Bonus energia elettrica e gas

Sono previsti alcuni crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale a favore di:

  • imprese energivore
  • imprese gasivore
  • imprese diverse dalle precedenti, in presenza di determinate condizioni.

La seguente tabella riepiloga la misura dei crediti d'imposta in esame.

Soggetti beneficiari I trimestre 2022 II trimestre 2022 III trimestre 2022
Imprese energivore 20% 25% 25%
Imprese non energivore - 15% 15%
Imprese gasivore 10% 25% 25%
Imprese non gasivore - 25% 25%

Imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. energivore) di cui al DM 21.12.2017 sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 e 11.7.2022 n. 25).

Nozione di imprese energivore

Nel rinviare al DM 21.12.2017, le norme agevolative identificano le imprese a forte consumo di energia come quelle aventi i requisiti di cui all'art. 3 e, contestualmente, iscritte all'elenco CSEA di cui all'art. 6 co. 1 del citato DM (circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13, § 1.1).

Per imprese a forte consumo di energia (c.d. energivore) si intendono quindi le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 del DM 21.12.2017):

  • operano nei settori dell'Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014) 200/01 (estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.);
  • operano nei settori dell'Allegato 5 alla citata comunicazione (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell'Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21.12.2017 non inferiore al 20%;
  • non rientrano tra i precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ex art. 39 del DL 83/2012.

Inoltre, l'art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell'energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l'iscrizione all'elenco.

Per fruire del credito d'imposta in commento, oltre a possedere i requisiti di cui al citato art. 3, è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6 co. 1 del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione.

Qualora l'impresa non risulti definitivamente iscritta nell'elenco relativo all'anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d'imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2022, § 1.1).

Rientrano nell'agevolazione anche le imprese energivore iscritte nell'elenco per l'anno 2022 con la "sessione suppletiva" e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 (circ. Agenzia delle Entrate 11.7.2022 n. 25, § 1.1).

Primo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022).

Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (macrocategoria solitamente indicata in fattura complessivamente alla voce "spesa per la materia energia"; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.1), calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% (in luogo del 20% inizialmente previsto) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (combinato disposto degli artt. 4 del DL 17/2022 e 5 co. 1 del DL 21/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:

  • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, qualora o costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa (art. 6 co. 1 del DL 115/2022).

Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso:

  • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica;
  • il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Imprese diverse da quelle energivore

Alle imprese diverse da quelle energivore ex DM 21.12.2017, dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, sono riconosciuti specifici crediti d'imposta.

Secondo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% (in luogo del 12% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 co. 3 del DL 50/2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 3).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito di imposta è pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 3 del DL 115/2022).

Comunicazione del venditore

Con riferimento al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).

Imprese gasivore

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. "gasivore") sono riconosciuti alcuni crediti d'imposta, in misura differente in relazione al primo, al secondo o al terzo trimestre 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Nozione di imprese gasivore

Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

  • operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
  • hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Primo trimestre 2022

Viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel primo trimestre solare del 2022 (art. 15.1 del DL 4/2022, introdotto dall'art. 4 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Secondo trimestre 2022

È previsto un credito d'imposta pari al 25% (in luogo del precedente 20% e del 15% inizialmente previsto) della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022, dalle imprese gasivore (cfr. art. 5 del DL 17/2022, art. 5 co. 2 del DL 21/2022 e art. 2 co. 2 del DL 50/2022).

Il credito d'imposta è riconosciuto qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 2 del DL 115/2022).

Imprese diverse da quelle gasivore

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale ex art. 5 del DL 17/2022, sono previsti i seguenti crediti d’imposta.

Secondo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare del 2022 (art. 4 del DL 21/2022 e art. 2 co. 1 del DL 50/2022; cfr. circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2022 n. 20).

Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Terzo trimestre 2022

Il credito d'imposta è pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 (per usi energetici diversi da quelli termoelettrici), qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019 (art. 6 co. 4 del DL 115/2022).

Comunicazione del venditore

In merito al credito d'imposta relativo al secondo trimestre 2022, nel caso in cui l'impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell'anno 2022 si rifornisca di gas dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell'anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato (art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022 e delibera ARERA 29.7.2022 n. 373):

  • il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
  • l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

La medesima disposizione è prevista con riferimento al credito d'imposta relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 co. 5 del DL 115/2022).

Irrilevanza fiscale

Per espressa previsione normativa, tutti i suddetti crediti d'imposta:

  • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
  • non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Limite de "minimis" - Inapplicabilità

L'art. 40-quater del DL 73/2022 convertito ha abrogato l'art. 2 co. 3-bis del DL 50/2022, che prevedeva il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime "de minimis". Non è quindi più prevista alcuna disposizione che subordini i crediti d'imposta in esame al regime "de minimis".

Modalità di utilizzo

I suddetti crediti di imposta sono utilizzabili:

  • entro il 31.12.2022;
  • esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000.

La seguente tabella riepiloga i codici tributo da utilizzare.

Codice tributo Agevolazione
6960 Credito d'imposta per imprese energivore (I trimestre 2022)
6961 Credito d'imposta per imprese energivore (II trimestre 2022)
6962 Credito d'imposta per imprese gasivore (II trimestre 2022)
6963 Credito d'imposta per imprese non energivore (II trimestre 2022)
6964 Credito d'imposta per imprese non gasivore (II trimestre 2022)
6966 Credito d'imposta per imprese gasivore (I trimestre 2022)

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas naturale consumati siano (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022; cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 1.3 e circ. Agenzia delle Entrate 20/2022):

  • sostenute nel trimestre di riferimento, ai sensi dell'art. 109 del TUIR;
  • documentate mediante il possesso della fattura di acquisto.

Cessione del credito d'imposta

I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie entro il 31.12.2022 (art. 15.1 co. 4 del DL 4/2022, artt. 3, 4 e 9 del DL 21/2022, art. 6 co. 7 del DL 115/2022; provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445; circ. Agenzia delle Entrate 13/2022, § 4, circ. Agenzia delle Entrate 20/2022, § 5).

  • solo per intero (l'utilizzo in compensazione tramite modello F24, da parte del beneficiario, non consente a quest'ultimo di effettuare la cessione di quel determinato credito);
  • ad altri soggetti (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione;
  • con possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "qualificati" (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).

Visto di conformità

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono, ai professionisti abilitati, il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all'agevolazione.

Utilizzo da parte del cessionario

Il credito d'imposta deve essere utilizzato dal cessionario:

  • entro il 31.12.2022;
  • con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente.

I codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti d'imposta in compensazione nel modello F24 sono stati istituiti con la ris. Agenzia delle Entrate 12.7.2022 n. 38.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di "bonus edilizi" di cui agli artt. 121 co. 4 - 6 e 122-bis del DL 34/2020.

Comunicazione della cessione del credito

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445):

  • dal 7.7.2022 al 21.12.2022;
  • in caso di obbligo di visto di conformità, soltanto dal soggetto che appone il visto; in alternativa, direttamente o tramite intermediari abilitati;
  • mediante l'apposito modello approvato;
  • utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione, per l'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l'opzione irrevocabile per l'utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti".

Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Cigo alte temperature

Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio n. 2999 del 28 luglio è stata prevista la possibilità di richiedere la CIGO in caso di temperature effettive e percepite oltre i 35 gradi che rientrano nella causale “eventi meteo”.

Il perdurare delle alte temperature di questi giorni fa sì che il datore di lavoro possa procedere, nell’ambito della causale meteo, alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Niente bollettino meteo da allegare all’istanza INPS ma attenzione all’obbligo di informativa e alle tempistiche di invio della domanda.

Causali ordinarie della CIGO

L’art. 11, D.lgs. n. 148/2015 prevede la possibilità per i datori di lavoro di accedere alla CIGO al verificarsi di:

  • situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Con particolare riferimento alla causale intemperie stagionali, l’art. 6 del D.M. 95442 del 15 aprile 2016 definisce la fattispecie “eventi meteo” come la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici, stabilendo che nella relazione tecnica l’azienda richiedente deve:

  • documentare l’evento meteorologico;
  • illustrare l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento;
  • riportare le conseguenze che l'evento stesso ha determinato.

Con la circolare n. 139/2016, l’INPS ha fornito ulteriori istruzioni in merito alle previsioni del D.M. 95442/2016.

In particolare, con particolare riferimento alle condizioni climatiche da alta temperatura, l’Istituto ha precisato che le temperature eccezionalmente elevate, di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto.

Ammissione alla CIG per le alte temperature 2022

Con il comunicato stampa congiunto INPS-INAIL del 26 luglio e con il successivo messaggio INPS n. 2999, sono state emanate le istruzioni per la cassa integrazione ordinaria in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del perdurare delle temperature elevate di questa estate.

Viene, infatti, previsto che le imprese potranno richiedere l’intervento della CIGO quando il termometro supera i 35 gradi, fermo restando che saranno considerate valide anche tali temperature non solo se effettive ma anche percepite.

Per quanto riguarda la sospensione o riduzione di attività, questa rientra nella specifica causale “eventi meteo” e l’Istituto richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 139/2016 e con il messaggio n. 1856/2017.

Con particolare riferimento alla temperatura, viene previsto che possono essere considerate come causali di sospensione o riduzione dell’attività temperature:

  • effettive superiori a 35 registrate dai bollettini meteo;
  • percepite, che sono più elevate rispetto a quelle reali, anche al di sotto dei 35° fermo restando la tipologia di lavorazione in atto.

Per quanto riguarda la temperatura percepita, l’Istituto precisa che tale situazione, si determina, per esempio, nelle giornate in cui si registra un elevato tasso di umidità che concorre significativamente a determinare una temperatura percepita superiore a quella reale, con la conseguenza che la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo dovrà tenere conto anche del grado di umidità: in base alla combinazione dei valori temperatura e tasso di umidità infatti, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata.

Vengono riportati alcuni esempi di lavorazioni dove la temperatura percepita può essere superiore ai 35 gradi percepiti:

  • lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni;
  • lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione;
  • fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore.

Precisa l’INPS nel messaggio n. 2999 che la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi e dalla valutazione delle predette caratteristiche può emergere la rilevanza della temperatura “percepita” rispetto a quella reale, in considerazione della particolare incidenza che il calore determina sul regolare svolgimento delle lavorazioni.

Niente bollettino meteo allegato

Richiamando il contenuto del messaggio n. 1856/2017, l’INPS ricorda che per l’accesso all’integrazione salariale CIGO, nella domanda e nella relazione tecnica allegata sarà sufficiente indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime.

L’Istituto ricorda che nel caso in cui tali informazioni non siano state fornite, sarà necessario da parte dello stesso attivare con le consuete modalità, il supplemento istruttorio (art. 11, co. 2, DM 95442/2016)

Non è previsto l’obbligo di allegare dichiarazioni di Arpal o di qualsiasi altro organismo certificato che attestino l’entità della temperatura, né l’obbligo di allegare i bollettini meteo.

Sarà poi cura dell’Istituto provvede autonomamente ad acquisire d’ufficio i bollettini meteo e a valutarne le risultanze anche in relazione alla tipologia di attività lavorativa in atto.

Si ricorda che la relazione tecnica ha un ruolo centrale in sede di istruttoria dell’istanza, in quanto l’autorizzazione della cassa integrazione ordinaria è decisa sulla base della relazione tecnica e della documentazione eventualmente a essa allegata.

Sospensione dell’attività per rischio alla sicurezza causa alte temperature

L’INPS infine ricorda che indipendentemente dalle temperature rilevate nei bollettini, viene sempre ammessa la possibilità di accedere alla CIGO in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Con il messaggio n. 2999, si precisa che qualora il datore di lavoro non abbia allegato alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, la dichiarazione potrà essere richiesta attivando il supplemento di istruttoria, fermo restando che non sarà necessaria alcuna acquisizione se il datore di lavoro autocertifica il possesso dell’attestazione nella relazione tecnica allegata alla domanda.

Nessuna deroga agli aspetti formali

La particolare causale collegata al gran caldo non esonera però l’azienda dal rispetto degli adempimenti formali preventivi di informazione e al rispetto delle modalità e tempistiche per la presentazione dell’istanza CIGO

Informativa L’art. 14, comma 1 del D.lgs. n. 148/2015 prevede infatti che nei casi di eventi oggettivamente non evitabili, come quelli meteo, che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell’attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle RSA o RSU ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,

la durata prevedibile della sospensione o riduzione

il numero dei lavoratori interessati.

In caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta di una delle parti e da presentarsi entro 3 giorni dall’informativa iniziale, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.

Presentazione istanza telematica L’istanza CIGO e la relativa relazione tecnica deve essere presentata nei termini ordinari che nel caso di eventi oggettivamente non evitabili, è entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Si ricorda che nel computo del predetto termine, secondo i principi generali, si esclude il giorno iniziale e se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al 1° giorno seguente non festivo.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine sopra indicato, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione

Si ricorda infine che qualora dall’omessa o tardiva presentazione della domanda derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.