Acconto imposta sostitutiva rivalutazione TFR

I sostituti d'imposta applicano l'imposta sulle rivalutazioni del fondo Tfr maturate in ciascun anno, da versare entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed entro il 16 del mese di dicembre dell'anno d'imposta in corso, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva commisurato al 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, oppure in alternativa l’acconto può essere commisurato al 90% delle rivalutazioni che maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto. L'articolo 11, D.lgs. 47/2000 consente di scegliere, in ciascun anno, tra le 2 predette modalità di calcolo dell’acconto quella più conveniente. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr.

Con la circolare n. 50/E/2002, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

  • l'imponibile da utilizzare per calcolare l’acconto è il Tfr maturato al 31 dicembre dell’anno precedente e relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell’anno in corso;
  • per determinare la percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l’incremento Istat dei prezzi al consumo rilevato nel mese di dicembre dell’anno precedente;
  • per i dipendenti cessati in corso d’anno l’acconto è dovuto nella misura del 90% dell’imposta sulle rivalutazioni trattenuta alla cessazione del rapporto di lavoro.

La variazione dell'indice Istat nel 2022 ha avuto un impatto rilevante dato che il coefficiente di rivalutazione è stato del 9,974576, mentre nel 2023 il coefficiente sarà ben inferiore (l’ultimo rilevato è dell’1,822970) e ciò porta con sé la conseguenza che, se si calcolasse e versasse l’acconto secondo le istruzioni sopra illustrate, in sede di saldo si potrebbe determinare un credito importante da recuperare, nonché la necessità di chiedere l’apposizione del viso di conformità se l’importo del credito fosse superiore a 5000 euro.

Con la risoluzione n. 68/E/2023, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, con riferimento all’anno in corso, il sostituto d’imposta può determinare l’acconto sulla base del calcolo della rivalutazione che presumibilmente sarà accantonata nel 2023 (ipotizzando perciò l’incremento Istat dei prezzi al consumo) così da determinare un valore di acconto in linea con il valore definitivo del saldo, ricordando tuttavia che qualora il versamento dell’acconto risultasse poi insufficiente rispetto all’imposta dovuta, l’insufficiente versamento sarà sanzionabile, ferma restando la possibilità di regolarizzare spontaneamente la violazione con ravvedimento operoso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Assicurazione INAIL nel lavoro sportivo

Con la circolare 46 del 27 ottobre, l’Inail detta le regole per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori sportivi, come da disposizioni contenute del Dlgs 36/2021, a seguito delle recenti modifiche ad opera del Dlgs 120/2023.

In particolare, viene ribadito che sono tutelati ai fini Inail:

  • i lavoratori subordinati sportivi (articolo 34, comma 1, Dlgs 36/2021), sia in campo dilettantistico che professionistico;
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 30, comma 5, (nonché tutti gli apprendisti di cui all’articolo 42, comma 6, lettera a, del Dlgs 81/2015);
  • i collaboratori amministrativo-gestionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Coni o dal Cip (articolo 37, comma 2);
  • i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e «secondo la normativa vigente», i soggetti di cui al punto precedente oltre alle associazioni benemerite e la società Sport e salute Spa (articolo 25, comma 3-bis) «se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; in tale fattispecie la quota di competenza dell’Inail è compresa nell’importo totale versato dal committente per l’acquisto dei “Presto”.

Non sono invece tutelati dall’Inail:

  • i collaboratori sportivi ex articolo 409, comma 1, numero 3, del Codice di procedura civile e ex articolo 2, comma 2, lettera d, del Dlgs 81/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 legge 2895/2002 e relativi provvedimenti attuativi (polizze assicurative come disposto dall’articolo 34, comma 3 del Dlgs 36/2021);
  • gli sportivi dilettanti, articolo 51 legge 289/2002, che svolgono attività sportiva come volontari di cui all’articolo 9 del Dlgs 36/2021, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private (articolo 34, comma 4);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia nel caso che svolgano l’attività sportiva come volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza (articolo 25, comma 6, 1° e 2° periodo, Dlgs 36/2021), sia dietro corresponsione di compenso, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza o decorso il termine del silenzio-assenso pari a 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione (articolo 25, comma 6, terzo periodo)
  • il personale dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, eccetera, (sportivo o meno), cui si applica la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
  • i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile;
  • i lavoratori che svolgono attività sportiva nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Gli adempimenti per committenti e datori di lavoro sportivo

I committenti e i datori di lavoro non titolari di codice ditta Inail e posizioni assicurative territoriali attive devono presentare la denuncia di iscrizione, che eccezionalmente sarà considerata trasmessa nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023 (anziché entro il giorno di inizio dell’attività lavorativa del lavoratore subordinato o del collaboratore).

