Assicurazione INAIL nel lavoro sportivo

Con la circolare 46 del 27 ottobre, l’Inail detta le regole per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i lavoratori sportivi, come da disposizioni contenute del Dlgs 36/2021, a seguito delle recenti modifiche ad opera del Dlgs 120/2023.

In particolare, viene ribadito che sono tutelati ai fini Inail:

  • i lavoratori subordinati sportivi (articolo 34, comma 1, Dlgs 36/2021), sia in campo dilettantistico che professionistico;
  • i giovani atleti assunti con contratto di apprendistato di cui all’articolo 30, comma 5, (nonché tutti gli apprendisti di cui all’articolo 42, comma 6, lettera a, del Dlgs 81/2015);
  • i collaboratori amministrativo-gestionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal Coni o dal Cip (articolo 37, comma 2);
  • i prestatori di lavoro occasionale, di cui possono avvalersi, ricorrendone i presupposti e «secondo la normativa vigente», i soggetti di cui al punto precedente oltre alle associazioni benemerite e la società Sport e salute Spa (articolo 25, comma 3-bis) «se rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»; in tale fattispecie la quota di competenza dell’Inail è compresa nell’importo totale versato dal committente per l’acquisto dei “Presto”.

Non sono invece tutelati dall’Inail:

  • i collaboratori sportivi ex articolo 409, comma 1, numero 3, del Codice di procedura civile e ex articolo 2, comma 2, lettera d, del Dlgs 81/2015, ai quali si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 legge 2895/2002 e relativi provvedimenti attuativi (polizze assicurative come disposto dall’articolo 34, comma 3 del Dlgs 36/2021);
  • gli sportivi dilettanti, articolo 51 legge 289/2002, che svolgono attività sportiva come volontari di cui all’articolo 9 del Dlgs 36/2021, anch’essi assicurati obbligatoriamente con polizze private (articolo 34, comma 4);
  • i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sia nel caso che svolgano l’attività sportiva come volontari, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza (articolo 25, comma 6, 1° e 2° periodo, Dlgs 36/2021), sia dietro corresponsione di compenso, previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza o decorso il termine del silenzio-assenso pari a 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione (articolo 25, comma 6, terzo periodo)
  • il personale dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, in quanto al personale di Esercito, Marina e Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, eccetera, (sportivo o meno), cui si applica la specifica disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;
  • i lavoratori sportivi autonomi, che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile;
  • i lavoratori che svolgono attività sportiva nell’ambito di una professione la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Gli adempimenti per committenti e datori di lavoro sportivo

I committenti e i datori di lavoro non titolari di codice ditta Inail e posizioni assicurative territoriali attive devono presentare la denuncia di iscrizione, che eccezionalmente sarà considerata trasmessa nei termini se presentata entro il 30 novembre 2023 (anziché entro il giorno di inizio dell’attività lavorativa del lavoratore subordinato o del collaboratore).

Coloro che sono già titolari di codice ditta e Pat Inail, ma che hanno necessità di apportare alle stesse variazioni relative ai lavoratori sportivi da assicurare, potranno farlo senza l’applicazione di alcuna sanzione, sempre entro il 30 novembre 2023 (il termine normalmente è fissato in 30 giorni dalla decorrenza della variazione).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Riforma dello Sport

ULTERIORE CORRETTIVO PER LA RIFORMA DELLO SPORT

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 409/2023) il Decreto correttivo n. 120/2023, che introduce importanti modifiche ai Decreti attuativi della Riforma dello sport (L. 86/2019). In particolare, il Decreto interviene sul lavoro sportivo correggendo, semplificando e integrando le previsioni del D.lgs. 36/2021.

Lavoratori sportivi

Più nello specifico, il correttivo interviene sull’articolo 25 del citato Decreto nel quale viene definito il lavoratore sportivo.

Potrà essere considerato lavoratore sportivo:

  • l'atleta;
  • l'allenatore;
  • l'istruttore;
  • il direttore tecnico;
  • il direttore sportivo;
  • il preparatore atletico;
  • il direttore di gara, che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo. Potrà poi rientrare nella definizione di lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva secondo i regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Oltre a chi svolge mansioni di carattere amministrativo-gestionale, non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Si ricorda che, nell’ambito del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali escluso il tempo dedicato alla partecipazione alle manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paralimpici.

L’instaurazione di tali rapporti sportivi deve essere comunicata al registro delle attività sportive dilettantistiche entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro, tale comunicazione equivale alla medesima effettuata al centro per l’impiego.

Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal decreto:

 

  • l’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro può essere adempiuto in via telematica all’interno dell’apposita sezione del registro delle attività sportive dilettantistiche;
  • nel caso in cui il compenso annuale non superi i 15.000 euro, non vi è obbligo di emissione del prospetto paga.

Il Decreto correttivo ha altresì disposto che l'iscrizione del Libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

In sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative di rapporti di lavoro sportivo dilettantistici, limitatamente al periodo di paga da luglio a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.

Assicurazione contro gli infortuni

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti all’obbligo assicurativo Inail, anche qualora vigano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51, L. 289/2002 e nei relativi provvedimenti attuativi (sono soggetti all'obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva; l'obbligatorietà dell'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente).

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista nell’articolo 51, L. 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi, oltre all’obbligo di assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.

Trattamento pensionistico

I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo pensione dei lavoratori sportivi presso l’Inps, cui sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative operanti nei settori professionistici.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti 20 e 22 del D.M. Lavoro 15 marzo 2005, se già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, hanno diritto di optare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del D.lgs. 36/2021, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale e a tal fine sono iscritti alla Gestione separata Inps, come i lavoratori che svolgono prestazioni autonome.

In tema poi di contribuzione previdenziale giova ricordare che le suddette collaborazioni debbono versare la quota contributiva alla gestione separata Inps per i compensi superiori a 5.000 euro e fino a un massimale, nel 2023, pari a 113.520 euro.

L'aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita come segue:

  • per i lavoratori sportivi già assicurati presso altre forme obbligatorie l’aliquota è pari al 24%, senza aliquota aggiuntiva c.d. assistenziale;
  • per i lavoratori non assicurati presso altre forme obbligatorie o che svolgono prestazioni autonome, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive c.d. assistenziali previste per gli iscritti alla gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Si precisa che, sino al 31 dicembre 2027, la base imponibile previdenziale pensionistica è ridotta del 50%. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata Inps, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto dei dati retributivi e delle informazioni utili al calcolo dei contributi può essere assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.

 

Sostegno alle piccole Asd/Ssd

Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del beneficio hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100.000 euro, è riconosciuto un contributo, commisurato ai contributi previdenziali per i quali l'obbligo di denuncia e di versamento grava sulle predette associazioni e società sportive dilettantistiche, versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023.

Prestazioni sportive dei volontari

I volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti. Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Per le loro prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza purché:

  • siano documentate (non sono quindi previsti rimborsi a forfait) o,
  • purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46, D.P.R. 445/2000.

Trattamento tributario

I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000. All'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare. Tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi ex articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'articolo 36, comma 6, D.lgs. 36/2021, l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare l'importo complessivo di euro 15.000.

Rapporti di carattere amministrativo-gestionale

Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative, fatto salvo per i soggetti che la forniscono nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Ai rapporti di collaborazione si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo Inail e i collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata Inps. L'attività è regolata:

  • ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2 (diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale), 6 (aliquota pensionistica pari al 24%), 7 (aliquota pensionistica pari al 25%), 8-bis (l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui) e 8-ter (fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo);
  • ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6 (i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000; tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile Irap).

I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai committenti o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Whistleblowing – Tutela dei lavoratori

Whistleblowing: tutti gli adempimenti da effettuare entro il 17 dicembre

Le aziende che hanno impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, devono conformarsi, entro il 17 dicembre, agli obblighi in materia di whistleblowing, il sistema che prevede l’adozione di strumenti idonei a segnalare eventuali violazioni di diritti fondamentali dei lavoratori, previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023.

Per garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, occorre attivare canali di segnalazione gestiti da personale dedicato e appositamente formato, eventualmente anche a soggetto esterno autonomo.

Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR.

Cos’è il whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano, ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie), illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza.

Il D.lgs. n. 24/2023, superando la precedente stratificazione normativa, interviene sull’intera disciplina dei canali di segnalazione e intensifica le tutele riconosciute ai segnalanti; amplia la platea dei destinatari degli obblighi, declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione e delinea i profili sanzionatori delle violazioni e dei comportamenti, anche ritorsivi. I canali che il datore di lavoro o ente è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità whistleblower, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Ambito soggettivo

In modo innovativo rispetto al passato, tra i soggetti privati, il decreto in argomento individua i destinatari sulla base di diversi criteri relativi alla forza aziendale, allo svolgimento di attività in settori disciplinati dal diritto europeo ovvero in base all’adozione o meno dei modelli organizzativi e di gestione previsti dal D.lgs. n. 231/2001 (protocolli che regolano la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi allo scopo di ridurre il rischio di commissione di illeciti penali, consentendo alle imprese di ridurre il rischio di essere chiamate a rispondere per uno dei reati sanzionabili, tra cui anche quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Più precisamente, sono tenuti a rispettare la disciplina e sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

  • hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • operano in specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori di cui al punto precedente;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.lgs. n. 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.

Ai soggetti di diritto privato, di cui sopra, si affiancano, anche, i soggetti del settore pubblico (amministrazioni pubbliche, autorità amministrative indipendenti, enti pubblici economici organismi di diritto pubblico, etc.).

La platea delle persone legittimate alla segnalazione, comprende:

  • i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
  • i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
  • i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La segnalazione può avvenire anche quando il rapporto di lavoro non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite, ad esempio, durante le fasi di selezione, ovvero nel corso del periodo di prova o anche successivamente alla risoluzione del rapporto, purché le informazioni riferite alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto.

Tra i whistleblowers si possono annoverare anche i “facilitatori” ossia persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, tra cui colleghi e parenti.

Contenuto delle segnalazioni

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’organizzazione privata, tra cui:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’UE o nazionali indicati nello specifico allegato al decreto o nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono interessi finanziari dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni UE nei settori richiamati dal decreto.

Occorre precisare che le informazioni sulle segnalazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (art. 2, comma 1, lett. b); al contrario, esse non devono essere riconducibili a rimostranze personali o richieste di interventi in merito ai rapporti che intercorrono con colleghi e superiori (screzi, lamentele, etc.). Sono infatti esclusi dall’applicazione della normativa in esame, i casi in cui il denunciante abbia un interesse personale e la denuncia abbia esclusiva attinenza con il proprio rapporto di lavoro.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia

(D.Lgs. n. 24/2023, art. 1, comma 2)

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto.
Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione può essere inviata con diverse modalità, e può dar luogo a indagini, all’accertamento e al perseguimento delle violazioni.

Tipologie di segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni, predisposti dai soggetti pubblici o privati, o esterni all’organizzazione.

Le segnalazioni interne sono effettuate per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto.

Il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni deve:

  • rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
  • intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;
  • fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

Al whistleblower devono essere fornite informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, anche attraverso la creazione di una sezione

dedicata sul proprio sito.

La gestione dei canali esterni di segnalazione è di competenza ANAC, a cui ci si può rivolgere quando:

  • nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna o questo non è attivo o, se attivo, non è conforme alle prescrizioni dettate al riguardo;
  • è stata presentata una segnalazione attraverso il canale di segnalazione interna che non ha avuto seguito;
  • vi è giustificato motivo di ritenere che la segnalazione attraverso il canale interno non sarà efficace o sarà oggetto di ritorsione oppure la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

In via residuale, il whistleblower può effettuare divulgazioni di pubblico dominio tramite stampa o altri mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone, oltre che una denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile. Ovviamente il whistleblower dovrà preoccuparsi di avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rispettino le condizioni previste (art. 16, comma 1).

L’ANAC equipara le segnalazioni anonime a segnalazioni ordinarie, se circostanziate; il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che comunica ad ANAC di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela appositamente prevista dal decreto (art. 16, comma 4).

Prossima chiamata il 17 dicembre

Dal 15 luglio 2023 Dal 17 dicembre 2023
Tutte le aziende del settore privato con più di 250  dipendenti a prescindere dall’adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001. Tutte le aziende del settore privato che abbiano impiegato nell’ultimo anno una media di lavoratori subordinati tra i 50 e i 249, a prescindere dall’adozione o meno di un modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001.
Tutti i soggetti del settore pubblico (PA), compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti, nonché per i Comuni con più di 10.000 abitanti.

L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione. Il trattamento dei dati personali e la documentazione relativa alle segnalazioni dovranno essere gestiti rispettando le regole e i principi contenuti nel GDPR.

Si sottolinea che il legislatore incoraggia l’adozione di canali interni, ritenuti più prossimi ai fatti oggetto di segnalazione.

Canali di segnalazione
Canali interni (soggetti pubblici e privati)
Canale esterno presso ANAC
Divulgazione pubblica
Denuncia all’Autorità giudiziaria

Ciononostante, gli obblighi non si limitano all’adozione di un canale interno; l’azienda deve infatti garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione. Come previsto espressamente dall’art. 17, comma 2 del decreto in esame, nell’ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l’accertamento dei comportamenti, atti o omissioni ritenuti ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

Si tratta, quindi, di una presunzione legale relativa che impone al datore di lavoro ovvero all’ente, di provare che tali condotte siano estranee alla segnalazione. Il comma 4 del medesimo articolo declina un elenco di condotte ritenute presumibilmente ritorsive, tra cui, ad esempio, il licenziamento, la variazione del luogo di lavoro, il mancato rinnovo di un contratto a termine ovvero il mutamento di mansioni.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni, nel settore pubblico e nel settore privato, compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Sanzioni

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

  • mancata istituzione dei canali di segnalazione;
  • mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
  • adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.lgs. n. 24/2023;
  • mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
  • comportamenti ritorsivi;
  • ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla;
  • violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.

È prevista anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.