Prestazioni occasionali 2023

La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, art. 1 c. 342) interviene a modifica dell’art. 54 bis D.L. n. 50/2017 in riferimento alle prestazioni di lavoro occasionale, incidendo sui soggetti ammessi/esclusi e sui limiti di compenso.

Alla luce delle modifiche introdotte, sono configurabili come prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) a compensi di importo non superiore a:

  • 5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  • 10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori (nuovo limite, precedentemente fissato in 5.000 euro);
  • 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

L’importo da prendere a riferimento per l’individuazione del limite è quello netto, cioè quello spettante al prestatore a prescindere dal costo complessivo dell’ora di lavoro.

È vietato il ricorso al lavoro occasionale:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato(nuovo limite, precedentemente fissato in 5 dipendenti); tale nuovo limite dei 10 dipendenti si applica anche alle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, precedentemente ammesse a ricorrere al lavoro occasionale dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito – se aventi alle proprie dipendenze fino a 8 lavoratori;
  • da parte delle imprese del settore agricolo(viene meno la possibilità nel settore agricolo di ricorrere alle prestazioni occasionali dei soggetti di cui al comma 8 art. 54 bis D.L. n. 50/2017 - pensionati, giovani studenti, disoccupati, percettori di prestazioni sostegno del reddito - purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli);

Nulla cambia in ordine all’ esclusione dal ricorso al lavoro occasionale già prevista per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere, nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Resta confermata la previsione che, ai fini reddituali, conteggia al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionale rese dai seguenti soggetti:

  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’Università;
  • titolari di pensione di vecchiaia o d’invalidità;
  • disoccupati che abbiano reso la Did;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Detto computo ridotto, cioè pari al 75%, riguarda esclusivamente i limiti di 10.000 euro fissati per l’utilizzatore e non anche quelli del prestatore.

Lavoro occasionale accessorio

Fino al 31 dicembre 2022

Dal 1° gennaio 2023

Limiti di importo:

5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

5.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;

2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Limiti di importo:

5.000 euro con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

10.000 euro con riferimento alla totalità dei prestatori;

2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Divieto di ricorso:

Utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Divieto di ricorso:

Utilizzatori che occupano più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Imprese del settore agricolo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Assunzioni agevolate

La legge di Bilancio 2023 (l. 197/2022, commi da 294 a 299) si occupa delle assunzioni agevolate previste per il 2023. Tra le misure adottate, si prevede l’innalzamento del limite di esenzione contributiva a 8.000 riconosciuto a quei datori di lavoro che nel corso dell’anno 2023 assumono soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età.

Pertanto, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023  l’esonero contributivo sarà del 100% nel limite massimo di 8.000 euro. Resta confermato che l’esonero contributivo non si applica al premio INAIL e la misura dovrà attendere il via libera da parte dell’UE.

Datori di lavoro beneficiari

Sono beneficiari dell’esonero contributivo 2023 i datori di lavoro privati (escluso il settore domestico) imprenditori e non imprenditori compresi anche quelli che non svolgono attività imprenditoriale.

Lavoratori beneficiari

L’esonero spetta ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata nel corso dell’anno 2023:

  • non abbiano compiuto il 36°anno di età;
  • non risultinoessere stati occupati a tempo indeterminatocon il medesimo o con altro datore di lavoro.

Rapporti di lavoro agevolati

Danno diritto a fruire dell’esonero contributivo:

  • assunzione a tempo indeterminato part time o full time;
  • trasformazione di rapporti a tempo determinato;
  • assunzione a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 142/2001;
  • assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Viceversa, non danno diritto a fruire dell’esonero contributivo le assunzioni di:

  • apprendisti;
  • lavoratori domestici;
  • lavoratori intermittenti;
  • dirigenti;
  • apprendisti in prosecuzione in rapporto a tempo indeterminato;
  • giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Agevolazione

L’agevolazione consiste, per un periodo massimo di 36 mesi, nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali INPS a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua.

Come già chiarito per altre agevolazioni, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

L’Incentivo viene previsto in 48 mesi a favore dei datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Il beneficio previsto è subordinato, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Legge di bilancio 2023

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43 - ed entra in vigore dal 1° gennaio 2023 - la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 contenente il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

In attesa dei singoli approfondimenti relativi alle diverse disposizioni in materia di lavoro e previdenza, di seguito una rassegna dei numerosi interventi contenuti nel testo approvato definitivamente.

