Circolare 2/2019 del 09.01.2019

DL Collegato manovra:

le novità previste dalla legge di conversione

Con la conversione in legge n. 136/2018 del DL Collegato manovra, il legislatore ha apportato alcune modifiche a quanto originariamente previsto dal DL n. 119/2018 in materia di fatturazione elettronica, rottamazione delle cartelle, split payment ed altro ancora.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte in occasione della conversione in legge n. 136/2018 del DL n.119/2018.

Fatturazione elettronica

Per effetto di quanto previsto dalla legge di conversione, vengono inclusi tra i soggetti esonerati dall’emissione della fatturazione elettronica anche le associazioni sportive dilettantistiche che applicano il regime forfettario e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (medici, farmacisti, veterinari eccetera) non possono emettere fattura elettronica.

Si prevede che, per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile, le deroghe alla disciplina della fatturazione elettronica previste dal decreto legge (non applicabilità delle sanzioni per il primo semestre del 2019 o, a seconda dei casi, riduzione dell’80%) si applicano fino al 30 settembre 2019.

Si affida, a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate il compito, di definire le regole tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche, tramite il Sistema di interscambio, da parte dei soggetti Iva che offrono servizi di pubblica utilità (ad esempio, telecomunicazioni e gestione dei rifiuti solidi urbani), i cui corrispettivi sono addebitati mediante bolletta.

In materia di semplificazioni amministrative e contabili collegate all’introduzione della fatturazione elettronica, si prevede che a partire dalle operazioni Iva 2020, nell’ambito di un programma di assistenza on line, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, in un’apposita area riservata del proprio sito internet, dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, le bozze dei seguenti documenti:

  • registro delle fatture emesse;
  • registro delle fatture e delle bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati;
  • liquidazione periodica Iva;
  • dichiarazione annuale Iva.

Per i soggetti Iva che convalidano, ovvero integrano nel dettaglio, i dati proposti nelle bozze dei documenti, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti.

Infine, si attribuisce a un decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione delle cause che possono consentire alle amministrazioni pubbliche destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche, nonché le modalità tecniche attraverso le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Emissione e registrazione della fattura elettronica

Secondo quanto previsto dal DL convertito, a decorrere dal prossimo 01.07.2019 la fattura va emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione con l’indicazione della data in cui è stata effettuata la cessione o la prestazione, ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell’operazione.

Le fatture devono essere annotate nel registro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Con riferimento alla detrazione, invece, viene stabilito che entro il termine della liquidazione periodica può essere detratta l’iva a credito relativa alle fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell’anno precedente.

Inversione contabile

Viene prorogata al 30.06.2022 l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile per alcune specifiche operazioni (cessioni di telefoni cellulari, dispositivi a circuito integrato, console da gioco, tablet pc, laptop ecc.).

Rottamazione ter

Viene confermata, in linea di massima, la struttura generale della definizione agevolata dei ruoli consegnati all’Agente per la Riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2017. Per aderire alla definizione agevolata il contribuente deve presentare, entro il prossimo 30.04.2019, una dichiarazione tramite il modello DA-2018. Le modifiche apportate si riferiscono ai seguenti aspetti:

  • con riferimento al numero di rate, viene previsto l’innalzamento da 10 a 18 rate. Le prime due rate devono corrispondere al 10% dell’importo complessivo, mentre viene stralciata la previsione per cui le rate devono essere di pari importo;
  • con riferimento alla scadenza delle rate, resta ferma la scadenza del 31.07 e del 30.11 dell’anno 2019, mentre le restanti rate cadono il 28.02, il 31.05, il 31.07 ed il 30.11 di ciascun anno a decorrere dal 2020;
  • con riferimento agli inadempimenti, viene stabilito che è possibile versare tardivamente le rate entro 5 giorni di ritardo (senza conseguenze);
  • si consente il rilascio del documento unico di regolarità contributiva a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano tutti gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente per il rilascio del documento.

Definizione PVC

Vengono confermate le disposizioni in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. I contribuenti avranno la possibilità di definire i PVC consegnati entro il 24.10.2018 senza applicazione di sanzioni ed interessi presentando una dichiarazione entro il prossimo 31.05.2019.

La definizione si perfeziona con il pagamento, entro la data del 31.05.2019, dell’intera somma contestata o della prima rata della definizione (massimo 20 rate trimestrali).

Definizione agevolata degli atti di accertamento

Vengono confermate, senza sostanziali modifiche, le disposizioni in materia di definizione degli atti di accertamento, di rettifica e liquidazione degli atti di recupero, delle somme contenute negli inviti al contraddittorio, in materia di definizione degli accertamenti con adesione.

Estinzione debiti fino a 1.000 euro

Con riferimento all’estinzione dei debiti fino a 1.000 euro, segnaliamo che le disposizioni non sono applicabili ai debiti relativi  agli aiuti di stato, crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi a contributi o premi dovuti dagli enti previdenziali, nonché risorse proprie tradizionali UE.

Definizione ruoli risorse proprie UE ed IVA all’importazione

Viene confermata la definizione dei ruoli relativi a risorse proprie UE e IVA secondo le modalità previste dall’articolo 3 del DL, con le seguenti eccezioni:

  • il debitore è tenuto a corrispondere interessi, aggio e rimborso spese, gli interessi di mora nonché gli interessi nella misura del 2% annuo dal 01.08.2019;
  • l’Agente comunica al debitore entro il 31.05.2019 gli importi dovuti per la definizione delle somme;
  • è fissato al 30.09.2019 il versamento della prima o unica rata di definizione.

Irregolarità formali

Si prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non incidono sulla determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24.10.2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta. Il pagamento deve essere eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 e il 2 marzo 2020. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti e con la rimozione delle irregolarità o delle omissioni.

 La regolarizzazione non può essere utilizzata:

  • per gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della voluntary disclosure (procedura di collaborazione volontaria disciplinata dall’articolo 5-quater del Dl 167/1990);
  • per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero;
  • per le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Viene altresì previsto che, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, oggetto del processo verbale di constatazione, i termini di prescrizione ordinariamente previsti (cinque anni) sono prorogati di due anni. Infine, l’articolo 9 riconosce, a specifiche condizioni, la priorità nei rimborsi ai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici che si avvalgono di un sistema informatizzato di controllo dei prodotti stessi.

Archivio rapporti finanziari

Allo scopo di rafforzare le misure finalizzate al contrasto dell’evasione fiscale, si modificano le disposizioni in materia di accesso all’archivio dei rapporti finanziari. In particolare:

  • si stabilisce un termine di conservazione dei dati di dieci anni;
  • si consente l’accesso ai dati alla Guardia di finanza, nonché, per la valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell’evasione fiscale, al Dipartimento delle finanze.

Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi

Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, è riconosciuto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta (max 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento), per ogni strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.

Viene estesa al registro dei corrispettivi la deroga già prevista per il registro delle fatture e quello degli acquisti. In base a tale deroga, la tenuta di questi registri con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.

Si dispone (a partire dal 1° gennaio 2020) il mantenimento dell’obbligo di tenuta del registro dei ricavi e delle spese per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata. Si stabilisce, inoltre, che l’obbligo di tenuta dei registri ai fini Iva permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti.

Definizione agevolata PVC

Vengono modificati i termini e la determinazione delle rate degli importi dovuti per la regolarizzazione. In particolare, si stabilisce che le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre e sul relativo importo sono dovuti gli interessi legali (da calcolare dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata).

Definizione liti pendenti

La legge di conversione, in materia di definizione delle liti, prevede che in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate (nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto), le liti possono essere definite con il pagamento:

  • del 40% del valore della controversia (in luogo della metà, come previsto dal testo originario del decreto), in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • del 15% del valore (in luogo di 1/5), in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del suo valore.

Le controversie tributarie pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali l’Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del loro valore.

Nuove disposizioni sono state introdotte per le ipotesi di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate. In questi casi, infatti, è dovuto per intero l’importo del tributo relativo alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale, mentre per la parte di atto annullata viene applicata la misura ridotta prevista per la definizione agevolata.

Si riconosce agli enti territoriali la facoltà di applicare le norme sulla definizione agevolata anche alle controversie tributarie che coinvolgono i loro enti strumentali.