Coloro che sono già titolari di codice ditta e Pat Inail, ma che hanno necessità di apportare alle stesse variazioni relative ai lavoratori sportivi da assicurare, potranno farlo senza l’applicazione di alcuna sanzione, sempre entro il 30 novembre 2023 (il termine normalmente è fissato in 30 giorni dalla decorrenza della variazione).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Riforma dello Sport

ULTERIORE CORRETTIVO PER LA RIFORMA DELLO SPORT

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 409/2023) il Decreto correttivo n. 120/2023, che introduce importanti modifiche ai Decreti attuativi della Riforma dello sport (L. 86/2019). In particolare, il Decreto interviene sul lavoro sportivo correggendo, semplificando e integrando le previsioni del D.lgs. 36/2021.

Lavoratori sportivi

Più nello specifico, il correttivo interviene sull’articolo 25 del citato Decreto nel quale viene definito il lavoratore sportivo.

Potrà essere considerato lavoratore sportivo:

  • l'atleta;
  • l'allenatore;
  • l'istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Potrà poi rientrare nella definizione di lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva secondo i regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Oltre a chi svolge mansioni di carattere amministrativo-gestionale, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Si ricorda che, nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici.

L’instaurazione di tali rapporti sportivi deve essere comunicata al registro delle attività sportive dilettantistiche entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, tale comunicazione equivale alla medesima effettuata al centro per l’impiego.

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal decreto:

 

  • l’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno dell’apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche;
  • nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del prospetto paga.

Il Decreto correttivo ha altresì disposto che l'iscrizione del Libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di rapporti di lavoro sportivo dilettantistici, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Assicurazione contro gli infortuni

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all’obbligo assicurativo Inail, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51, L. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi (sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva; l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nell’articolo 51, L. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre all’obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattamento pensionistico

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi presso l’Inps, cui sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nei settori professionistici.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti 20 e 22 del D.M. Lavoro 15 marzo 2005, se già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e a tal fine sono iscritti alla Gestione separata Inps, come i lavoratori che svolgono prestazioni autonome.

In tema poi di contribuzione previdenziale giova ricordare che le suddette collaborazioni debbono versare la quota contributiva alla gestione separata Inps per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a un massimale, nel 2023, pari a 113.520 euro.

L'aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita come segue:

  • per i lavoratori sportivi già assicurati presso altre forme obbligatorie l’aliquota è pari al 24%, senza aliquota aggiuntiva c.d. assistenziale;
  • per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie o che svolgono prestazioni autonome, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive c.d. assistenziali previste per gli iscritti alla gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Si precisa che, sino al 31 dicembre 2027, la base imponibile previdenziale pensionistica è ridotta del 50%. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata Inps, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

Sostegno alle piccole Asd/Ssd

Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Prestazioni sportive dei volontari

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Per le loro prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza purché:

  • siano documentate (non sono quindi previsti rimborsi a forfait) o,
  • purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000.

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

Rapporti di carattere amministrativo-gestionale

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative, fatto salvo per i soggetti che la forniscono nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo Inail e i collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata Inps. L'attività è regolata:

  • ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2 (diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale), 6 (aliquota pensionistica pari al 24%), 7 (aliquota pensionistica pari al 25%), 8-bis (l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui) e 8-ter (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo);
  • ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000; tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap).

I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai committenti o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Whistleblowing – Tutela dei lavoratori

Whistleblowing: tutti gli adempimenti da effettuare entro il 17 dicembre

Le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, devono conformarsi, entro il 17 dicembre, agli obblighi in materia di whistleblowing, il sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori, previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, occorre attivare canali di segnalazione gestiti da personale dedicato e appositamente formato, eventualmente anche a soggetto esterno autonomo.

Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR.

Cos’è il whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano, ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie), illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza.

Il D.lgs. n. 24/2023, superando la precedente stratificazione normativa, interviene sull’intera disciplina dei canali di segnalazione e intensifica le tutele riconosciute ai segnalanti; amplia la platea dei destinatari degli obblighi, declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione e delinea i profili sanzionatori delle violazioni e dei comportamenti, anche ritorsivi. I canali che il datore di lavoro o ente è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Ambito soggettivo

In modo innovativo rispetto al passato, tra i soggetti privati, il decreto in argomento individua i destinatari sulla base di diversi criteri relativi alla forza aziendale, allo svolgimento di attività in settori disciplinati dal diritto europeo ovvero in base all’adozione o meno dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 (protocolli che regolano la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi allo scopo di ridurre il rischio di commissione di illeciti penali, consentendo alle imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionabili, tra cui anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Più precisamente, sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici organismi di diritto pubblico, etc.).

La platea delle persone legittimate alla segnalazione, comprende:

  • i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.

Tra i whistleblowers si possono annoverare anche i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.

Contenuto delle segnalazioni

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, tra cui:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

Occorre precisare che le informazioni sulle segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b); al contrario, esse non devono essere riconducibili a rimostranze personali o richieste di interventi in merito ai rapporti che intercorrono con colleghi e superiori (screzi, lamentele, etc.). Sono infatti esclusi dall’applicazione della normativa in esame, i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza con il proprio rapporto di lavoro.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

(D.Lgs. n. 24/2023, art. 1, comma 2)

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione può essere inviata con diverse modalità, e può dar luogo a indagini, all’accertamento e al perseguimento delle violazioni.

Tipologie di segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni, predisposti dai soggetti pubblici o privati, o esterni all’organizzazione.

Le segnalazioni interne sono effettuate per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

Il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni deve:

  • rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  • intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

Al whistleblower devono essere fornite informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, anche attraverso la creazione di una sezione

dedicata sul proprio sito.

La gestione dei canali esterni di segnalazione è di competenza ANAC, a cui ci si può rivolgere quando:

  • nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna o questo non è attivo o, se attivo, non è conforme alle prescrizioni dettate al riguardo;
  • è stata presentata una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • vi è giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il canale interno non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione oppure la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

In via residuale, il whistleblower può effettuare divulgazioni di pubblico dominio tramite stampa o altri mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. Ovviamente il whistleblower dovrà preoccuparsi di avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rispettino le condizioni previste (art. 16, comma 1).

L’ANAC equipara le segnalazioni anonime a segnalazioni ordinarie, se circostanziate; il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che comunica ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela appositamente prevista dal decreto (art. 16, comma 4).

Prossima chiamata il 17 dicembre

Dal 15 luglio 2023 Dal 17 dicembre 2023
Tutte le aziende del settore privato con più di 250  dipendenti a prescindere dall’adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001. Tutte le aziende del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001.
Tutti i soggetti del settore pubblico (PA), compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti.

L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR.

Si sottolinea che il legislatore incoraggia l’adozione di canali interni, ritenuti più prossimi ai fatti oggetto di segnalazione.

Canali di segnalazione
Canali interni (soggetti pubblici e privati)
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all’Autorità giudiziaria

Ciononostante, gli obblighi non si limitano all’adozione di un canale interno; l’azienda deve infatti garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione. Come previsto espressamente dall’art. 17, comma 2 del decreto in esame, nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni ritenuti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Si tratta, quindi, di una presunzione legale relativa che impone al datore di lavoro ovvero all’ente, di provare che tali condotte siano estranee alla segnalazione. Il comma 4 del medesimo articolo declina un elenco di condotte ritenute presumibilmente ritorsive, tra cui, ad esempio, il licenziamento, la variazione del luogo di lavoro, il mancato rinnovo di un contratto a termine ovvero il mutamento di mansioni.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, nel settore pubblico e nel settore privato, compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sanzioni

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • mancata istituzione dei canali di segnalazione;
  • mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;
  • mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • comportamenti ritorsivi;
  • ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

È prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Benefit esenti fino a 3.000 euro per i lavoratori con figli a carico

L'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni operative per la corretta applicazione dell'esenzione fino a 3.000 euro dei benefit ordinariamente imponibili e dei rimborsi delle utenze telefoniche per i percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato con figli a carico.

L’articolo 40 del D.L. 48/2023 (L. 85/2023) stabilisce, limitatamente al periodo d’imposta 2023 e a determinate condizioni, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile, in deroga all’art. 51, c. 3, del TUIR, fino a € 3.000 del valore dei beni ceduti, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento (seguendo, parzialmente, la logica dello scorso anno) delle utenze domestiche (servizio idrico, energia elettrica e gas) ai lavoratori dipendenti con figli (compresi i nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, adottivi e affidati) aventi reddito, nel periodo d’imposta 2023, non superiore ai valori individuati dall’art. 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico.( i figli devono possedere redditi, nel 2023, non superiori a 2.840.51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni).

Le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 23, del 1° agosto 2023, l’Agenzia delle entrate interviene fornendo chiarimenti integrativi sulla corretta portata della norma e di seguito evidenziati:

  • Con riferimento ai requisiti oggettivi, l’Agenzia precisa:
  • La norma in argomento produce effetti di detassazione oltre che ai fini IRPEF (n.d.r. - e addizionali all’IRPEF) anche ai fini dell’imposta sostitutiva nell’ipotesi di erogazione di premi di risultato/ripartizione utili convertiti (ove previsto dall’accordo aziendale), per scelta del lavoratore, in flexible benefit (compresi erogazioni e rimborsi per utente domestiche);
  • Riguardo alle citate utenze domestiche, le somme da erogare o da rimborsare devono riguardare consumi per il quali non è stato richiesto ed ottenuto, nel periodo d’imposta 2022, l‘erogazione o il rimborso ai sensi dell’art. 12 del DL 115/2022, L. 142/2022 (c.d. decreto aiuti bis);
  • Con riferimento ai requisiti soggettivi, l’Agenzia precisa.
  • I destinatari sono, come già precisato lo scorso anno, i lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilato (quindi, non solo i dipendenti come indicato nella norma, ma, come precisato anche per lo scorso anno, i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e gli amministratori titolari di collaborazione tipica non attratta dall’attività professionale);
  • Il beneficio può essere applicato, dal datore di lavoro, anche in via discrezionale (ad personam); La verifica del requisito dei figli a carico (i figli devono possedere redditi, nel 2023, non superiori a 2.840.51 ovvero a € 4.000 se di età non superiore a 24 anni) deve essere effettuata al 31.12.2023;
  • L’agevolazione è riconosciuta in misura intera (massimo € 3.000) a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio (quindi anche nel caso in cui ci siano più figli e solo uno rispetta il requisito previsto dalla norma) purché sia fiscalmente a carico (applicazione delle regole fiscali) di entrambi i genitori (non conta chi percepisce le detrazioni d’imposta ovvero la detrazione non viene percepita perché rientrante nell’Assegno Unico Universale ovvero, n.d.r., la detrazione non è riconosciuta per effetto del reddito);
  • Come per la soglia di € 258,23 (art. 51, c.3) anche la soglia di € 3.000 rappresenta un limite (non una franchigia), conseguentemente superare detto limite comporta che l’intero valore dei benefit (erogazioni/rimborsi delle utenze domestiche) concorre a formare reddito imponibile (sia ai fini fiscali che ai fini contributivi);
  • Per quanto concerne l’applicazione operativa, l’Agenzia precisa:
  • L’esenzione dei benefit fino a € 3.000 è condizionata dal ricevimento da parte del lavoratore della dichiarazione (non è prevista una forma specifica), firmata anche digitalmente, che il datore di lavoro dovrà conservare, attestante di averne diritto (figlio/figli con Il/i requisito/i per essere considerato/i fiscalmente a carico, con l’indicazione del/dei corrispondente/i codice/i fiscale/i). In assenza della dichiarazione il beneficio non è applicabile. Il lavoratore è, inoltre, tenuto a comunicare successive variazioni ovvero il venir meno della prevista condizione;
  • Il datore di lavoro sostituto d’imposta riconosce l’agevolazione in base alle dichiarazioni acquisite (non è necessario attendere il 31.12.2023) e qualora, successivamente, il lavoratore comunichi che i presupposti per il diritto sono venuti meno (il/i figlio/i ha/hanno superato il reddito per essere considerato/i fiscalmente a carico), il medesimo sostituto procederà con i conguagli nei mesi successivi in ogni caso entro il termine per i conguagli fiscali di fine anno (28.2.2024 – art. 23, DPR 600/1973) o di fine rapporto;
  • L’informativa dovuta alla RSU, ove presente, necessaria per l’applicazione del beneficio, deve avvenire entro la chiusura del periodo d’imposta (per i redditi di lavoro dipendente, entro il 12.1.2024), quindi non necessariamente prima di applicare la norma;
  • L’esonero fino a € 3.000 è cumulabile (solo ai fini fiscali) con l’esonero bonus carburante di € 200;
  • Continuano ad essere applicabili i chiarimenti forniti dall’Agenzia nel 2022 con la circolare 35/2022, per le parti compatibili anche con l’esenzione 2023 (esempio l’obbligo di recuperare la documentazione/dichiarazione sostitutiva per il rimborso delle utenze domestiche)

Aspetti contributivi

L’esenzione fino a euro 3.000 è applicabile anche ai fini contributivi. Si attendono ora le istruzioni operative da parte dell’Istituto, soprattutto per quanto concerne le eventuali operazioni di conguaglio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Bonus Carburante imponibile contributivo

Il buono carburante fino a 200 euro è esente ai fini fiscali ma non contributivi.

Si rammenta che, salvo successivi interventi volti a modificare il limite di esenzione dei fringe benefit (come accaduto nel 2022, anno in cui questo limite è stato incrementato, dapprima, a euro 600 dal Decreto Aiuti bis e, successivamente, a euro 3.000 dal Decreto Aiuti quater), i dipendenti potranno godere, nel 2023, di beni e servizi esenti, dal punto di vista fiscale, fino al valore di 458,23 euro annui, di cui euro 200 per bonus carburante ed euro 258,23 per l’insieme di altri fringe benefit. il bonus carburante assegnato nel 2023 si cumula alla generale esenzione fiscale di 258,23 euro, costituendo un benefit ulteriore, diverso e autonomo rispetto ai fringe benefit, come già previsto per la precedente versione del benefit.

Diverso, invece, il regime previdenziale cui il Decreto carburanti ha sottoposto il bonus carburante erogabile nel 2023. In sede di conversione, il D.L. n. 5/2023 ha disposto che il bonus carburante assegnato nel 2023 concorre alla formazione della base imponibile previdenziale del beneficiario ed è interamente assoggettato a contribuzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Smart Working – Novità per fragili e genitori under 14

Si informano i Signori Clienti che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49/2023 la L. 14/2023, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Milleproroghe. In materia di smart working, in sede di conversione in legge sono stati prorogati i regimi speciali per lavoratori fragili e genitori di figli under 14 e lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio Covid.

Smart working per soggetti fragili

È stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal D.M. 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

Proroga smart working genitori under 14

È stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tale diritto, inoltre, spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Quota Pensione 103

Si comunica che l’Inps, con circolare n. 27/2023, ha illustrato le novità relative a quota 103. Tale modalità di accesso anticipato alla pensione si caratterizza per i seguenti requisiti:

  • requisito anagrafico di 62 anni;
  • requisito contributivo di 41 anni.

Entrambi i requisiti devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2023; una volta raggiunti si potrà andare in pensione con quota 103 anche dopo il 2023.

Con tale modalità di accesso pensionistico è introdotto un tetto all’importo del trattamento pensionistico. Infatti, si prevede che la prestazione sia erogata in misura non superiore a 5 volte il trattamento minimo (circa 2.818,70 euro lordi mensili) fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, pari a 67 anni fino a dicembre 2024 e collegata alla variazione dell’aspettativa di vita. Se l’importo della pensione risultasse superiore, la differenza tra le 5 volte il trattamento minimo e la somma ulteriore sarà attribuita al momento del compimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Modello 730/2023 redditi 2022

La campagna 730 sta per iniziare, cosa devi fare?

