Circolare 11/2020 del 04.11.2020

Assenza dal lavoro per Covid-19

Trattamento differenziato per quarantena, lavoratori fragili e lavoratori ammalati.

L’Inps, con i messaggi 3653 e 3871, rispettivamente del 9 e 23 ottobre 2020, ha fornito importanti precisazioni in materia di assenze dal lavoro per motivazioni riconducibili all’epidemia covid-19.

In particolare, come noto, il trattamento economico è differenziato a seconda se trattasi di: quarantena, lavoratori fragili e lavoratori ammalati.

Comune denominatore delle tre tipologie di assenze è che deve essere rilasciata apposita certificazione medica da parte del curante del lavoratore con le consuete modalità telematiche e con la corretta indicazione – nella sezione diagnosi – del relativo codice nosologico.

Quarantena

La quarantena, cioè l’isolamento necessario quando il lavoratore entra in contatto diretto con un malato di covid-19, è equiparata alla malattia, ai fini del trattamento economico. Essa comporta che il periodo di assenza (10 giorni senza sintomi e poi tampone negativo ovvero 14 giorni senza sintomi e possibilità di ripresa del lavoro, come da circolare Ministero della Salute prot. 32850 del 12.10.2020) non sia considerato nel comporto (periodo massimo di conservazione del posto di lavoro per malattia).

Il trattamento di malattia, tuttavia, va riconosciuto esclusivamente per quei lavoratori che non possono svolgere le loro attività lavorative da remoto presso il proprio domicilio (messaggio 3653/2020).

Il medico dovrà apporre sul certificato telematico il relativo codice nosologico ed il provvedimento dell’ASL che dispone la quarantena.

Qualora non ne sia in possesso al momento del rilascio della certificazione medica, sarà compito del lavoratore reperire il provvedimento dell’Asl e trasmetterlo per pec ovvero per posta ordinaria all’Inps indicando il PUC (numero di protocollo) del certificato medico di riferimento.

Lavoratori fragili

Trattasi dei lavoratori che l’art. 26 comma 2 del DL 18/2020 qualifica come lavoratori in condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92.

Per questi lavoratori l’assenza, debitamente certificata, è considerata, ai fini del trattamento economico, come ricovero ospedaliero. Quindi, con decurtazione dei 2/5 in caso di assenza di familiari a carico.

Nel certificato medico vanno indicati gli estremi del provvedimento in base al quale è riconosciuto lo status “lavoratore fragile” ed il relativo codice nosologico.

Anche in questo caso, il trattamento di ricovero va riconosciuto esclusivamente per quei lavoratori che non possono svolgere le loro attività lavorative da remoto presso il proprio domicilio (messaggio 3653/2020).

Lavoratori ammalati di covid-19.

In questo caso, la malattia, debitamente certificata, darà diritto alle solite indennità. Sulla certificazione sarà necessario indicare il relativo codice nosologico ad opera del curante.

Importante informare i lavoratori

Considerato che il datore di lavoro riceve la certificazione con la sola indicazione della prognosi e non della diagnosi, occorre sensibilizzare i dipendenti ad indicare il motivo dell’assenza e accertarsi che gli stessi pongano in essere gli adempimenti prescritti: procurarsi il provvedimento di quarantena dall’ASL e comunicarlo al curante e all’Inps, accertarsi che il medico rediga il certificato di “quarantena”, “fragilità” o “malattia covid-19” con gli estremi del provvedimento ed i relativi codici nosologici.

Inoltre, nella redazione delle presenze e/o invio dei file delle presenze è necessario compilare con attenzione il giustificativo della relativa assenza, preventivamente comunicata dal lavoratore.

Lo Studio, infatti, non ha la possibilità di verificare la diagnosi, onde poter procedere alla corretta trasmissione dei flussi Uniemens e l’Inps, con il messaggio 3871/20, ha espressamente precisato che in difetto di (corretta) certificazione medica l’importo conguagliato sarà ritenuto indebito.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti