Con la circolare n. 15127/2021, il Ministero della salute ha riepilogato le indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, riepilogate nella tabella seguente.

Pare, in ogni caso, raccomandabile un costante confronto con il medico competente.

Casi Specifiche Come comportarsi
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare), con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria.

Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori contagiati per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), D.Lgs. 81/2008 (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici   I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto precedente) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia, che possono avere prolungata persistenza nel tempo), accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori positivi asintomatici I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia al datore di lavoro, anche in modalità telematica, per il tramite del medico competente, ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Lavoratori positivi guariti conviventi con positivi I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente, nel proprio nucleo familiare convivente, casi ancora positivi, non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena, ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
Lavoratori positivi a lungo termine I soggetti che continuano a risultare positivi e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tali lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Non è richiesta la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione, salvo specifica richiesta del lavoratore.

Lavoratore contatto stretto asintomatico Il lavoratore contatto stretto di un soggetto positivo informa il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia, salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di sanità pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore, che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

 

Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.