 

  1. Clicca QUI per stampare le schede informative da compilare
  2. Contatta lo Studio per prendere appuntamento:

Telefono: 02.868.82.044

Mail: patrizia.sala@studiostf.net

 

Il nostro Studio è a disposizione per la prenotazione dell’elaborazione del modello 730, garantendo adeguata consulenza sulle novità fiscali.

L’introduzione della normativa sulla tracciabilità delle spese detraibili nella dichiarazione dei redditi e l’aumento generale dei prezzi, ci hanno costretto a rivedere le tariffe adeguandole proporzionalmente all’inflazione ed ai maggiori costi operativi dovuti ai nuovi controlli, necessari a garantire l’elaborazione del modello 730 con la stessa professionalità che ci caratterizza. Pertanto, le tariffe applicate per il modello 730 relativo all’anno 2022 sono:

Modello 730 singolo € 115,00

Modello 730 congiunto € 203,00

Gli importi sono da intendersi iva e cassa previdenza compresi e potrebbero subire variazioni in presenza di superbonus o di spese di ristrutturazione

Obbligo di tracciabilità del pagamento delle spese ai fini della detrazione

La Legge di Bilancio 2020 subordina la fruizione della detrazione del 19% al pagamento della spesa con strumenti tracciabili. Pertanto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non possono più essere effettuate con l'utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.

Ad oggi, con la Risposta n. 431 del 2 ottobre 2020, l’Agenzia delle entrate ha ribadito che "il contribuente dimostra l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l'annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio."

Tale annotazione non può essere manuale. Pertanto:

  • Nel caso in cui il metodo di pagamento sia stato annotato sul documento di spesa da chi effettua la prestazione o il servizio, non sarebbe necessario esibire ricevuta bancomat, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV.
  • Qualora, invece, dalla fattura non sia possibile ricavare il metodo di pagamento utilizzato, si renderà sempre necessario avere a disposizione quantomeno la ricevuta Bancomat o, in mancanza, l'estratto conto dettagliato ovvero altro documento idoneo a dimostrare l'avvenuto esborso mediante uno dei mezzi tracciabili previsti dalla normativa.

In mancanza, non sarà possibile tenere conto della relativa spesa in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Allegati

A completamento dell’informativa si allegano i seguenti documenti:

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Prestazioni occasionali 2023

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1 c. 342) interviene a modifica dell’art. 54 bis D.L. n. 50/2017 in riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale, incidendo sui soggetti ammessi/esclusi e sui limiti di compenso.

Alla luce delle modifiche introdotte, sono configurabili come prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi di importo non superiore a:

  • 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori (nuovo limite, precedentemente fissato in 5.000 euro);
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

L’importo da prendere a riferimento per l’individuazione del limite è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal costo complessivo dell’ora di lavoro.

È vietato il ricorso al lavoro occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato(nuovo limite, precedentemente fissato in 5 dipendenti); tale nuovo limite dei 10 dipendenti si applica anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, precedentemente ammesse a ricorrere al lavoro occasionale dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito – se aventi alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori;
  • da parte delle imprese del settore agricolo(viene meno la possibilità nel settore agricolo di ricorrere alle prestazioni occasionali dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito - purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);

Nulla cambia in ordine all’ esclusione dal ricorso al lavoro occasionale già prevista per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Resta confermata la previsione che, ai fini reddituali, conteggia al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
  • titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • disoccupati che abbiano reso la Did;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Detto computo ridotto, cioè pari al 75%, riguarda esclusivamente i limiti di 10.000 euro fissati per l’utilizzatore e non anche quelli del prestatore.

Lavoro occasionale accessorio

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 1° gennaio 2023

Limiti di importo:

5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;

2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Limiti di importo:

5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;

2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Divieto di ricorso:

Utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Divieto di ricorso:

Utilizzatori che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Imprese del settore agricolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.