Sconti INAIL OT23

Le imprese che eseguono interventi aggiuntivi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, rispetto a quelli già normalmente resi obbligatori dalla normativa in materia, possono richiedere uno sconto sul premio assicurativo. Si tratta di una misura agevolativa che l’Istituto ripropone annualmente e in misura differenziata a seconda dell’anzianità e della dimensione aziendale. Gli interventi migliorativi devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021.

La normativa vigente prevede una serie di opportunità di risparmio sul costo del lavoro per le aziende che effettuano, senza esservi obbligate, una serie di interventi aggiuntivi volti a migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti e a prevenire infortuni o malattie professionali.

Le opportunità di riduzione del premio INAIL si applicano ai datori di lavoro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • regolaritàin merito agli obblighiin materia di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;
  • assenza di infortuninel biennio 2020-2021;
  • stipula dell’assicurazione da almeno due anni;
  • che intraprendono interventi migliorativiper la sicurezzae la salute dei lavoratori dipendenti rientranti nelle seguenti categorie:
    • prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • prevenzione del rischio stradale
    • prevenzione delle malattie professionali
    • formazione, addestramento, informazione
    • gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • gestione delle emergenze e DPI

Attenzione: per le aziende che sono nel primo biennio di attività è prevista la spettanza di una riduzione in misura fissa, previo rispetto della medesima procedura stabilita per la generalità dei datori di lavoro.

Per le aziende neocostituite, nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT (posizione assicurativa territoriale), la riduzione è applicata nella misura fissa dell’8%.

Per tutte le altre aziende, dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT, secondo il seguente prospetto:

  • fino a 10 lavoratori: riduzione del 28%;
  • da 10 a 50 lavoratori: riduzione del 18%;
  • da 50 a 200 lavoratori: riduzione del 10%;
  • oltre i 200 lavoratori: riduzione del 5%.

Attenzione: La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

L’INAIL ha pubblicato il nuovo modulo OT23 anno 2022 da utilizzare per le domande di riduzione del tasso INAIL sugli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da effettuare entro il 31 dicembre 2021.

Ad ogni intervento migliorativo relativo alle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso, occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.

Per avere diritto alla riduzione l’azienda deve:

  • accertarsi di essere in regola con tutti gli adempimenti obbligatoriprevisti dal D.Lgs. n. 81/2008- Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro;
  • verificare che le azioni di miglioramento introdotte (o da attuare) entro il 2021 corrispondano ai requisiti previsti dall’INAILal fine della riduzione del premio assicurativo obbligatorio e raggiungano il punteggio minimo richiesto, corrispondente a 100 punti;
  • compilare ed inviare la domandadi riduzione del tasso medio di tariffa (OT23), per via telematicaattraverso il portale INAIL.

Attenzione: lo sconto si somma alla eventuale oscillazione del tasso per infortuni-malattie professionali. L’applicazione dello sconto non è automatica, ma prevede la presentazione di documentazione che attesti l’esecuzione degli interventi dichiarati.

Gli interventi migliorativi ai fini della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2022, la documentazione probante l’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di INAIL.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento.

 

 

Bonus mobili

I soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale relativo alle spese per l'arredamento sono i contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis del TUIR, in particolare interventi di:

  • manutenzione ordinaria con riferimento a parti comuni. Attenzione: l'effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • sismabonus (vedasi interpello 558/2020) acquisto di un immobile antisismico (risposta Agenzia delle Entrate del 2021 n. 515)
  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi;
  • acquisto di immobili ristrutturati da imprese che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l'immobile (la Legge di Stabilità 2015 ha ampliato da 6 a 18 mesi il termine entro cui l'immobile dev'essere ceduto/assegnato dall'impresa di costruzione o cooperativa edilizia).

Non è possibile abbinare il bonus mobili a quegli interventi eseguiti nelle singole abitazioni che l'art. 16-bis del TUIR agevola con il 50% a prescindere dalla categoria edilizia in cui ricadono: ad esempio, opere per la prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, interventi di cablatura degli edifici, opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, quelle per prevenire infortuni domestici, acquisto box pertinenziale.

Non danno mai diritto al bonus mobili gli interventi di riqualificazione energetica che rientrano nell’Ecobonus.

L’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all'arredo della propria unità immobiliare.

Limite al Bonus

E’ possibile acquistare mobili e/o grandi elettrodomestici solo entro l’anno successivo alla data di inizio lavori. Quindi per gli acquisti che si effettuano nel 2021 l'agevolazione può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia con data inizio lavori posteriore al 1° gennaio 2020. La data di inizio lavori deve risultare da apposite abilitazioni amministrative, dalla Cila o da una dichiarazione sostitutiva in tutti i casi dove non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.

Massimali

Nel 2021 il massimale per l’acquisto di mobili/grandi elettrodomestici è stato aumentato ad euro 16.000,00.

In base alle ultime notizie relative alla bozza della Legge di Bilancio non ancora approvata, per il 2022 il massimale scenderà ad euro 5.000,00.

Per le spese relative al bonus mobili a cavallo d’anno non è ancora chiaro se si dovrà tener conto del nuovo massimale ridotto, di conseguenza, si consiglia di anticipare il più possibile le fatture ed i relativi pagamenti entro il 31.12.2021. Si ricorda che il pagamento deve essere fatto con mezzi tracciabili (bonifico ordinario, carta di credito, bancomat)

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori delucidazioni.