Il contratto di rioccupazione ha ottenuto l’approvazione definitiva da parte dell’Unione Europea. La misura prevista dal decreto Sostegni bis può essere applicata soltanto entro il 31 ottobre 2021. La stipula di questo contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato è finalizzata ad incentivare, con uno sgravio contributivo totale, l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia. Destinatari sono i lavoratori, disoccupati, che dopo aver perso il posto di lavoro hanno offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro. Si attendono ora le indicazioni dell’INPS.

Agevolazioni contributive concesse

L’agevolazione consiste in un esonero contributivo pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro per un massimo di sei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile, ferma restando l’aliquota di compito delle prestazioni pensionistiche.

Da tali somme sono esclusi sia i premi ed i contributi dovuti all’INAIL che la c.d. “contribuzione minore”.

E’ necessario altresì che siano verificati i seguenti requisiti:

  • regolarità contributiva;
  • rispetto degli obblighi di leggeed assenza di sanzioni per gravi violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale (sono quelle riportate nell’allegato al D.M. sul DURC);
  • rispetto degli accordi e contratti collettivisottoscritti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e, se esistenti, territoriali od aziendali;
  • rispetto di obblighi preesistentistabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
  • rispetto di diritti di precedenza;
  • rispetto del divieto di assunzione in caso di lavoratori posti in integrazione salariale, a meno che l’assunzione non sia di livello diverso rispetto al lavoratore assunto con l’incentivazione o riguardi un’altra unità produttiva.

Revoca del beneficio

E’ prevista la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro in caso di:

  • licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
  • licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento;
  • licenziamento collettivo o licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttivae inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

Cumulabilità con altri incentivi

Lo sgravio contributivo totale per l'assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.