PREMESSA
L’11 dicembre 2024 è stato approvato dal Senato in via definita il DDL Lavoro collegato alla legge di Bilancio, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si prosegue ad analizzare le principali novità.
SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO - art.1
Il decreto prevede una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare:
- viene istituita la Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che dovrà contenere le misure per migliorare le condizioni di sicurezza. Il Ministro del Lavoro presenterà la relazione alle Camere entro il 30 aprile di ogni anno;
- nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competenze viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase preassuntiva; l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente;
Per le attività lavorative svolte in locali chiusi sotterranei o semi sotterranei, se le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tramite PEC, al competente ufficio territoriale dell’Ispettorato (INL), l’uso dei locali allegando adeguata documentazione, individuata con apposita circolare dell’INL, che dimostri il rispetto dei requisiti di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima. I locali potranno essere utilizzati entro 30 giorni dalla comunicazione, salvo espresso divieto.
CASSA INTEGRAZIONE E ATTIVITA’ LAVORATIVA - art.6
- Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate;
- Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell’istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento dell’attività.
LIBERI PROFESSIONISTI E SOSPENSIONI DEI TERMINI IN CASO DI PARTO O RICOVERO DEL FIGLIO - art.7
In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall’inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti fiscali e contributivi sono sospesi, rispettivamente:
- A decorrere dall’ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto;
- fino al trentesimo giorno successivo all’interruzione della gravidanza.
Entro 15 giorni dall’evento deve inviare il certificato medico attestante le informazioni utili alla sospensione, nonché copia dei mandati professionali.
Le disposizioni si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d’urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, è impossibilitato temporaneamente all’esercizio dell’attività professionale. Anche in questo caso vige l’obbligo di comunicazione entro 15 giorni.
CONTRATTI A TERMINE E ATTIVITA’ STAGIONALI - art.11
La norma chiarisce che le attività stagionali includono non solo quelle definite dal DPR n. 1525/1963, ma anche le attività organizzative per fare fronte:
- a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
- a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa.
Secondo quanto previsto dai Ccnl, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art.51 del decreto legislativo n.81/2015.
PERIODO DI PROVA NEL CONTRATTO A TERMINE – art.13
Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio rapporto di lavoro.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.
TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DI SMART WORKING – art.14
Viene introdotto l’obbligo di provvedere alla comunicazione entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo oppure entro i cinque giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo svolto in modalità agile.
CONTRATTO MISTO PER TITOLARI DI PARTITA IVA E LAVORO SUBORDINATO - art.19
La norma permette di stipulare contratti misti che combinano lavoro subordinato e autonomo, mantenendo una netta separazione tra le due attività. Ciò consente ai professionisti di lavorare con contratti part time come dipendenti e contemporaneamente fornire prestazioni come autonomi, garantendo una maggiore flessibilità alle imprese con particolare riguardo a quelle che occupano più di 250 dipendenti.
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVIORO PER ASSENZA INGIUSTIFICATA – art.19
Viene introdotta la risoluzione automatica del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata.
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta:
- oltre il termine previsto dal Ccnl applicato al rapporto;
- in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni;
il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’ispettorato del lavoro nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione stessa.
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Le disposizioni non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
PAGAMENTO DILAZIONATO DEI DEBITI CONTRIBUTIVI – art.23
L’articolo introduce la possibilità per INPS e INAIL di autorizzare la rateizzazione dei debiti contributivi non ancora affidati alla riscossione, fino a un massimo di 60 rate mensili e per i casi previsti dal Decreto del MLPS da emanarsi. La misura, valida dal 1° gennaio 2025, è volta a favorire la regolarizzazione spontanea dei debiti contributivi, con l’obiettivo di agevolare i datori di lavoro in difficoltà economiche.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
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