Circolare 4/2019 del 16.01.2019

Imposta di bollo su Fatture elettroniche

Novità

 

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, a decorrere dal 01/01/2019, sono state introdotte alcune nuove disposizioni in materia di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture.

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture

Con riferimento alle fatture elettroniche, l’assolvimento dell’imposta di bollo fa riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 6 del DM 14.06.2014, recentemente modificato (al comma 2 dell’articolo 6) dal DM 28.12.2018. Per effetto della modifica apportata, il nuovo testo dell’articolo 6 è il seguente:

1) L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica.

2) Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dell’imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell’Agenzia delle entrate. Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nella predetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

3) L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

Il termine per il versamento dell’imposta di bollo

Se l’imposta di bollo dovuta è relativa ad una fattura elettronica, l’imposta deve essere assolta con modalità virtuale. Per effetto del nuovo articolo 6 del DM 28.12.2018 il versamento dell’imposta di bollo dovuta per atti, documenti e registri emessi o utilizzati durante l’anno va effettuato con modalità diverse rispetto al versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

In particolare:

  • per atti, documenti e registri il versamento dell’imposta di bollo va effettuato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • per le fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre dell’anno solare, il termine di versamento coincide con il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Modalità di pagamento imposta di bollo

L’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il Sistema di Interscambio provvede a comunicare, nell’area riservata del contribuente, l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo.

Con riferimento alle modalità di pagamento il contribuente può scegliere di utilizzare uno specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata con il quale è possibile richiedere l’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale, in alternativa al pagamento tramite modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate (codice tributo 2501).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.