Legge di Bilancio 2023 - Principali interventi in materia Lavoro

Sgravio contributivo a carico dei lavoratori dipendenti

(art. 1 c. 281)

 

Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

2% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;

3% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

Assunzioni agevolate

(art. 1 c. 294-299)

 

Aumenta da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima di fruizione dell’esonero contributivo totale per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 di:

giovani under 36,

donne svantaggiate (anche assunte a termine),

beneficiari del reddito di cittadinanza.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Decontribuzione giovani imprenditori agricoli

(art. 1 c. 300)

 

Prorogato alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 l'esonero contributivo previsto dall'art. 1, c.503, L. n. 160/2019 a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con età inferiore a 40 anni.

L’esonero è totale per un periodo massimo di 24 mesi di attività, e riguarda la quota IVS e il contributo addizionale.

Smart working lavoratori fragili

(art. 1 c. 306)

Confermato fino al 31 marzo 2023 per i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del privato, il diritto di lavorare in smart working, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento.

Reddito di cittadinanza

(art. 1 c. 313 e ss.)

 

Ridefinita la disciplina dei reddito di cittadinanza, prevedendo al contempo, la sua abrogazione dal 1° gennaio 2024.

Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la durata del reddito di cittadinanza è limitata a 7 mensilità (salvo che per i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o con almeno 60 anni di età).

Dal 1° gennaio 2023, i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sono obbligati a frequentare, per un periodo di 6 mesi, un corso di formazione o di riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare.

Per i beneficiari di età tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico, l’erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo.

La componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione che la imputa al pagamento parziale o totale del canone.

Il maggior reddito da lavoro percepito in forza di contratti di lavoro stagionale o intermittente non concorre alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

I Comuni, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, impiegano tutti (e non più almeno un terzo, come finora previsto) i percettori di reddito di cittadinanza residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale.

Si decade dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro.

Prestazioni occasionali - Voucher lavoro

(art. 1 c. 342 e ss.)

 

Aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno civile, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile.

Ampliata la platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale: non è ammesso infatti il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come finora previsto) lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Infine la disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice ATECO 93.29.1).

Regime sperimentale per il settore agricolo

Per il biennio 2023–2024 le imprese agricole possono ricorrere a prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore. In agricoltura, il contratto di prestazione lavoro occasionale:

può essere utilizzato per pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, detenuti ammessi al lavoro all’esterno, che (a eccezione dei pensionati) non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti;

può avere una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro.

In caso di superamento del limite di 45 giorni scatta la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva e ad effettuare una comunicazione preventiva al Centro per l’impiego. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo chela violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.

Assegno unico universale

(art. 1 c. 357 )

Dal 1° gennaio 2023:

la misura dell'assegno viene aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o pari a 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli;

si eleva da 100 a 150 euro mensili la maggiorazione forfettaria dell'assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico;

sono rese permanenti le maggiorazioni dell'assegno per persone con disabilità.

Per effetto delle nuove previsioni, l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro (da ridursi gradualmente in funzione del crescere del valore ISEE), è riconosciuto anche ai figli maggiorenni a carico e disabili.

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni disabili (da un minimo di 85 euro a un massimo di 105 euro) viene estesa, in via permanente, a ciascun figlio con disabilità di età inferiore a 21 anni.

Viene inoltre confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro e sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale

(art. 1 c. 359 )

 

Ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, e riconosciuto un mese in più di congedo parentale all'80% (anziché al 30%) della retribuzione, da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino (ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento), riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre.

Legge di Bilancio 2023 - Principali interventi in materia Previdenza

Quota 103 e bonus per lavoratori che ritardano la pensione

(art. 1 c. 283–287)

 

Si introduce per il 2023 un trattamento pensionistico anticipato cui può accedere chi, entro il 31 dicembre 2023, ha un'età anagrafica di almeno 62 anni e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, a condizione che il valore lordo mensile del trattamento di pensione anticipata non sia superiore a 5 volte il trattamento minimo.

I lavoratori che rimangono in servizio pur avendo maturato i requisiti pensionistici di Quota 103, possono richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore di un bonus corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

Ape sociale

(art. 1 c. 288-291)

 

Prorogata per tutto il 2023 l’Ape sociale e confermata anche per il 2023 la possibilità, per gli addetti a mansioni gravose o pesanti qualora svolgano tali attività da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7, di accedere alla misura qualora siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni, ridotta a 32 anni nel caso di operai edili, ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta.

Opzione donna

(art. 1 c. 292)

 

Confermata per tutto il 2023 Opzione donna con nuovi requisiti. Possono accedere al trattamento pensionistico anticipato le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso il Ministero per le imprese e il Made in Italy. In questo caso, la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

Rivalutazione delle pensioni

(art. 1 c. 309–310)

 

Modificato il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, con un nuovo sistema di calcolo a 6 fasce (commi 309 e 310).

