Rinnovo CCNL Metalmeccanici Artigiani

ACCORDO DI RINNOVO CCNL METALMECCANICI ARTIGIANI

Si informano i gentili clienti che in data 19 novembre 2024 è stata siglata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL 17 dicembre 2021 Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane dei Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, delle aziende del Settore Odontotecnica, delle imprese del Restauro di Beni Culturali.

Di seguito una sintesi delle principali novità.

LAVORO A TEMPO PARZIALE (ART. 24 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 24 CCNL 17.12.2021)

Il lavoro supplementare verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle ore giornaliere pattuite e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 25 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 25 CCNL 17.12.2021)

Nell'ipotesi di assunzione a termine per sostituzione, è consentito un periodo di affiancamento fino a 120 giorni di calendario tra sostituto e lavoratore sostituito, sia prima che inizi l'assenza sia successivamente al rientro di quest'ultimo al fine di consentire il passaggio delle consegne; il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendendosi per tali quelle superiori a 2 mesi.

Qualora l'assenza delle lavoratrici/dei lavoratori, ovvero titolari, familiari collaboratori e soci, sia stata programmata per più congedi ai sensi del D.lgs. 151/2001, il contratto a tempo determinato stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, oltre all'affiancamento, potrà essere prorogato fino alla scadenza del diritto di usufruire di permessi giornalieri/orari previsti per l'allattamento.

Il contratto a termine, per lo svolgimento di mansioni equivalenti tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non può superare 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro.

Qualora il limite dei 36 mesi sia superato per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Ai sensi degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, come novellati dall'art. 24 del D.L. 4.5.2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3.7.2023, n. 85, ulteriori condizioni previste dal presente C.C.N.L. di stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti massimi di legge sono individuate nei seguenti casi:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti da quelle disponibili nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari.

PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI (ART. 66 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 66 CCNL 17.12.2021)

Operai Metalmeccanica e Installazione di impianti.

Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 36 (Licenziamento per mancanze) e le dimissioni del lavoratore non in prova, potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di:

  • 5° e 6° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 20 giorni di calendario;
  • 3° e 4° livello con anzianità inferiore a 5 anni: 25 giorni di calendario;
  • 5° e 6° livello con anzianità da 6 anni a 10 anni: 25 giorni di calendario;
  • 3° e 4° livello con anzianità da 6 a 10 anni: 30 giorni di calendario;
  • 5° e 6° livello con anzianità superiore a 10 anni: 30 giorni di calendario;
  • 3° e 4° livello con anzianità superiore a 10 anni: 35 giorni di calendario.

Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.

La parte che risolve il rapporto di lavoro senza rispettare i predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

REGOLAMENTAZIONE DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (ART. 27 ACCORDO 19.11.2024 - ART. 27 CCNL 17.12.2021)

A decorrere dall'1.1.2025 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato maturano gli scatti di anzianità. Per gli apprendisti già in forza all'1.1.2025, la maturazione dell'anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data.

L'importo dello scatto di anzianità maturato durante il periodo di apprendistato è di 10 euro, non rapportato alla percentuale di progressione retributiva. L'erogazione avverrà con le stesse modalità dei lavoratori non apprendisti. Dal periodo di paga successivo a quello di termine del periodo formativo del contratto di apprendistato, gli importi degli aumenti periodici già maturati saranno rivalutati ai valori previsti ai sensi del presente C.C.N.L. per il livello finale in cui viene inquadrato il lavoratore.

La frazione di biennio, in corso al momento del passaggio in qualifica, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico relativo al livello di inquadramento conseguito.

PROTOCOLLO SULLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA RITENUTA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER IL RINNOVO CONTRATTUALE (SENZA NUMERO NELL'ACCORDO 25.11.2024)

Sulla base delle intese intercorse in occasione del rinnovo del CCNL Area Meccanica si è convenuto quanto segue:

  • le aziende effettueranno una ritenuta di € 30.00 sulla retribuzione del mese di aprile 2025 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale;
  • ai lavoratori iscritti alle OO.SS. Fim-Cisl Fiom-Cgil, Uilm-Uil ai quali la quota associativa viene trattenuta sulla retribuzione, la ritenuta di cui al punto 1) non sarà operata in quanto già compresa nella normale quota associativa mensile, che continuerà ad essere trattenuta e versata secondo le misure in atto;
  • le aziende provvederanno a portare a conoscenza dei lavoratori entro il 31.1.2025 del testo dell'attuale intesa, con ogni adeguato mezzo di informazione;
  • entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data indicata al punto 3), il lavoratore potrà fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.
  • la materia in oggetto è di esclusiva competenza delle OO.SS. e dei singoli lavoratori e non comporta iniziativa per le aziende, le quali si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.

Infine, sono stati definiti nuovi minimi retributivi, di cui ne riportiamo breve sintesi.

METALMECCANICI (ARTIGIANATO) DA 01.12.2024 
Livelli Minimo Conting. Altri elementi Supermin. individ. Totale
1Q 2.018,11 70,00 2.088,11
1 2.018,11 50,00 2.068,11
2 1.877,78 1.877,78
2 bis 1.773,08 1.773,08
3 1.704,96 1.704,96
4 1.606,98 1.606,98
5 1.547,75 1.547,75
6 1.475,92 1.475,92

 

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento ed approfondimento.

Principali novità del DDL Lavoro

PREMESSA

L’11 dicembre 2024 è stato approvato dal Senato in via definita il DDL Lavoro collegato alla legge di Bilancio, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si prosegue ad analizzare le principali novità.

SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO - art.1

Il decreto prevede una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:

  • viene istituita la Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere le misure per migliorare le condizioni di sicurezza. Il Ministro del Lavoro presenterà la relazione alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno;
  • nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competenze viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva; l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente;

Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.

CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ LAVORATIVA - art.6

  • Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
  • Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività.

LIBERI PROFESSIONISTI E SOSPENSIONI DEI TERMINI IN CASO DI PARTO O RICOVERO DEL FIGLIO - art.7

In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente:

  • A decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto;
  • fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza.

Entro 15 giorni dall’evento deve inviare il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonché copia dei mandati professionali.

Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Anche in questo caso vige l’obbligo di comunicazione entro 15 giorni.

CONTRATTI A TERMINE E ATTIVITA’ STAGIONALI - art.11

La norma chiarisce che le attività stagionali includono non solo quelle definite dal DPR n. 1525/1963, ma anche le attività organizzative per fare fronte:

  • a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
  • a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.

Secondo quanto previsto dai Ccnl, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art.51 del decreto legislativo n.81/2015.

PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE – art.13

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DI SMART WORKING – art.14

Viene introdotto l’obbligo di provvedere alla comunicazione entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo svolto in modalità agile.

CONTRATTO MISTO PER TITOLARI DI PARTITA IVA E LAVORO SUBORDINATO - art.19

La norma permette di stipulare contratti misti che combinano lavoro subordinato e autonomo, mantenendo una netta separazione tra le due attività. Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVIORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA – art.19

Viene introdotta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.

In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:

  • oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto;
  • in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni;

il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione stessa.

Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.

PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI – art.23

L’articolo introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.