Riduzione del premio INAIL 2022

I datori di lavoro, che attuano miglioramenti in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, possono ottenere una riduzione del premio assicurativo inviando una apposita domanda all’INAIL entro il 28 febbraio. Le misure di miglioramento devono essere state attuate entro il 31 dicembre 2021 ed il datore di lavoro deve essere nella condizione di poter chiedere ed ottenere il DURC. Il risparmio del premio si concretizza attraverso una riduzione del tasso medio, che verrà applicata al momento del calcolo della regolazione per l’anno 2022. Sulla concessione della riduzione non incide la presenza di infortuni o malattie professionali.

A differenza con quanto previsto nelle precedenti Tariffe 2000, è previsto un unico modello sia per le PAT che hanno il biennio di attività sia per quelle per le quali il biennio non è presente. Nella pratica sono PAT con il biennio completo quelle per le quali l’INAIL ha inviato il Modello 20SM con il quale è stata comunicata l’oscillazione determinata in base alla sinistrosità.

L’individuazione del biennio è di particolare importanza perché:

  • per le PAT con il biennio la domanda deve essere presentata annualmente e la riduzione viene applicata in relazione al numero dei lavoratori anno del triennio (questo dato statistico viene indicato nel Modello 20SM)
  • per le PAT che non hanno ancora il biennio, la domanda deve essere presentata una sola volta ed ha validità fino al compimento del biennio e viene applicata la riduzione in misura fissa del 8%.
Attenzione

Anche se viene valutata la decorrenza della PAT, deve essere rispettata la condizione della presenza di almeno una Voce di Tariffa/Lavorazione che abbia il biennio di attività completo

Per biennio si intendono 2 anni completi con inizio 01.01 (01.01.2020 per l’anno 2022)

Le misure migliorative in materia di sicurezza sul lavoro

Il presupposto indispensabile per presentare il modello di riduzione per prevenzione è l’adozione di tutte le misure minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sicurezza sul lavoro). In sostanza, non è pensabile dichiarare di avere attuato misure migliorative senza avere adottato tutte le misure minime. Per migliorative si intendono quelle iniziative che superano le indicazioni minime contenute nel T.U. sicurezza sul lavoro.

Il Modello da trasmettere subisce delle modifiche effettuate allo scopo di orientare gli interventi migliorativi verso i tipi di eventi che hanno evidenziato una rilevante frequenza e gravità di casi; nel corso degli anni si è esteso il numero degli interventi di prevenzione per gli infortuni stradali o quelli accaduti in ambienti confinati.

In sostanza, da un modello in origine molto scarno, si è passati a quello attuale molto più articolato e complesso nel quale è possibile indicare interventi migliorativi con peso differenziato in relazione alla specifica attività esercitata (un intervento migliorativo riferito al rischio stradale ha un valore maggiore se adottato da una impresa di trasporti).

Particolare rilevanza è da sempre riservata ai miglioramenti attuati attraverso l’adozione di SGLS o responsabilità sociale che sono stati spostati dalla sezione “A” alla sezione “E”.

Trasmissione del modello

L’inoltro della domanda deve essere effettuato tramite il servizio telematico dedicato “Domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione” e non devono essere più utilizzate le opzioni che fanno riferimento ad OT20, OT24 ed OT23.

La procedura telematica consente l’inserimento di tanti interventi quanti ne occorrono per raggiungere il punteggio minimo di 100; in via generale i SGSL certificati da entri aderenti ad ACCREDIA o che applicano il mutuo riconoscimento, consento da soli il raggiungimento del punteggio minimo di 100. La procedura

telematica indica con precisione la documentazione probatoria da allegare in relazione all’intervento migliorativo indicato.

Attenzione

l’INAIL, con istruzione del 4 febbraio 2022 ha comunicato la non obbligatorietà della dichiarazione del datore di lavoro per gli interventi da E1 ad E13 ed E18

è possibile che i funzionari amministrativi, deputati al solo controllo formale riferito alla presenza di tutta la documentazione prevista, chiedano una integrazione; in questa ipotesi deve essere i documenti devono essere inseriti tramite la procedura telematica

Il servizio telematico resterà attivo fino alla mezzanotte del 28 febbraio 2022 ed è previsto l’invio tramite PEC solamente nella ipotesi di malfunzionamenti del servizio che mettano a rischio il rispetto del termine finale. I malfunzionamenti devono essere provati allegando il tipo di messaggio e non possono essere invocati nei giorni precedenti la scadenza del 28 febbraio 2022.

Attenzione

La procedura telematica prevede che ogni allegato non possa superare i 5mb di grandezza; le istruzioni reperibili sul portale www.inail.it forniscono le indicazioni necessarie alla trasmissione di questi documenti

La domanda viene, in un primo tempo, esaminata dai funzionari amministrativi INAIL che effettuano anche la verifica della regolarità contributiva. In merito a questo argomento, occorre precisare che il datore di lavoro deve essere nella condizione di ottenere la regolarità contributiva ed assicurativa attestata dal DURC.

Si rammenta ai datori di lavoro che:

  • hanno subito condanne penali o sono stati oggetto di provvedimenti amministrativi per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro o che non hanno rispettato i CCNL, non sono nella condizione di chiedere la regolarità;
  • non sono in regola con gli adempimenti contributivi od assicurativi, non possono ottenere la regolarità attestata dal DURC.

