Nuovi limiti fringe benefit – Decreto aiuti quater

Il decreto-legge Aiuti-quater, esaminato dal Consiglio dei ministri di giovedì 10 novembre, ha portato da 600 euro a 3mila euro la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei benefit.

Entro il 12 gennaio le aziende potranno riconoscere ai lavoratori beni e servizi, compresi i rimborsi per le bollette, tenendo conto del nuovo limite di esenzione. I conguagli coinvolgeranno anche le auto aziendali.

Oltre ad agevolare le aziende che prima della fine dell’anno volessero erogare nuovi aiuti ai lavoratori, la disposizione ha anche l’effetto di “salvare” le erogazioni effettuate nel 2022 che superano la precedente soglia di 600 euro (stabilita dal decreto Aiuti-bis). In caso di sforamento del tetto, infatti, in base alla disciplina ordinaria dei fringe benefit, confermata dalla recente circolare 35/E dell’agenzia delle Entrate, tutto il valore del benefit viene assoggettato a contributi e imposte (e non solo la differenza fra l’importo esente e la somma erogata).

Innalzando la soglia a 3mila euro, il Governo ha voluto creare una fascia abbastanza ampia da far rientrare nell’esenzione anche importi più sostanziosi erogati finora. Il decreto Aiuti-bis (DL 115/2022) aveva allargato l’ambito dei fringe benefit, includendo fra le somme detassate fino a 600 euro, per il solo 2022:

  • i benefit e le somme erogati entro il 12 gennaio 2023;
  • i rimborsi ai lavoratori degli importi spesi per pagare le utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas, come sostegno per far fronte al caro bollette.

Ora il decreto Aiuti quater, modificando proprio il DL 115/2022, allarga la soglia di esenzione, ma sempre in riferimento al periodo d’imposta in corso.

Che cosa rientra nel benefit

Si può ritenere che i chiarimenti forniti dalle Entrate con la circolare 35/E del 4 novembre valgano anche per la nuova versione della norma. L’allargamento della soglia di esenzione può continuare a intendersi dunque come un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante da 200 euro previsto dall’articolo 2 del Dl 21/2022.

La possibilità di erogare benefit detassati fino a 3mila euro si applica a tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati (quindi anche ai collaboratori), senza vincoli di reddito per accedere, e i benefit possono essere dati anche ad personam (senza la necessità di un accordo aziendale).

Le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per le utenze domestiche potranno riguardare solo consumi effettuati nel 2022, relativi a immobili abitativi posseduti o detenuti, in base a un titolo idoneo, dal dipendente o dai suoi familiari (purché fiscalmente a carico), a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. Sono comprese anche le spese per utenze intestate al condominio o al locatore, a patto che nel contratto sia previsto espressamente il riaddebito analitico delle stesse a carico del locatario (il lavoratore o i suoi familiari che ne sostengano le spese).

Come provare le spese

Il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione che giustifichi la spesa sostenuta o, in alternativa, un’autocertificazione (in base al Dpr 445/2000) con la quale attesti il possesso della documentazione che prova il pagamento delle utenze, e gli elementi necessari per identificarle.

Il datore dovrà acquisire anche una autocertificazione che attesti che le spese non siano state oggetto di richiesta di rimborso anche presso altri datori di lavoro.

Calcoli e conguagli di fine anno

Come detto, in caso di superamento del limite di 3mila euro, il valore erogato al lavoratore e concorre interamente a formare il reddito. Entro il mese di dicembre, i datori di lavoro si troveranno dunque, costretti a effettuare conguagli fiscali in cedolino in favore dei lavoratori per i quali, alla luce della nuova soglia di non imponibilità, il limite risulterà non più superato.

Un caso tipico potrebbe riguardare gli assegnatari di un’auto aziendale a uso promiscuo: il valore determinato dalle tabelle Aci quale fringe benefit annuo risulta, infatti, per la maggior parte delle autovetture, inferiore alla nuova soglia. In questo caso, al lavoratore verranno conguagliati, a suo favore, le imposte e i contributi trattenuti nel corso del periodo d’imposta. Ma le aziende potranno anche attuare nuove iniziative a favore dei dipendenti, tenendo a mente che lo sforamento anche di un solo centesimo del limite determina l’assoggettamento a tassazione e contribuzione ordinaria dell’intero importo riconosciuto, e che l’erogazione dovrà avvenire entro il 12 gennaio 2023.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Scrivi un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

tre × tre =