Circolare n. 2/2020 del 7/01/2020

Oggetto: Legge di Bilancio 2020.

È stata pubblicata in G.U. 30 dicembre 2019 n. 304 la legge n° 160/2019, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020.

Di seguito un primo brevissimo esame delle principali novità giuslavoristiche e contributive.

  

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

E’ prevista una riduzione del carico fiscale in favore dei lavoratori dipendenti.

La misura riguarderà certamente coloro che percepiscono un reddito compreso tra € 26.600 e € 35.000# e che, attualmente, non beneficiano del c.d. “bonus Renzi”.

In favore di coloro che già fruiscono del “bonus Renzi”, il vantaggio potrebbe essere rimodulato in una detrazione fiscale con beneficio tra i € 40 e i € 50 annui.

Per l’attuazione degli interventi attuativi è Tuttavia necessario attendere l’emanazione di appositi provvedimenti normativi.

 

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

  • Under 35 mai occupati a tempo indeterminato

E’ confermata la riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, fino al limite annuo di € 3.000, per un periodo massimo di 36 mesi, per l’assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 35° anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fermi gli altri requisiti di legge.

L’agevolazione spetta anche in caso di conversione di un contratto a termine.

  • Incentivi per il Sud

Nei casi di assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l’esonero contributivo viene elevato fino al 100%, nel limite massimo di € 8.060 annui ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

Per quest’ultima misura dovrà attendersi il consueto decreto dell’ANPAL e le successive istruzioni dell’Inps.

 

Apprendistato 1° livello (conseguimento di un diploma)

Si ricorda che possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, i soggetti di età compresa tra i 15 anni compiuti e fino al compimento dei 25 anni, in tutti i settori di attività.

Lo sgravio è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione previdenziale dovuta nei primi 3 anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo

 

Assunzioni neolaureati

Viene sbloccato e reso operativo il Bonus Eccellenze per l’occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca.

La norma prevede il riconoscimento dell’esonero per l’assunzione di giovani in possesso:

  • della laurea magistrale, conseguita, entro il periodo del corso legale di studi previsto dall’ordinamento del relativo corso di laurea, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e la media ponderata di almeno 108/110, prima del compimento dei 30 anni di età. Il titolo di laurea può essere stato conseguito in università statali e non statali legalmente riconosciute, italiane o estere (in quest’ultimo caso, solo se riconosciute equipollenti in base alla legislazione vigente). L’agevolazione si applica anche in riferimento ai titoli rilasciati da università telematiche;
  • di un dottorato di ricerca, conseguito prima del compimento dei 34 anni di età, presso i medesimi istituti universitari di cui alla lettera precedente.

Il beneficio consiste nella riduzione per un periodo fino a 12 mesi della sola quota di contributi INPS a carico datore di lavoro, fino al limite di € 8.000, e non riguarda i contributi INAIL.

Deve trattarsi di assunzioni con contratto di lavoro dipendente sia a tempo pieno che a tempo parziale, purché a tempo indeterminato. In caso di rapporto a tempo parziale, la misura dell’esonero dovrà essere proporzionalmente ridotta.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BUONI PASTO

Dal 1° gennaio 2020 i limiti di esenzione contributiva e fiscale sono rimodulati come segue:

  • per i cartacei il limite passa da € 5,29 a € 4,00;
  • per gli elettronici il limite sale da € 7,00 a € 8,00.

Restano escluse dal valore imponibile della retribuzione imponibile:

  • le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
  • le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29.

 

FRINDGE BENEFIT (AUTOVETTURE)

Dal 1° luglio 2020 il benefit in questione sarà così determinato (rispetto alla percorrenza convenzionale di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI):

  • 25% su veicoli aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
  • 30% su veicoli con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km;
  • 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km;
  • 50% (60% dal 2021) per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km.

 

CONGEDO DI PATERNITÀ

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro il 5° mese di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia del minore, aumenta da 5 giorni a 7 giorni per il 2020.

 

Lo Studio è a disposizione per ogni approfondimento.

 

Cordiali saluti.