Successivamente i tecnici esamineranno nel merito la documentazione allegata alle domande in relazione al campione minimo previsto dalla norma in materia di autocertificazioni.

Misura della riduzione

La riduzione si calcola sul Tasso Medio e, come detto, non è influenzata dalla presenza di eventi lesivi. Ricordando che per le PAT che si trovano nel primo biennio si applica una riduzione in misura fissa dell’8%, per quelle con il biennio la riduzione viene applicata secondo la tabella che segue

N° lav. PAT % riduzione
Fino a 10 28
Da 10,01 a 50 18
Da 50,01 a 200 10
Superiori a 200 5

L’INAIL può, nel periodo prescrizionale di 5 anni, procedere alla revoca della riduzione in relazione ad atti e fatti che si evidenziano successivamente all’accoglimento della domanda. La revoca può comportare, in relazione alla reale fruizione della riduzione, al recupero del premio maggiorato delle sanzioni civili per evasione od omissione a seconda della totale assenza delle misure dichiarate od alla loro inidoneità.

La totale assenza degli interventi migliorativi o della incompletezza delle misure minime previste dal D.Lgs. n. 81/2008, comporta la segnalazione alle autorità inquirenti per falsa autocertificazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Novità in busta paga

Dal mese di marzo 2022, con l’avvio a regime dell’assegno unico universale, sono diverse le novità che impatteranno sui lavoratori dipendenti ed i loro datori di lavoro con effetti nei cedolini paga.

Infatti, al finanziamento dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46, si provvede anche con le risorse rivenienti dal superamento dell’assegno per il nucleo familiare e delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Abrogazioni

A tal fine, l’art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede in particolare l’abrogazione:

- degli assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all’art. 65 della legge n. 448/1998;

- degli assegni familiari limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili di cui all’art. 2 del D.L. n. 69/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153/1988 e di cui all’art. 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955;

- delle detrazioni fiscali di cui all’art. 12 del TUIR per i figli di età inferiore a 21 anni.

Impatti sui cedolini paga

Di conseguenza, dal mese di marzo 2022, in sede di predisposizione delle buste paga, i datori di lavoro non potranno più erogare ai lavoratori dipendenti gli assegni familiari suddetti, salvo quelli spettanti ai nuclei familiari senza figli.

Inoltre, nel calcolare l’IRPEF dovuta dai lavoratori, i datori di lavoro non potranno tenere conto delle detrazioni fiscali per i figli a loro carico, salvo per quelli di età anagrafica pari o superiore a 21 anni.

L’effetto che ne deriverà per i lavoratori dall’applicazione di tali nuove regole sarà l’inevitabile taglio del netto da corrispondere risultante dai cedolini paga.

Infatti, l’assegno unico e universale verrà erogato ai richiedenti dall’INPS mentre le detrazioni fiscali e gli assegni familiari transitavano nei cedolini dei dipendenti.

Peraltro, ai fini della verifica degli effetti positivi o meno sul piano finanziario, i lavoratori dipendenti dovranno tenere conto dell’assegno unico e universale che verrà corrisposto direttamente dall’INPS.

Occorre tuttavia ricordare che i criteri di calcolo della suddetta prestazione tengono conto della condizione economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, mentre sia ai fini degli assegni familiari che per la verifica del carico familiare ai fini IRPEF il riferimento era il reddito ai fini fiscali.

Adempimenti dei datori di lavoro

Per quanto riguarda gli adempimenti dei datori di lavoro non è prevista alcuna attività da compiere in quanto il citato art. 10 del D.Lgs. n. 230/2021 prevede sic et simpliciter l’abrogazione della prestazione previdenziale e della detrazione fiscale mentre, come è stato evidenziato, non è previsto alcun ruolo nell’erogazione dell’assegno unico e universale.

Di converso, continueranno ad essere corrisposti gli assegni per i nuclei familiari diversi da quelli con figli e orfanili.

Inoltre, in sede di calcolo dell’IRPEF dovuta dai lavoratori, continueranno ad essere considerate le detrazioni spettanti per i figli di età pari a superiore a 21 anni e degli altri familiari a carico nonché per il coniuge.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 12 del TUIR, si considerano a carico i familiari che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro.

Le altre novità per i cedolini paga 2022

Le novità relative all’assegno unico e universale si aggiungono a quelle della Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).

Innanzitutto, quelle in materia di IRPEF in vigore già dal 1° gennaio 2022 relative:

1) alla rimodulazione degli scaglioni dell’imposta e la modifica delle aliquote dell’imposta;

2) alla modifica della misura e delle modalità di calcolo delle detrazioni di lavoro per i redditi di lavoro di cui all’art. 13 del TUIR;

3) alla modifica della disciplina del trattamento integrativo di 1200 euro (bonus 100 euro) spettante per i redditi di lavoro dipendente ed assimilato di cui all’art. 1 del D.L. n. 3/2020;

4) al superamento dell’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati prevista dall’art. 2 del D.L. n. 3/2020 in caso di reddito complessivo superiore a 28 mila euro e fino a 40 mila euro.

Inoltre, un impatto nei cedolini paga è anche quello derivante dall’applicazione dell’esonero parziale, di 0,8 punti percentuali, dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nonché le novità contributive conseguenti alle modifiche alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 148/2015, previste dalla legge n. 234/2021.

Per l’effettiva operatività di tali ultime due misure, peraltro, si attendono le istruzioni INPS anche se sono già entrate in vigore dal 1° gennaio 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.