Assegno unico universale 2023

Erogazione dell’Auu dal 1° marzo 2023

La domanda di Assegno unico universale (Auu), secondo le disposizioni normative, è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. La normativa di riferimento prevede, però, anche che l’Inps debba introdurre gradualmente strumenti per la sua erogazione d’ufficio e, in tale direzione, l’Istituto erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali risulti presente al 28 febbraio 2023 una domanda di Auu in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. È precisato che l’erogazione:

  • proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”;
  • inizierà al termine degli specifici controlli previsti, se con esito positivo, per le domande che si trovano in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”.

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione) saranno automaticamente prelevati dagli archivi Inps e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023.

Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda, si fossero verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti adeguarne i contenuti. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’Inps. Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una Dsu aggiornata; tra queste, a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i 2 genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 230/2021;
  • le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale dovrà, dunque, intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. In assenza di variazioni segnalate dall’utente o non comunicate dal beneficiario, ma intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie, con riferimento ai dati presenti nelle domande di Auu già acquisite e agli altri dati rilevati dall’Isee o da altri archivi a disposizione dell’Inps.

Domanda per nuovi beneficiari

Dovranno presentare una nuova domanda di Auu per l’annualità dal 1° marzo 2023 attraverso i consueti canali (portale web dell’Inps, Contact center integrato, istituti di patronato) i soggetti che:

  • non hanno mai beneficiato dell’Auu;
  • hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

L’Auu è riconosciuto:

  • dal mese di marzo dell’anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 giugno;
  • dal mese successivo a quello della domanda se presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

Modalità e termini di presentazione dell’Isee

In assenza della nuova Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per il 2023, l’importo dell’Auu sarà quello minimo previsto dal mese di marzo 2023. Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023 saranno erogati gli arretrati.

L’Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e, in caso di opzione per l’Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’Isee, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Buoni carburante 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, che tra le misure previste, prevede anche per il 2023  la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200 euro come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti. Si tratta formalmente della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in legge n. 51/2022.

Per quanto riguarda l’anno 2023, il D.L. n. 5/2023 prevede all’art. 1 che:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Trattandosi di una formulazione letterale simile a quella introdotta per il 2022 e in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, cerchiamo di fare il punto anche alla luce della circolare n. 14/2022 con la quale l’Agenzia ha fornito i chiarimenti in merito al bonus 2022 e che si ritiene possa trovare applicazione anche per il 2023.

Quadro normativo

In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile (e contributivo) nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura “one shot” per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Con riferimento a tale limite, si ricorda che i benefici relativi all’innalzamento a 3.000 euro sono venuti meno lo scorso 31 dicembre 2022, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2023 il limite ritorna secondo i limiti della norma ordinaria. L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997 In continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022 e salvo diversa opinione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro ai sensi e non vada ad “intaccare” tale limite. Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.

Lavoratori destinatari

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.

In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus 2023, si ritiene che possa trovare applicazione quanto già chiarito dalla stessa sul requisito soggettivo dei lavoratori con la circ. n. 27/2022; il buono può essere riconosciuto:

  • a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
  • senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare valida per il 2022 aveva chiarito che per fruire del beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati; datori di lavoro privato che si devono intendere quei datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E inoltre rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Così come rientrano anche gli enti pubblici economici, che non rientrando tra le amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi nel settore privato.

Al contrario, sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Bonus Benzina Si No
Lavoratori Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito Indipentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro Collaboratori coordinati e continuativi Tirocinanti Amministratori
Datori di lavoro Datori di lavoro privati

Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti

Enti pubblici economici

Amministrazioni pubbliche

 

Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato

Richiamando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore, l’Agenzia ha chiarito con riferimento alla misura 2022 (ma si ritiene confermato anche per il 2023), che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Eventuale cumulabilità

Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta fondamentale anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

  • buono benzina ex art. 1 dl 5/2023per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
  • beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.

Riportare in un'unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.

Deducibilità in capo al datore di lavoro

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.

Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024

I buoni sono da considerarsi, anche quest’anno, una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.

Immaginando una conferma anche per il 2023 dei chiarimenti già forniti per il buono 2022, il riferimento è l’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.