Per gli anni 2023-2024, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici è stabilita in misura percentuale rispetto alla variazione dell’indice del costo della vita, pari al:

100% per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS;

85% per le pensioni tra 4 e 5 volte il minimo;

53% per le pensioni tra 5 e 6 volte il minimo;

47% per le pensioni da 6 e 8 volte il minimo;

37% per le pensioni da 8 a 10 volte il minimo;

32% per le pensioni 10 volte il minimo.

Per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto poi un incremento transitorio dell’1,5% per l’anno 2023 (elevato al 6,4% per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e del 2,7% per l’anno 2024.

Indennità e di trattamenti di integrazione salariale

(art. 1 c. 325-329

 

Sono stanziate nuove risorse finanziarie a favore:

dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale ;

dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio;

delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa;

dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva;

del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l'attività produttiva.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Assegno unico universale 2023

Erogazione dell’Auu dal 1° marzo 2023

La domanda di Assegno unico universale (Auu), secondo le disposizioni normative, è di norma presentata annualmente e l’erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti. La normativa di riferimento prevede, però, anche che l’Inps debba introdurre gradualmente strumenti per la sua erogazione d’ufficio e, in tale direzione, l’Istituto erogherà la prestazione d’ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali risulti presente al 28 febbraio 2023 una domanda di Auu in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”. È precisato che l’erogazione:

  • proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”;
  • inizierà al termine degli specifici controlli previsti, se con esito positivo, per le domande che si trovano in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”.

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione) saranno automaticamente prelevati dagli archivi Inps e utilizzati per il pagamento della prestazione. L’istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023.

Nelle ipotesi in cui, rispetto alle condizioni dichiarate nella domanda, si fossero verificate delle variazioni, è onere dei richiedenti adeguarne i contenuti. Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell’Inps. Alcune circostanze possono, infatti, determinare la necessità di modificare la domanda inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una Dsu aggiornata; tra queste, a titolo esemplificativo:

  • la nascita di figli;
  • la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
  • le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
  • le modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;
  • i criteri di ripartizione dell’Assegno tra i 2 genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;
  • la variazione delle condizioni per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5, D.Lgs. 230/2021;
  • le variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall’eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale dovrà, dunque, intervenire sulla domanda precompilata dall’Inps solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino. In assenza di variazioni segnalate dall’utente o non comunicate dal beneficiario, ma intercettate in automatico dalle procedure dell’Istituto, l’Auu verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie, con riferimento ai dati presenti nelle domande di Auu già acquisite e agli altri dati rilevati dall’Isee o da altri archivi a disposizione dell’Inps.

Domanda per nuovi beneficiari

Dovranno presentare una nuova domanda di Auu per l’annualità dal 1° marzo 2023 attraverso i consueti canali (portale web dell’Inps, Contact center integrato, istituti di patronato) i soggetti che:

  • non hanno mai beneficiato dell’Auu;
  • hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in stato “Respinta”, “Decaduta”, “Rinunciata” o “Revocata”.

L’Auu è riconosciuto:

  • dal mese di marzo dell’anno di riferimento per le domande presentate entro il 30 giugno;
  • dal mese successivo a quello della domanda se presentata dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

Modalità e termini di presentazione dell’Isee

In assenza della nuova Dsu (Dichiarazione sostitutiva unica) per il 2023, l’importo dell’Auu sarà quello minimo previsto dal mese di marzo 2023. Qualora la nuova Dsu sia presentata entro il 30 giugno 2023 saranno erogati gli arretrati.

L’Isee può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e, in caso di opzione per l’Isee precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema Isee, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell’Isee, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Buoni carburante 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 5/2023, entrato in vigore il 15 gennaio 2023, che tra le misure previste, prevede anche per il 2023  la possibilità per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, esenti fino a 200 euro come misura di contenimento dei prezzi dei carburanti. Si tratta formalmente della proroga di una misura già introdotta per l’anno 2022 dal D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina) convertito in legge n. 51/2022.

Per quanto riguarda l’anno 2023, il D.L. n. 5/2023 prevede all’art. 1 che:

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.

Trattandosi di una formulazione letterale simile a quella introdotta per il 2022 e in attesa di eventuali chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, cerchiamo di fare il punto anche alla luce della circolare n. 14/2022 con la quale l’Agenzia ha fornito i chiarimenti in merito al bonus 2022 e che si ritiene possa trovare applicazione anche per il 2023.

Quadro normativo

In continuità con la misura sperimentale introdotta nel 2022, anche per l’anno 2023 viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati di riconoscere buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti che non rappresentano reddito imponibile (e contributivo) nel limite di 200 euro per ciascun lavoratore.

Il bonus carburanti può essere riconosciuto ai lavoratori sotto forma di buoni e altri titoli analoghi per l’acquisto di carburanti ed è previsto come misura “one shot” per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2023; per espressa previsione di legge, il valore fino a 200 euro non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR.