Definizione agevolata ASD e SSD

Per quanto riguarda le società e le associazioni sportive dilettantistiche è stata soppressa la disposizione contenuta nella versione originaria del decreto legge, secondo la quale tali enti potevano avvalersi della dichiarazione integrativa speciale (la disciplina relativa a quest’ultima, infatti, è stata eliminata in sede di conversione del decreto). Invece, viene confermata la possibilità di avvalersi, con alcune specificità, della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e delle liti pendenti.

Viene prevista, in particolare, la possibilità di definire le somme tramite il pagamento del 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso di pendenza della lite nel primo grado di giudizio, del 10% delle somme contestate e del 5% delle sanzioni e degli interessi in caso di soccombenza dell’Amministrazione finanziaria e del 50% della somma contestata e del 10% delle sanzioni nel caso di soccombenza in giudizio del contribuente.

Codice del Terzo Settore

Si segnalano le seguenti modifiche al Codice del Terzo Settore:

  • le attività di interesse generale (incluse quelle accreditate o contrattualizzate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, l’Ue, le amministrazioni pubbliche straniere o altri organismi pubblici di diritto internazionale) si considerano di natura non commerciale, qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre due periodi d’imposta consecutivi;
  • la detrazione del 35% prevista dall’articolo 83 per le erogazioni liberali a favore di organizzazioni di volontariato non è più limitata alle sole elargizioni di denaro.

Trasferimenti denaro all’estero

A partire dal 01.01.2019 viene istituita un’imposta sui trasferimenti di denaro, a esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso paesi non appartenenti all’Unione europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (money transfer). L’imposta è dovuta in misura pari all’1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di 10 euro.

Stralcio cartelle fino a 1.000 euro

In occasione della conversione in legge è stato confermato l’annullamento, automatico, alla data del 31.12.2018, dei debiti di importo residuo (calcolato alla data di entrata in vigore del decreto) fino a 1.000 euro, con esclusione delle risorse proprie comunitarie. L’importo è calcolato alla data di entrata in vigore del decreto ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01.01.2000 al 31.12.2010.

Sanzioni clausola non trasferibilità

Viene prevista la modifica delle sanzioni applicabili nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio in materia di assegni, ove tali violazioni riguardino importi inferiori a 30.000 euro. In particolare, se la violazione riguarda importi inferiori a 30.000 euro, l’entità della sanzione minima è pari al 10% dell’importo trasferito in violazione della predetta disposizione. Inoltre, la disposizione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione. Le norme introdotte si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso al 24 ottobre 2018.

Interpello nuovi investimenti

Passa da 30 a 20 milioni di euro la soglia di investimenti che consente alle imprese di presentare la specifica istanza di interpello prevista dal decreto legislativo internazionalizzazione (cfr articolo 2, Dlgs 147/2015).

Giustizia tributaria

Secondo quanto stabilito dal DL convertito, a partire dal 01.07.2019 il processo tributario va instaurato con modalità telematica, fatta eccezione per le liti in cui il contribuente non deve essere assistito da un difensore. Con una norma di interpretazione autentica, inoltre, vien specificato che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado in modalità analogica.

Viene prevista la possibilità di attivare l’udienza a distanza, ovvero un collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente.

Crisi industriale complessa

Secondo quanto previsto dal DL convertito, il trattamento di mobilità in deroga può essere concesso, per un massimo di 12 mesi, anche ai lavoratori delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa, qualora abbiano cessato o cesseranno il trattamento di mobilità ordinaria o in deroga nel periodo dal 22.11.2017 al 31.12.2018, prescindendo dalle condizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro n. 83473 del 1° agosto 2014.

Modifiche disciplina CIGS

Con riferimento alla proroga del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o crisi aziendale, viene previsto, in particolare, lo stralcio del limite di organico previsto (interventi con limite di organico superiore a 100 unità lavorative) e l’introduzione della causale contratto di solidarietà qualora permanga, in tutto o in parte, l’esubero del personale già dichiarato nel relativo contratto di solidarietà.

Bonus bebè

Al fine di incentivare la natalità, il DL convertito prevede l’erogazione dell’assegno mensile di natalità (c.d. “bonus bebè”), istituito dalla Legge di Stabilità 2015, anche per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.12.2019.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti