Le collaborazioni occasionali ex. art. 2222 del c.c.

L’ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 856 del 2022, ha definito un vademecum sulla maxi-sanzione per lavoro nero. Nel documento, vengono indicati gli elementi, operativi e di immediata applicazione dell’Istituto, inerenti alla gestione del rapporto di lavoro ed in particolare per il lavoro occasionale.

La nota si occupa in particolare delle collaborazioni autonome occasionali che, infatti, non potevano non essere interessate vista la forte attenzione data in questo periodo storico dal legislatore a questi rapporti che, ricordiamo, sono caratterizzati da:

  • prestazione di lavoro prevalentemente personale;
  • assenza di vincolo di subordinazione;
  • occasionalità della prestazione (carattere episodico della stessa);
  • corresponsione di un corrispettivo.

Se si decide di instaurare questa tipologia di rapporto bisogna, pertanto, essere certi dell’occasionalità della prestazione, intesa come assenza dei requisiti della professionalità e della prevalenza. Oltre a questo, sarà necessario aver effettuato la comunicazione preliminare prevista per questa tipologia contrattuale, anche se, lo ricordiamo, non tutte le prestazioni richiedono tale comunicazione.

Quindi la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione.

Qui è opportuno ricordare che, in presenza della comunicazione preventiva, è sempre esclusa l’applicazione della maxi-sanzione, ricorrendo, invece, alla sola riqualificazione del rapporto. Gli obblighi, che devono essere riconducibili alla prestazione e che devono essere assolti ai fini della prova prima dei rilievi ispettivi, sono, soprattutto, il versamento della ritenuta d’acconto del 20% e l’emissione della Certificazione Unica, relativa ai compensi corrisposti per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, ma anche gli eventuali adempimenti previdenziali.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti

Novità green pass

Dopo la fine dello stato di emergenza, siamo alla vigilia di un’altra importante scadenza per le misure di contrasto alla pandemia, con significativi riflessi sui comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro. il 30 aprile è terminato anzitutto l’obbligo di possedere ed esibire il green pass per accedere ai luoghi di lavoro, e quindi viene meno il correlato obbligo di controllo datoriale.

La cessazione dell’obbligo riguarda tutti i lavoratori del pubblico e del privato, compresi gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, nonostante per queste due ultime categorie rimanga l’obbligo vaccinale sino al 15 giugno 2022. Anche gli ultracinquantenni, per i quali in ogni caso permane l’obbligo di vaccinazione sino al 15 giugno prossimo, potranno presentarsi al lavoro senza dover esibire il green pass.

L’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione per loro, come per gli addetti ai comparti scolastico/educativo e difesa/sicurezza, comporterà solo la sanzione amministrativa di 100 euro irrogata dalle Entrate sulla base degli elenchi forniti dal ministero della Salute, senza conseguenze sul piano del rapporto di lavoro.

Diversa sembrerebbe essere la situazione del personale medico e sanitario, soggetto a obbligo vaccinale sino al 31 dicembre 2022, dal momento che la norma che li riguarda precisa che la verifica dell’adempimento di tale obbligo avviene attraverso «la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi Covid-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione». Analoga, anche se la formulazione della norma è meno chiara, si presenta la situazione dei lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. Per queste specifiche categorie, dunque, il green pass potrebbe continuare ad avere rilievo, anche se sul punto un chiarimento non guasterebbe.

L’altra rilevante novità riguarda le mascherine. L’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie al chiuso verrà meno dal 1° maggio. Questo dovrebbe valere, quindi, anche nei luoghi di lavoro, nei quali fino al 30 aprile le mascherine (chirurgiche) sono considerati dispositivi di protezione individuale (Dpi) in base all’articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008. Il venir meno della qualificazione come Dpi delle mascherine ad opera della legge potrebbe trascinare con sé anche la caducazione delle norme contenute nei Protocolli anti-contagio, adottati dal 2020 nei luoghi di lavoro e addirittura “legificati” dall’articolo 29 bis del Dl 23/20, norma non soggetta a scadenza, a mente della quale, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, i datori adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione dei Protocolli medesimi. L’ultima versione del Protocollo nazionale, quella del 6 aprile 2021, riprende infatti la qualificazione come Dpi delle mascherine, imponendone come conseguenza l’uso in caso di condivisione degli ambienti di lavoro e di riunioni in presenza.

Tuttavia, non va trascurato che molti protocolli aziendali impongono l’uso generalizzato delle mascherine a prescindere dalle disposizioni legislative. Inoltre, nulla impedisce che il datore, in un’ottica di rigoroso rispetto del dovere di sicurezza, possa anche unilateralmente imporre, fino a che permane comunque il rischio Covid-19, l’uso della mascherina degli ambienti di lavoro, quantomeno nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento. Non si dimentichi, del resto, che l’infezione contratta in occasione di lavoro è pur sempre considerata (e tutelata) come infortunio sul lavoro. Vedremo se l’annunciato decreto-legge porterà elementi di chiarezza sul punto.

Sarebbe in ogni caso auspicabile che intervenga un aggiornamento del contenuto dei Protocolli oggi vigenti per fornire alle imprese indicazioni aderenti al nuovo contesto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.