L’art. 2 del DL n. 30/2021, modificato in sede di conversione dalla legge n. 61/2021, prevede la possibilità di fruire di uno o più bonus per servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia, fino a un massimo di 100 euro settimanali per nucleo familiare, per i genitori di figli conviventi.

Il beneficio spetta in presenza di figli conviventi minori di anni 14, nonché, indipendentemente dall’età, in presenza di figli disabili in situazione di gravità accertata (art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992) per i lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:

  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS;
  • autonomiiscritti alle gestioni speciali INPS e alle casse professionali autonome non gestite dall’INPS (ma in subordine alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari);
  • personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblicoe della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato;
  • categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Servizi oggetto del bonus

I servizi oggetto del bonus sono, in alternativa:

  • iscrizione ai centri estivio ai servizi integrativi;
  • bonus baby-sitting, direttamente al richiedente.

Il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia:

  • ammonta a 100 euro la somma pari a un massimo di 100 euro settimanaliper nucleo familiare;
  • viene erogato a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell’attività scolastica o educativain presenza, della durata dell’infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall’ASL;
  • può essere accreditato direttamente al richiedente allegando alla domanda la documentazione attestante l’iscrizione ai suddetti centri e strutture (fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.), indicando i periodi di iscrizione del figlio convivente che, sulla base della documentazione allegata, non dovranno andare oltre il 30 giugno 2021;
  • l’accredito, con strumento intestato al richiedente, avviene su conto corrente bancario o postale, su libretto postale, carta prepagatacon IBAN o bonifico domiciliato presso Poste Italiane.

Incompatibilità

Il bonus spetta esclusivamente se l’altro genitore non accede, o comunque in alternativa, alle ulteriori tutele e diritti previsti dal DL n. 30/2021, ovvero:

  • congedo specialeper il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente di età inferiore a 14 anni per tutta la durata della sospensione didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché' alla durata della quarantena del figlio, qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
  • prestazione lavorativa in modalità agileda parte del genitore di figlio convivente minore di anni 16 che, alternativamente all'altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto;
  • astensione dal lavoro non retribuita e non indennizzata, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di lavoratori dipendenti con figli di età compresa fra 14 e 16 anni al ricorrere delle condizioni che danno diritto al congedo speciale.

Il bonus può essere richiesto, alternativamente, da entrambi i genitori purché non ricorra, nelle stesse giornate della settimana prescelta, una delle seguenti condizioni:

  • la prestazione lavorativa è svolta in modalità agile;
  • l’altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa ovvero è sospeso dal lavoro ovvero è beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito;
  • i genitori hanno fruito del congedo di cui ai commi 2 e 5 dell’art. 2, DL n. 30/2021.

Il bonus inoltre è incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del bonus asilo nido introdotto dall’art. 1, co. 355, l. 232/2016 con le modifiche apportate dall’art. 1, co. 343, della l. 160/2019 (contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati e forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche).

Scadenza e termine di presentazione dell’istanza

La domanda per richiedere il bonus potrà essere presentata entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza dei centri estivi e dei servizi integrativi per l’infanzia fino al 30 giugno 2021.

L’istanza può essere presentata per il tramite l’applicazione web - disponibile sul portale istituzionale www.inps.it - al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Servizi” - “Bonus servizi di baby sitting”, scegliendo la tipologia di domanda.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.