Sgravio contributivo in busta paga

Tra le novità del decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022), l’art. 20 ha previsto un aumento di 1,2 punti percentuali della riduzione contributiva già prevista dalla legge di Bilancio 2022.

La norma non modifica la disciplina originaria contenuta all’art. 1, comma 121, della legge n. 234/2021, ma si limita solo a prevedere l’incremento della misura applicabile limitatamente ai periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, la misura della riduzione dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore applicabile nel secondo semestre 2022 è del 2 per cento e non più dello 0,8 per cento come peraltro rimane confermata per il primo.

A chi e come si applica

Secondo quanto previsto dalla fonte di riferimento, cioè dal comma 121 in parola, la riduzione contributiva si applica per tutti i rapporti di lavoro dipendente, salvo per quelli di lavoro domestico.

Per cui non rileva la categoria legale del lavoratore, la tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e neanche se il datore di lavoro sia pubblico o privato, in quanto l’unico requisito soggettivo richiesto riguarda il lavoratore ed è riferito all’importo della retribuzione che non può superare l’importo mensile di 2.692 euro.

È infatti questo l’unico parametro da prendere a riferimento per verificare o meno la possibilità di ridurre il carico contributivo a carico del lavoratore.

Il legislatore, a tal fine, prevede più specificamente che la retribuzione imponibile ai fini contributivi, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Il legislatore non condiziona l’applicazione della riduzione contributiva al rispetto di una retribuzione imponibile mensile in tutti i periodi di paga nell’anno di applicazione della riduzione, in quanto opera su base mensile.

In sintesi, come indica anche l’INPS nella circolare n. 43 del 2 marzo 2022, spetta ove nel mese di paga di riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede 2.692 euro, mentre nel solo mese in cui il massimale (soglia di retribuzione imponibile) sia superato non spetta alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.

Dunque, per concludere, il perimetro di calcolo è mensile e non occorre effettuare alcun conguaglio a fine anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.