Bonus Carburante imponibile contributivo

Il buono carburante fino a 200 euro è esente ai fini fiscali ma non contributivi.

Si rammenta che, salvo successivi interventi volti a modificare il limite di esenzione dei fringe benefit (come accaduto nel 2022, anno in cui questo limite è stato incrementato, dapprima, a euro 600 dal Decreto Aiuti bis e, successivamente, a euro 3.000 dal Decreto Aiuti quater), i dipendenti potranno godere, nel 2023, di beni e servizi esenti, dal punto di vista fiscale, fino al valore di 458,23 euro annui, di cui euro 200 per bonus carburante ed euro 258,23 per l’insieme di altri fringe benefit. il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale di 258,23 euro, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit, come già previsto per la precedente versione del benefit.

Diverso, invece, il regime previdenziale cui il Decreto carburanti ha sottoposto il bonus carburante erogabile nel 2023. In sede di conversione, il D.L. n. 5/2023 ha disposto che il bonus carburante assegnato nel 2023 concorre alla formazione della base imponibile previdenziale del beneficiario ed è interamente assoggettato a contribuzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Smart Working – Novità per fragili e genitori under 14

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 la L. 14/2023, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe. In materia di smart working, in sede di conversione in legge sono stati prorogati i regimi speciali per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid.

Smart working per soggetti fragili

È stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Proroga smart working genitori under 14

È stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tale diritto, inoltre, spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Quota Pensione 103

Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103. Tale modalità di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:

  • requisito anagrafico di 62 anni;
  • requisito contributivo di 41 anni.

Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrà andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.

Con tale modalità di accesso pensionistico è introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita. Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.