ACCORDO DI RINNOVO CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI
Si informano i gentili clienti che in data 19 novembre 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 17 dicembre 2021 Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, delle aziende del Settore Odontotecnica, delle imprese del Restauro di Beni Culturali.
Di seguito una sintesi delle principali novità.
LAVORO A TEMPO PARZIALE (ART. 24 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 24 CCNL 17.12.2021)
Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle ore giornaliere pattuite e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 25 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 25 CCNL 17.12.2021)
Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.
Qualora l'assenza delle lavoratrici/dei lavoratori, ovvero titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.
Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.
Qualora il limite dei 36 mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, come novellati dall'art. 24 del D.L. 4.5.2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.7.2023, n. 85, ulteriori condizioni previste dal presente C.C.N.L. di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di legge sono individuate nei seguenti casi:
- punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
- esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
- esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI (ART. 66 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 66 CCNL 17.12.2021)
Operai Metalmeccanica e Installazione di impianti.
Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:
- 5° e 6° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 20 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 25 giorni di calendario;
- 5° e 6° livello con anzianità da 6 anni a 10 anni: 25 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità da 6 a 10 anni: 30 giorni di calendario;
- 5° e 6° livello con anzianità superiore a 10 anni: 30 giorni di calendario;
- 3° e 4° livello con anzianità superiore a 10 anni: 35 giorni di calendario.
Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 27 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 27 CCNL 17.12.2021)
A decorrere dall'1.1.2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza all'1.1.2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data.
L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti ai sensi del presente C.C.N.L. per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.
La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.
PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE (SENZA NUMERO NELL'ACCORDO 25.11.2024)
Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL Area Meccanica si è convenuto quanto segue:
- le aziende effettueranno una ritenuta di € 30.00 sulla retribuzione del mese di aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
- ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fim-Cisl Fiom-Cgil, Uilm-Uil ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
- le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31.1.2025 del testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
- entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.
- la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende, le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
Infine, sono stati definiti nuovi minimi retributivi, di cui ne riportiamo breve sintesi.
| METALMECCANICI (ARTIGIANATO) DA 01.12.2024 | |||||
| Livelli | Minimo | Conting. | Altri elementi | Supermin. individ. | Totale |
| 1Q | 2.018,11 | 70,00 | 2.088,11 | ||
| 1 | 2.018,11 | 50,00 | 2.068,11 | ||
| 2 | 1.877,78 | 1.877,78 | |||
| 2 bis | 1.773,08 | 1.773,08 | |||
| 3 | 1.704,96 | 1.704,96 | |||
| 4 | 1.606,98 | 1.606,98 | |||
| 5 | 1.547,75 | 1.547,75 | |||
| 6 | 1.475,92 | 1.475,92 | |||
Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.
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