Buono carburante L. 51/2022

Il D.L. 21/2022, in vigore dal 22 marzo scorso convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51/2022, ha introdotto misure urgenti per contrastare gli effetti negativi della crisi ucraina, tra le quali la previsione di non concorrenza al reddito, per il solo 2022 e nel limite di 200 euro, di buoni carburante (o titoli similari) che le aziende volessero cedere ai lavoratori dipendenti per agevolarli.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022, fornisce l’ambito di applicazione e le relative istruzioni per l’erogazione, da parte dei datori di lavoro privati, del bonus carburante ai propri dipendenti.

  • Il soggetto che può erogare i buoni carburante (o titolo analogo) è unicamente il datore di lavoro del settore privato.
  • I possibili destinatari dei buoni carburante sono esclusivamente i lavoratori dipendenti senza alcuna distinzione tra le varie tipologie contrattuali presenti in azienda (part-time, apprendisti, tempi determinati, intermittenti…). L’erogazione non sarà possibile, viceversa, per i tirocinanti, i collaboratori coordinati e continuativi o gli amministratori.
  • Tipologia di welfare. Il valore erogabile, nell’importo massimo di 200 euro, dovrà riguardare esclusivamente buoni per il rifornimento di carburante per autotrazione. Parliamo di:
    • benzina;
    • gasolio;
    • GPL;
    • metano;
    • per la ricarica di veicoli elettrici.
  • Modalità di erogazione

L’erogazione dei buoni potrà avvenire, da parte dei datori di lavoro privato, esclusivamente su base volontaria. La scelta dei lavoratori ai quali erogare il beneficio potrà essere effettuata anche ad personam e senza necessità di un preventivo accordo contrattuale.

La distribuzione dei voucher, con la conseguente erogazione da parte del datore di lavoro al dipendente, dovrà essere effettuata entro e non oltre il 12 gennaio 2023, in applicazione del principio di cassa allargato, a prescindere dal fatto che il dipendente usufruisca del servizio in un momento successivo.

I buoni potranno essere erogati sia in formato cartaceo che elettronico e dovranno riportare il loro valore nominale. In merito al costo di acquisto dei buoni carburante, il valore erogato al dipendente rappresenterà il costo azienda.

Il bonus carburante è da considerarsi aggiuntivo al riconoscimento di un ulteriore buono benzina erogato nel limite, previsto dal TUIR, di 258,23 euro. Ne consegue che, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione fiscale, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente potranno raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 258,23 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina).

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.