Comunicazione online lavoratori autonomi occasionali

Con un comunicato stampa del 24 marzo 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, a partire dal 28 marzo 2022, sarà disponibile una nuova applicazione su Servizi Lavoro, accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Il servizio dovrà essere utilizzato per effettuare la comunicazione preventiva obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, introdotta dall'art. 13 del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Dati da comunicare

La comunicazione deve contenere I seguenti dati:

  • i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
  • i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
  • la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
  • una sintetica descrizione dell’attività;
  • l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
  • la data di avvio delle prestazioni occasionali;
  • l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).

Sanzioni

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale

Lo Studio resta a diposizione per eventuali chiarimenti.

Crediti d’imposta energia elettrica e buoni carburante tra le novità del DL Ucraina

Con il DL 21.3.2022 n. 21, pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67, sono state emanate disposizioni urgenti per contrastare gli effetti economici della crisi ucraina (c.d. decreto “Ucraina”).

Il DL 21/2022 è entrato in vigore il 22.3.2022, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 21/2022.

Il DL 21/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica

L’art. 3 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW (diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica ex DM 21.12.2017).

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Credito d’imposta alle imprese per l’acquisto di gas naturale

L’art. 4 del DL 21/2022 riconosce un credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas ex art. 5 del DL 17/2022.

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Modalità di utilizzo e cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007;
  • è cedibile, solo per intero, con i medesimi limiti previsti per i c.d. “bonus edilizi”.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Crediti d’imposta per le imprese energivore e gasivore - modifiche

Gli artt. 5 e 9 del DL 21/2022 apportano alcune modifiche ai crediti d’imposta per le imprese energivore (a forte consumo di energia) e gasivore (a forte consumo di gas naturale), disciplinati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del DL 17/2022.

Incremento della misura dei crediti d’imposta

Tali crediti d’imposta sono riconosciuti:

  • per le imprese energivore, in misura pari al 25% (al posto del precedente 20%);
  • per le imprese gasivore, in misura pari al 20% (al posto del precedente 15%).

Modalità di utilizzo e cessione dei crediti d’imposta

In merito all’utilizzo dei crediti d’imposta per le imprese energivore (relativi sia al primo che al secondo trimestre 2022) e gasivore (relativi al secondo trimestre 2022), sono stati introdotti:

  • il termine del 31.12.2022 per l’utilizzo in compensazione mediante il modello F24;
  • la facoltà di cessione, solo per intero, con i medesimi limiti previsti i c.d. “bonus edilizi”.

Credito d’imposta alle imprese agricole e della pesca per l’acquisto di carburante

L’art. 18 del DL 21/2022 prevede un credito d’imposta per le imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività.

Determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, entro il 31.12.2022;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Cessione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti vigilati” (es. banche).

Il cessionario può utilizzare il credito d’imposta con le medesime modalità del cedente, entro il 31.12.2022.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Settore turistico - credito d’imposta per l’IMU versata nel 2021

Per effetto dell’art. 22 del DL 21/2022, alle imprese turistico-ricettive viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’IMU per l’anno 2021 (cioè la rata a saldo che doveva essere versata entro il 16.12.2021).

Requisiti soggettivi

Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, comprese:

  • le imprese che esercitano attività agrituristica come definita dalla L. 96/2006 e dalle relative norme regionali;
  • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
  • le imprese del comparto fieristico e congressuale;
  • i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Requisiti oggettivi

Dal punto di vista oggettivo, invece, per poter beneficiare del credito d’imposta è necessario che:

  • gli immobili per i quali è stata pagata la seconda rata dell’IMU 2021 siano accatastati nella categoria catastale D/2;
  • in detti immobili venga gestita la relativa attività ricettiva;
  • i proprietari degli immobili D/2 siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un ulteriore requisito richiesto per ottenere il credito d’imposta riguarda la diminuzione del fatturato derivante dall’attività ricettiva. In particolare, i gestori dell’attività (che sono anche i proprietari dell’immobile D/2) devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;
  • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all’art. 1 co. 53 della L. 244/2007.

Trattamento fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Aiuti di stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche) e la sua efficacia è subordinata, ai sensi dell’art. 108 par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.

L’art. 22 co. 4 del DL 21/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle con-dizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.

Le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto delle autodichiarazioni saranno stabiliti da un apposito provvedimento della stessa Agenzia.

Bonus carburante per i dipendenti

L’art. 2 del DL 21/2022 prevede che, per il 2022, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200,00 euro per lavoratore.

Riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio e gpl

L’art. 1 del DL 21/2022 prevede che le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nelle seguenti misure:

  • benzina: 478,40 euro per mille litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri.

La citata rideterminazione delle aliquote di accisa si applica dal giorno di entrata in vigore del DL in esame (22.3.2022) e fino al trentesimo giorno successivo a tale data (21.4.2022).

Con il DM 18.3.2022 (anch’esso pubblicato sulla G.U. 21.3.2022 n. 67), è stata inoltre stabilita la riduzione delle accise sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante:

  • a 182,61 euro per mille chilogrammi;
  • dal 22.3.2022 e fino al 20.4.2022 (circ. Agenzia Dogane e Monopoli 23.3.2022 n. 11).

Contributo straordinario del 10% contro il caro bollette

L’art. 37 del DL 21/2022 prevede, per il 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario a carico dei soggetti che:

  • esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica;
  • esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
  • rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale;
  • esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
  • importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi;
  • introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Determinazione e versamento

La base imponibile del contributo straordinario è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall’1.10.2021 al 31.3.2022, rispetto al saldo del periodo dall’1.10.2020 al 31.3.2021.

Il contributo si applica nella misura del 10% solo se il suddetto incremento è cumulativamente:

  • superiore a 5.000.000,00 di euro;
  • pari o superiore al 10%.

Il contributo è liquidato e versato entro il 30.6.2022, secondo le modalità e con gli adempimenti che verranno definiti con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

L’art. 11 del DL 21/2022 introduce alcune misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro prevedendo, a determinate condizioni e categorie di imprese, nuove settimane di trattamenti di integrazione salariale e l’esonero dal versamento della contribuzione addizionale.

Ulteriori periodi di cigo e assegno di integrazione salariale

Integrando l’art. 44 del DLgs. 148/2015, si riconosce – per il 2022 – ai datori di lavoro ricadenti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) e che non possono più ricorrere ai trattamenti per esaurimento dei limiti di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni (artt. 4 e 12 del DLgs. 148/2015), un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane, fruibili fino al 31.12.2022.

Analogamente, per i datori di lavoro assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà e FIS di cui agli artt. 26, 29 e 40 del DLgs. 148/2015, il provvedimento in esame riconosce un ulteriore trattamento per un massimo di 8 settimane fino al 31.12.2022, fruibili qualora non sia più possibile ricorrere all’assegno di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata.

Nel dettaglio, possono fruire di quest’ultima misura le imprese che occupano fino a 15 dipendenti e riconducibili ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al medesimo decreto (agenzie e tour operator, stabilimenti termali, parchi di divertimento, ecc.).

Esonero dal versamento della contribuzione addizionale

L’art. 11 del DL 21/2022 riconosce, per il periodo dal 22.3.2022 al 31.5.2022, a determinate categorie di datori di lavoro (appartenenti ai settori della siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria) che sospendono o riducono l’attività lavorativa per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale prevista dal DLgs. 148/2015. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 148/2015, il contributo addizionale è attualmente di importo variabile dal 9% al 12% ovvero al 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

Esonero contributivo per i lavoratori di imprese in crisi

L’art. 12 del DL 21/2022 modifica l’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), estendendo ulteriormente l’ambito applicativo dell’esonero contributivo per l’assunzione di lavoratori di imprese in crisi.

Ambito soggettivo

L’art. 1 co. 119 della L. 234/2021 riconosce l’esonero contributivo per l’assunzione di under 36 (100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi i premi INAIL, per le assunzioni o trasformazioni di contratto effettuate nel 2021 e 2022), di cui all’art. 1 co. 10 della L. 178/2020, anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1 co. 852 della L. 27.12.2006 n. 296.

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 12 del DL 21/2022, tale esonero si applica anche ai:

  • lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti;
  • lavoratori impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette.

Lavoratori in naspi

In caso di assunzione di lavoratori che fruiscono della NASpI, la norma esclude il cumulo tra:

  • il beneficio introdotto dall’art. 1 co. 119 della L. 234/2021;
  • il contributo mensile del 20% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (di cui all’art. 2 co. 10-bis della L. 28.6.2012 n. 92).

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

L’art. 19 del DL 21/2022 prevede che le esposizioni in essere al 22.3.2022 (data di entrata in vigore del decreto) concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, in forma individuale o societaria, possano essere rinegoziate e ristrutturate, prolungando il periodo di rimborso fino a 25 anni.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti “de minimis”, le operazioni di rinegoziazione e ri-strutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita prestata dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

Notifica per le esportazioni di materie prime critiche

L’art. 30 del DL 21/2022 introduce l’obbligo di notifica per le operazioni di esportazione al di fuori dell’Unione europea di materie prime critiche, da individuarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Tra le suddette materie prime, vi rientrano i rottami ferrosi.

La notifica deve essere effettuata, almeno 10 giorni prima dell’avvio dell’esportazione, al Ministero dello Sviluppo economico e al Ministero degli Affari esteri, fornendo una informativa completa dell’operazione.

In caso di inadempimento, salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa pari al 30% del valore dell’operazione e comunque non inferiore a 30.000,00 euro per ogni sin-gola operazione.

Garanzie a favore di imprese energivore di interesse strategico

L’art. 10 co. 1 del DL 21/2022 introduce, fino al 31.12.2022, una garanzia rilasciata da SACE in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia relativamente:

  • a finanziamenti a imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (da individuare con DPCM su proposta del Ministero dello sviluppo economico);
  • al finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territo-rio nazionale per la produzione destinata all’industria siderurgica.

La garanzia opera fino al 90% dell’importo del finanziamento (secondo le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’art. 1 del DL 23/2020 convertito).

Novità green pass dal 31/03/2022

Regime semplificato per lo smart working fino al 30 giugno e fine dell’obbligo del super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50, ai quali, dal 1° aprile, sarà richiesta solo la versione base. Sono le principali misure in materia di lavoro previste dalla bozza del decreto-legge approvato, il 17 marzo, dal Consiglio dei ministri.

Fino al 15 giugno, per gli over 50 resta in ogni caso l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per gli inadempienti.

Dal 30 aprile, viene inoltre stabilito che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi e nelle banche.

Il 31 marzo si concluderà lo stato di emergenza e con esso verranno abbandonate progressivamente le principali misure restrittive adottate in questi mesi per il contenimento della pandemia. L’Esecutivo, nella seduta del Consiglio dei ministri del 17 marzo, ha infatti varato un nuovo decreto-legge recante “Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” rivedendo, in particolare, le norme sugli obblighi di vaccinazione e per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Con la fine dello stato di emergenza viene abbandonato inoltre il meccanismo regolatorio delle restrizioni ancorato all’andamento cromatico dei colori delle regioni e verrà, inoltre, dismessa la struttura commissariale i cui compiti passeranno al Ministero della Difesa, fino a fine anno e poi al Ministero della Salute.

Smart working: proroga fino al 30 giugno

La conclusione dello stato di emergenza non cambierà però le regole vigenti sullo smart working: l’art. 10 della bozza di decreto-legge proroga, al 30 giugno 2022, la possibilità di ricorrere al lavoro agile nel comparto privato senza l’accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi beneficiando ancora di un regime semplificato.

Il provvedimento, infatti, estende di tre mesi (art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020), il regime semplificato e protrae, al 30 giugno, anche i termini di svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.

Intanto la Commissione Lavoro della Camera ha trovato l’accordo sul disegno di legge per la regolamentazione dello smart working che fa sintesi tra le proposte di legge arrivate dai partiti non solo di maggioranza. Affinché questo testo diventi legge e vada a sostituire la normativa vigente (legge n. 81/2017) è necessario però che venga approvato dal Parlamento entro la fine della legislatura.

Il nuovo provvedimento definisce smart working solo il lavoro, al di fuori dall’ufficio, che superi la soglia di almeno il 30% dell’orario complessivo. Quando la percentuale si attesta su livelli inferiori non sono necessari gli accordi individuali. Un’interessante novità del disegno di legge approvato in Commissione Lavoro riguarda il ruolo che assume l’accordo individuale: se da una parte viene confermato l’obbligo dell’accordo individuale, dall’altra si afferma che gli aspetti più rilevanti debbano essere normati dalla contrattazione nazionale di categoria e/o da un accordo aziendale o territoriale.

In particolare, gli accordi collettivi dovrebbero stabilire, oltre che il diritto alla disconnessione, le eventuali agevolazioni afferenti alcune specifiche categorie. La proposta di legge prevede, infatti, un accesso prioritario al lavoro agile per alcune categorie di lavoratori. In particolare, per coloro che usufruiscono della legge 104; per i caregiver; in presenza di figli disabili; nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e paternità.

In caso di violazione, invece, del diritto alla disconnessione, “si applicano le disposizioni di cui all’art. 615-bis del Codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Il disegno di legge demanda ai contratti “l’equiparazione del lavoratore che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile con il personale operante in presenza ai fini del trattamento economico e normativo, del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro, nonché dello sviluppo delle opportunità di carriera e crescita retributiva, del diritto alla formazione e all’apprendimento permanente e alla periodica certificazione delle relative competenze”.

Il testo condiviso prevede, inoltre, una serie di agevolazioni per le aziende che si impegnano nella promozione dello smart working, che però scatterebbero solo per chi applica “contratti firmati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative”. Il nuovo disegno di legge prevede, a tal riguardo, la riduzione dell’1% dei premi assicurativi INAIL per le aziende che utilizzano lo smart working. Inoltre “alle imprese che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile” è ipotizzato il riconoscimento di un tax credit.

Green pass: la road map verso il ritorno alla normalità

Lo stato di emergenza per la pandemia da Covid 19 si esaurirà il 31 marzo; l’art. 1 del decreto varato dall’Esecutivo specifica che nonostante questo, su richiesta motivata delle amministrazioni competenti, potranno essere adottate una o più ordinanze che possono contenere misure derogatorie purché "individuate nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, con efficacia limitata fino al 31 dicembre 2022.

Le ordinanze "sono adottate nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e sono comunicate alle commissioni parlamentari competenti per materia entro sette giorni dalla data della loro adozione".

Tra le novità più dibattute approvate all’unanimità nel corso del Consiglio dei Ministri, la fine dell’obbligo di super green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro per gli over 50 ai quali, dal 1° aprile, non sarà più richiesto il green pass rafforzato, ma solo la sua versione base; fino al 30 aprile permarranno però, in caso di mancata esibizione, le sanzioni amministrative vigenti, mentre viene eliminato il rischio, per il lavoratore, della sospensione dello stipendio (maggiori e più precise delucidazioni verranno fornite appena disponibili).

Sempre dal 1° aprile torna al 100% la capienza consentita per le manifestazioni, e per accedervi basterà il green pass base. Per quanto riguarda la scuola invece decade l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, saranno obbligati alla dad solo gli alunni conclamati positivi. Dal 30 aprile viene stabilito, inoltre, che non sarà più obbligatorio esibire il certificato verde per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale e per accedere agli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche o alle poste.

Il super green pass sarà ancora necessario, invece, per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso, piscine, palestre e centri benessere. Cambiano anche le regole per gli stranieri che dovranno possedere solo il green pass base e non più quello rafforzato, per poter soggiornare negli hotel e consumare nei ristoranti al chiuso.

Un ulteriore graduale ritorno alla normalità riguarda l’uso delle mascherine: i dispositivi di protezione saranno obbligatori fino al 30 aprile al chiuso. Sarà necessario, quindi, indossare le Ffp2 anche per assistere a spettacoli in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo, eventi e competizioni sportive.

Lo stesso vale in tutti gli altri luoghi al chiuso, tra cui le sale da ballo e discoteche e locali assimilati al chiuso, “ad eccezione del momento del ballo”. Esentati sempre dall'indossare i DPI i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone disabili e i soggetti durante lo svolgimento di attività sportiva. Sempre fino al 30 aprile per i lavoratori che nell’esecuzione della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro e i lavoratori domestici sono considerati dispositivi di protezione individuale anche le mascherine chirurgiche.

Dal primo maggio, poi, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della bozza di decreto verranno abbandonati green pass, mascherine al chiuso, anche nelle scuole. L’ultimo step della road map è fissato per il 15 giugno quando decadranno tutti gli obblighi vaccinali ad eccezione del personale appartenente al comparto sanitario.

Obbligo vaccinale

L'obbligo vaccinale fino al 15 giugno varrà per il personale scolastico, il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Fino a metà giugno vale l'obbligo vaccinale anche per il personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Fino al 15 giugno per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro per potenziali inadempienti; l'obbligo di vaccinazione permarrà, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Certificazione unica 2022

Entro il prossimo 16 marzo i sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente le Certificazioni Uniche 2022, inclusive dei redditi utili ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata. Tra le novità di maggiore rilievo, a cui sostituti e intermediari dovranno prestare particolare attenzione, si segnalano le modifiche in tema di trattamento integrativo. Tra le semplificazioni è presente la soppressione della clausola di salvaguardia, introdotta con il D.L. n. 34 del 2020, volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

La struttura ed i contenuti della nuova certificazione sono in linea con il modello dello scorso anno, anche se sono state recepite le modifiche normative che hanno interessato il 2021.