Con riferimento a tale limite, si ricorda che i benefici relativi all’innalzamento a 3.000 euro sono venuti meno lo scorso 31 dicembre 2022, con la conseguenza che dal 1° gennaio 2023 il limite ritorna secondo i limiti della norma ordinaria. L’importo è esente anche da un punto di vista previdenziale per effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili stabilita dal D.Lgs. n. 314/1997 In continuità con la disposizione in vigore per l’anno 2022 e salvo diversa opinione dell’Agenzia delle Entrate, il bonus è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato ai sensi dell’art. 51, comma 3, TUIR nei limiti di 258,23 euro ai sensi e non vada ad “intaccare” tale limite. Si ricorda che l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 51 del TUIR dispone un limite di rilevanza generale dei fringe benefits nell’ambito della formazione del reddito di lavoro dipendente, pari ad euro 258,23 annui.

Lavoratori destinatari

Sono destinatari della misura i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato.

In attesa di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate per il bonus 2023, si ritiene che possa trovare applicazione quanto già chiarito dalla stessa sul requisito soggettivo dei lavoratori con la circ. n. 27/2022; il buono può essere riconosciuto:

  • a lavoratori che percepiscono reddito da lavoro dipendente;
  • senza alcun limite di reddito per la fruizione del beneficio.

La stessa Agenzia delle Entrate con la circolare valida per il 2022 aveva chiarito che per fruire del beneficio i lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro privati; datori di lavoro privato che si devono intendere quei datori di lavoro che operano nel “settore privato”, così come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E inoltre rientrano anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempre che dispongano di propri lavoratori dipendenti. Così come rientrano anche gli enti pubblici economici, che non rientrando tra le amministrazioni pubbliche, sono da considerarsi nel settore privato.

Al contrario, sono escluse dal settore privato e pertanto non possono fruire del buono benzina esente i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001.

Bonus Benzina Si No
Lavoratori Lavoratori dipendenti senza alcun limite di reddito Indipentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro Collaboratori coordinati e continuativi Tirocinanti Amministratori
Datori di lavoro Datori di lavoro privati

Soggetti che non svolgono attività commerciale e lavoratori autonomi che abbiano alle loro dipendente lavoratori dipendenti

Enti pubblici economici

Amministrazioni pubbliche

 

Buono ad personam o in sostituzione di premi di risultato

Richiamando l’art. 51, comma 3, del TUIR che prevede la possibilità di riconoscere beni e servizi fino a 258,23 al singolo lavoratore, l’Agenzia ha chiarito con riferimento alla misura 2022 (ma si ritiene confermato anche per il 2023), che il buono benzina o titolo equivalente possa essere riconosciuto anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam” e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, a meno che i buoni non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.

Eventuale cumulabilità

Anche per il 2023 i buoni benzina o titolo equivalenti possono essere cumulati con l’eventuale buono benzina rientrante nei beni e servizi fino a 258,23 annui con la conseguenza che il “plafond” massimo per l’anno 2022 per l’acquisto di carburanti può essere innalzato a 458,23 totali.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27/2022 risulta fondamentale anche per quest’anno andare a rendicontare l’erogazione al lavoratore in modo separato nel LUL; in particolare con il cedolino paga di competenza, sarà necessario indicare:

  • buono benzina ex art. 1 dl 5/2023per il buono fino a 200 euro appena introdotto;
  • beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale altro buono benzina fino a 258,23.

Riportare in un'unica voce il totale erogato senza la necessaria distinzione potrebbe comportare che il buono fino a 200 euro venga considerato ai fini del raggiungimento del limite dei 258,23 annui, con la conseguenza che l’intero importo erogato al lavoratore andrebbe oltre il limite di esenzione diventando pertanto totalmente imponibile.

Deducibilità in capo al datore di lavoro

Per quanto riguarda la deducibilità in capo al datore di lavoro, il costo connesso all’acquisto dei buoni carburante è integralmente deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 TUIR a condizione che l’erogazione del buono sia riconducibile al rapporto di lavoro e pertanto il costo possa qualificarsi come inerente.

Principio di cassa allargata: i buoni fino al 12 gennaio 2024

I buoni sono da considerarsi, anche quest’anno, una misura eccezionale che potrà essere riconosciuta ai lavoratori fino al 12 gennaio 2024 e fruito anche in un momento successivo.

Immaginando una conferma anche per il 2023 dei chiarimenti già forniti per il buono 2022, il riferimento è l’art. 51, comma 1, del TUIR, ai sensi del quale si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato) con la conseguenza che l’assegnazione di beni e servizi deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

Con particolare riferimento ai benefit erogati mediante voucher, e i buoni benzina sono tali, è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.