Circolare 3/2018-C del 26.03.2018
Nuove regole per la detrazione dell’IVA sugli acquisti
Con la circolare n. 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate, ispirandosi ai principi emersi nella giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), ha chiarito i termini di registrazione delle fatture di acquisto, stabilendo che per portare in detrazione l’iva occorre che siano verificati due presupposti:
- Avvenuta esigibilità, che si verifica nel momento in cui la prestazione di servizi o la cessione di beni si considerano effettuate ai sensi dell’art. 6 del DPR 633/72;
- Possesso della fattura da parte del cessionario/committente.
E’ prassi consolidata registrare le fatture con riferimento alla data delle fatture stesse, senza tenere conto della data di ricezione. A seguito dei suddetti chiarimenti non è più possibile adottare questo metodo, di conseguenza, al fine di poter detrarre l’iva, è opportuno registrare le fatture di acquisto nel mese di ricezione, nonostante spesso capiti che siano datate il mese precedente.
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L’iva potrà essere detratta a partire dalla liquidazione iva di aprile 2018 |
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L’iva potrà essere detratta a partire dalla liquidazione iva di marzo 2018 |
Al fine di consentire la corretta liquidazione dell’IVA è necessario che le fatture di acquisto vengano fornite allo Studio con indicazione del mese di ricezione.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.