoratori in fase di assunzione, sulla base delle esigenze delle aziende.

Con decreto n. 9190/2021, la Regione Lombardia ha approvato il bando “Formare per Assumere”: dal 26 luglio 2021 possono presentare domanda di contributo sul sito https://www.bandi.regione.lombardia.it i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego da almeno 30 giorni e contestualmente attuano, prima o dopo l’assunzione, un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso.

Il bando è a sportello e prevede un primo stanziamento di 5.000.000 di euro, incrementabile con successivi step di finanziamento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il link

oppure scrivere alla casella di posta dedicata formareperassumere@regione.lombardia.it.

Destinatari

L’iniziativa denominata “Formare per assumere” è destinata alle imprese con unità produttiva/sede operativa in Regione Lombardia.

Soggetti beneficiari

Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono persone prive di impiego subordinato o parasubordinato da almeno 30 giorni.

Beneficio

L’iniziativa finanzia incentivi occupazionali abbinati ai costi della formazione sostenuti dal datore di lavoro e, ove richiesto, i costi di selezione del personale.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni previste a livello nazionale per alcune categorie di lavoratori.

Per poter accedere al contributo, l’azienda deve avere già assunto il destinatario e provvedere alla sua formazione, prima o dopo l’assunzione, avvalendosi di un operatore esterno.

La misura prevede infatti anche un voucher per la formazione, che costituisce parte integrante del contributo, oltre a un voucher per i servizi di selezione del personale, il cui utilizzo è opzionale.

Voucher per la formazione

Il voucher per la formazione è riconosciuto fino al valore massimo di 3.000 euro, a fronte del servizio fruito, da avviarsi a partire dalla pubblicazione del bando attuativo.

Ai fini della riconoscibilità del contributo, la formazione deve essere erogata da un operatore appartenente all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi alla formazione, da un’università con sede in Lombardia o da una Fondazione ITS con sede in Lombardia.

È possibile l’ammissione al finanziamento di servizi formativi erogati da enti diversi esclusivamente se finalizzati all’acquisizione di patentini o certificazioni di competenze che verranno declinati nell’avviso.

Voucher selezione

L’azienda può accedere anche a un voucher fino a 500 euro per servizi esterni di ricerca e selezione del personale erogati da soggetti appartenenti all’elenco regionale degli operatori accreditati per i servizi al lavoro.

Bonus occupazionale

L’incentivo è condizionato alla realizzazione di un percorso formativo ed è differenziato in base alla difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;
  • lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;
  • lavoratori over 55: 6.000 euro;
  • lavoratrici over 55: 8.000 euro.

A tali importi si aggiunge un ulteriore valore di 1.000 euro se l’assunzione viene effettuata da un datore di lavoro con meno di 50 dipendenti.

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi dal contributo i contratti di lavoro subordinato di tipo domestico, di somministrazione o di lavoro intermittente.

Non sono finanziabili richieste di contributo per assunzioni di lavoratori che siano già fruitori, nei sei mesi precedenti, di misure regionali di politica attiva (Dote Unica lavoro, Azioni di rete e Garanzia Giovani). Per tali misure, infatti sono già previste analoghe agevolazioni e tipologie di servizi, attraverso altre misure sia regionali che nazionali.

Decorrenza

Ai fini del riconoscimento del contributo, sono considerati validi i contratti di lavoro avviati a partire dal giorno 8 luglio 2021. Allo stesso modo, la formazione e l’eventuale servizio di ricerca e selezione devono essere stati erogati a partire da quella data.

Precisazioni per l’apprendistato

L’incentivo occupazionale è ammissibile per qualsiasi tipologia di apprendistato (I, II e III livello).

Quanto al voucher per la formazione, per l’apprendistato di I e II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

  • è facoltativa, in quanto si intende già assolta attraverso la componente di formazione esterna e interna prevista nel piano formativo finalizzato a costruire le competenze necessarie all’attività lavorativa;
  • qualora necessaria, può essere riconosciuta esclusivamente se riferita all'acquisizione di un patentino o specifica certificazione di cui all’allegato 1 A “Percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di particolari certificazioni o patentini erogabili da Enti, accreditati e non accreditati, incluse Università lombarde e Fondazioni ITS” dell’avviso.

Per l’apprendistato di II livello la formazione nell’ambito dell’avviso:

  • è obbligatoria, in quanto costituisce una componente essenziale dell’impegno formativo previsto dalla norma, che oggi risulta solo in parte garantita dal finanziamento pubblico dei bandi provinciali;
  • deve essere esterna ed erogata da enti accreditati per i servizi alla formazione di Regione Lombardia (i corsi dovranno essere inseriti nell’offerta formativa ID 404 “Percorsi professionalizzanti”);
  • nel piano formativo deve essere riferita esclusivamente al secondo modulo di formazione obbligatoria per il recupero delle competenze di base e trasversali della durata di 40 ore previsto dalla DGR 4676/2015 e riguardare obiettivi formativi individuati dal datore di lavoro. Il primo modulo e il terzo modulo formativo potranno essere prenotati all’interno dei cataloghi provinciali, nei limiti delle risorse disponibili e dei requisiti indicati negli atti di programmazione provinciale.

Quanto al voucher per i servizi di ricerca e selezione, è ammissibile unicamente per l’apprendistato di II livello, mentre non è riconosciuto qualora l’assunzione del lavoratore avvenga con contratto di apprendistato di I o III livello.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.