Sono, inoltre, confermate le modalità di trasmissione telematica e consegna ai percipienti, adempimenti che dovranno essere assolti entrambi entro il 16 marzo 2022.

Termini e modalità di presentazione e consegna

In merito alle scadenze per la trasmissione delle CU all’Agenzia delle Entrate, i sostituti di imposta dovranno provvedere a tale adempimento entro il prossimo 16 marzo, laddove la CU sia inclusiva di redditi utili alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Per le altre CU, la trasmissione potrà invece avvenire entro la scadenza per l’invio del Modello 770 2022, fissata al 31 ottobre prossimo.

Rimane ferma la scadenza del 16 marzo per la consegna della CU ai percipienti.

Per l’invio all’Agenzia delle Entrate, anche per il 2022 viene confermata come unica modalità la trasmissione telematica a cura del sostituto di imposta stesso o di un intermediario. È lasciata tuttavia alla facoltà del sostituto la scelta di inviare un unico flusso, o effettuare più invii, a seconda delle proprie specifiche esigenze. La trasmissione si considera finalizzata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Amministrazione, come certificato da apposita comunicazione rilasciata telematicamente. Ricordiamo che si considerano tempestive le trasmissioni che si concludono nei termini previsti. La tempestività è confermata anche per quelle trasmesse per tempo ma scartate, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Per quanto riguarda la consegna ai percipienti, la trasmissione in formato elettronico rimane invece un’alternativa rispetto alla consegna cartacea. Nel caso si decida di optare per l’invio elettronico, sarà onere del sostituto assicurarsi che il percipiente sia in grado di entrare nella disponibilità della stessa e materializzarla per i successivi adempimenti.

Contenuti e principali novità

Come i precedenti modelli, la CU 2022 contiene i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. La stessa deve inoltre accogliere anche i dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, le somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi nonché i dati relativi alle locazioni brevi.

Anche se la struttura della CU 2022 ricalca sostanzialmente quella dello scorso anno, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad apportare alcune modifiche che si sono rese necessarie a fronte delle evoluzioni normative che hanno interessato l’anno 2021.

Trattamento integrativo

Il D.L. n. 3/2020, recante misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e convertito nella L. n. 21/2020, ha previsto a partire dal 1° luglio 2020 l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di nuove misure fiscali volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

Tra le nuove misure è previsto il riconoscimento di un “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti. Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi, è pari a 1.200 euro per il 2021 e spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non supera 28.000 euro. Rispetto allo scorso anno, la CU 2022 risulta essere semplificata. Infatti, essendo venuta meno la contemporanea presenza del bonus IRPEF e del trattamento integrativo che ha invece interessato l’anno 2020, sono state eliminate tutte le caselle volte ad accogliere i dati relativi al vecchio bonus.

In relazione al trattamento integrativo, vengono confermati gli stessi dati già presenti nella precedente certificazione, a cui si aggiunge la sola casella volta ad accogliere l’eventuale recupero oltre i termini del conguaglio. Si ricorda, infatti che all’art. 1, comma 3 del citato D.L. è previsto che qualora in sede di operazioni di conguaglio, il trattamento integrativo si riveli non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio. L’eventuale quota da recuperare oltre i termini del conguaglio deve pertanto trovare separata indicazione nella CU. Inoltre, a partire dalla CU 2022 i sostituti dovranno rendere conto dell’importo del trattamento effettivamente recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio rispetto a quanto certificato nella precedente CU.

In linea con lo scorso anno, pare infine utile precisare che la compilazione della sezione relativa al trattamento integrativo deve essere sempre compilata in presenza di redditi di lavoro dipendente e assimilati esposti nella CU, a prescindere se tale trattamento sia o meno riconosciuto dal sostituto.

Clausola di salvaguardia

Ulteriore semplificazione deriva poi dalla soppressione della clausola di salvaguardia introdotta con il D.L. n. 34/2020 volta a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. In accordo a tale clausola, infatti, per l’anno 2020 il bonus Irpef ed il trattamento integrativo sono stati straordinariamente riconosciuti anche a fronte di un’imposta lorda inferiore rispetto alle detrazioni spettanti a causa degli ammortizzatori speciali Covid-19 concessi dal decreto Cura Italia.

Ai fini del riconoscimento del bonus IRPEF o del trattamento integrativo per il periodo di fruizione degli ammortizzatori, i sostituti di imposta erano chiamati a considerare, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Trattandosi di una misura temporanea limitata al solo anno 2020, le relative caselle precedentemente esposte nella sezione “Altri dati” sono state pertanto eliminate dalla CU 2022.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.