Assicurazione INAIL nel lavoro sportivo

Con la circolare 46 del 27 ottobre, l’Inail detta le regole per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori sportivi, come da disposizioni contenute del Dlgs 36/2021, a seguito delle recenti modifiche ad opera del Dlgs 120/2023.

In particolare, viene ribadito che sono tutelati ai fini Inail:

  • i lavoratori subordinati sportivi (articolo 34, comma 1, Dlgs 36/2021), sia in campo dilettantistico che professionistico;
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 30, comma 5, (nonché tutti gli apprendisti di cui all’articolo 42, comma 6, lettera a, del Dlgs 81/2015);
  • i collaboratori amministrativo-gestionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Coni o dal Cip (articolo 37, comma 2);
  • i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e «secondo la normativa vigente», i soggetti di cui al punto precedente oltre alle associazioni benemerite e la società Sport e salute Spa (articolo 25, comma 3-bis) «se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; in tale fattispecie la quota di competenza dell’Inail è compresa nell’importo totale versato dal committente per l’acquisto dei “Presto”.

Non sono invece tutelati dall’Inail:

  • i collaboratori sportivi ex articolo 409, comma 1, numero 3, del Codice di procedura civile e ex articolo 2, comma 2, lettera d, del Dlgs 81/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 legge 2895/2002 e relativi provvedimenti attuativi (polizze assicurative come disposto dall’articolo 34, comma 3 del Dlgs 36/2021);
  • gli sportivi dilettanti, articolo 51 legge 289/2002, che svolgono attività sportiva come volontari di cui all’articolo 9 del Dlgs 36/2021, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private (articolo 34, comma 4);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia nel caso che svolgano l’attività sportiva come volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza (articolo 25, comma 6, 1° e 2° periodo, Dlgs 36/2021), sia dietro corresponsione di compenso, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza o decorso il termine del silenzio-assenso pari a 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione (articolo 25, comma 6, terzo periodo)
  • il personale dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, eccetera, (sportivo o meno), cui si applica la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
  • i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile;
  • i lavoratori che svolgono attività sportiva nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Gli adempimenti per committenti e datori di lavoro sportivo

I committenti e i datori di lavoro non titolari di codice ditta Inail e posizioni assicurative territoriali attive devono presentare la denuncia di iscrizione, che eccezionalmente sarà considerata trasmessa nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023 (anziché entro il giorno di inizio dell’attività lavorativa del lavoratore subordinato o del collaboratore).

Coloro che sono già titolari di codice ditta e Pat Inail, ma che hanno necessità di apportare alle stesse variazioni relative ai lavoratori sportivi da assicurare, potranno farlo senza l’applicazione di alcuna sanzione, sempre entro il 30 novembre 2023 (il termine normalmente è fissato in 30 giorni dalla decorrenza della variazione).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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