Circolare 3/2018-C del 26.03.2018

Nuove regole per la detrazione dell’IVA sugli acquisti

Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate, ispirandosi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), ha chiarito i termini di registrazione delle fatture di acquisto, stabilendo che per portare in detrazione l’iva occorre che siano verificati due presupposti:

  • Avvenuta esigibilità, che si verifica nel momento in cui la prestazione di servizi o la cessione di beni si considerano effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
  • Possesso della fattura da parte del cessionario/committente.

E’ prassi consolidata registrare le fatture con riferimento alla data delle fatture stesse, senza tenere conto della data di ricezione. A seguito dei suddetti chiarimenti non è più possibile adottare questo metodo, di conseguenza, al fine di poter detrarre l’iva, è opportuno registrare le fatture di acquisto nel mese di ricezione, nonostante spesso capiti che siano datate il mese precedente.

   
  • Cessione di beni avvenuta nel mese di marzo 2018
  • Fattura datata 31/03/2018 ricevuta in data 03/04/2018
L’iva potrà essere detratta a partire dalla liquidazione iva di aprile 2018
  • Cessione di beni avvenuta nel mese di marzo 2018
  • Fattura datata 31/03/2018 ricevuta in data 31/03/2018
L’iva potrà essere detratta a partire dalla liquidazione iva di marzo 2018

Al fine di consentire la corretta liquidazione dell’IVA è necessario che le fatture di acquisto vengano fornite allo Studio con indicazione del mese di ricezione.

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.